CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 38976/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Firenze ha revocato il benefico della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena inflittagli con sentenza in data 8 marzo 2019, irrevocabile il 23 luglio 2019. A ragione osservava che si era realizzata la condizione cui era subordinato il godimento del beneficio. Infatti, il condannato, dichiarato irreperibile e ciononostante a formale a conoscenza del procedimento, non aveva fatto presente l'impossibilità di versare la somma a titolo di provvisionale né comunicato l'eventuale variazione del domicilio per essere avvisato dell'udienza. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore fiduciario, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza sulla base di due motivi per violazione di legge, in relazione all'art. 168, comma primo, cod. pen. nonché vizio di motivazione, trattati congiuntamente. Secondo il ricorrente, il Tribunale ha disposto la revoca senza avere previamente accertato la volontaria inosservanza dell'obbligo risarcitorio e, correlativamente, l'assenza di cause, indipendenti dalla sua volontà, che hanno reso impossibile l'adempimento. Non poteva considerarsi sufficiente né il richiamo alla condizione di irreperibilità che, anzi, rendeva inesigibile l'onere posto in capo al condannato di comprovare l'impossibilità di adempimento, né la mancata comunicazione della variazione del domicilio indicato nella fase di cognizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente, non sono fondati sicché il ricorso deve esse rigettato. 2. Va, in premessa, ricordato che nella fase di esecuzione devono considerarsi estese al soggetto interessato, in quanto praticabili, tutte le garanzie previste per l'imputato nel procedimento di cognizione; conseguentemente anche le notifiche devono essere eseguite con l'osservanza di tutte le disposizioni dettate con riguardo all'imputato (Sez. 1, n. 7412 del 02/02/2006, gemaa Hassine, Rv. 234076). Trova, pertanto, applicazione anche l'art. 159 cod. proc. pen., che consente all'autorità giudiziaria, nel caso in cui non sia possibile eseguire la notificazione ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen., di ricorrere ad una procedura speciale che, nell'osservanza di rigorose prescrizioni, garantisce la conoscenza legale dell'atto in luogo di quella effettiva. La validità ed efficacia di tale procedimento notificatorio postula la sussistenza di una specifica situazione fattuale, ovvero l'esito negativo delle ricerche disposte dall'autorità giudiziaria «nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale». E' altresì necessario l'emissione di un formale atto processuale, il decreto di irreperibilità, avente un duplice contenuto: non solo dichiarativo, laddove da atto delle ricerche eseguite e dei loro risultati, ma anche dispositivo laddove «ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di copia al difensore». E' pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, ai fini della validità del decreto d'irreperibilità, le ricerche vanno eseguite cumulativamente, e non alternativamente o parzialmente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen. (da ultimo Sez. 1, n. 11341 del 27/11/2020, dep. 2021, Pavlovic, Rv. 280976) e che la completezza delle ricerche va valutata con riferimento agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite (v., tra le tante: Sez. 1, n. 44629 del 23/10/2007 Saura, Rv. 238481). 3. Nel caso in esame è incontestato che il Giudice dell'esecuzione abbia puntualmente osservato il descritto procedimento notificatorio. Sostiene, però, il ricorrente che la condizione di irreperibilità e, conseguentemente, la conoscenza solo formale della pendenza del procedimento di revoca della sospensione condizionale della pena, dovevano essere valutate come causa di inesigibilità dell'onere gravante sul condannato di dimostrare l'impossibilità di adempimento della condizione apposta al godimento del beneficio. L'assunto è erroneo. In continuità con i principi espressi da questa Corte sul tema, deve ribadirsi che laddove l'obbligo cui è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena venga imposto a tutela del soggetto vittima del reato al fine di sollecitare l'adempimento da parte del condannato, interessato a realizzare la condizione sospensiva per non essere sottoposto ad espiazione della pena, la sua inosservanza non comporta automaticamente la revoca del beneficio. Al condannato è riconosciuta, in sede di esecuzione, la possibilità di allegare l'assoluta impossibilità e l'estrema difficoltà dell'adempimento, mentre compete al giudice di verificare la attendibilità e la rilevanza della situazione ostativa dedotta (ex plurimis Sez. 1, n. 24714 del 08/05/2003, Cavallo, Rv. 225330; Sez. 1, n. 6314 del 10/12/2009, Esposito, 16/02/2010, Rv. 246108). Siffatto onere non viene meno né può essere ritenuto assolto in via presuntiva se, nell'incidente di esecuzione promosso dal pubblico ministero per ottenere la revoca del beneficio, il condannato viene legittimamente dichiarato irreperibile. Il condannato, infatti, a prescindere dalla attivazione dell'organo deputato all'esecuzione, avendo conoscenza, effettiva e completa, del contenuto della sentenza di condanna divenuta irrevocabile, quindi anche delle statuizioni relative alla sospensione condizionale della pena e alle condizioni apposte al suo godimento, può autonomamente attivarsi per allegare elementi dimostrativi dell'inesigibilità dell'adempimento risarcitorio anche sopravvenuti, financo sollecitando l'intervento del giudice dell'esecuzione. Di conseguenza, il suo disinteresse, specie se prolungato, ben può essere interpretato, così come avvenuto nell'ordinanza impugnata, come sintomatico dell'assenza di cause ostative all'adempimento della condizione apposta alla pena sospesa. 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual