CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19375/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] l'[OSCURATO:PERSONA] Lavoro inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] DeRose, [OSCURATO:PERSONA], Carla d'Aloisio, [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] l'[OSCURATO:PERSONA] Lavoro -[OSCURATO:PERSONA], Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legalerappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.5922/2021depositata il 22/12/2021Numero registro generale 16668/2022Numero sezionale 702/2026Numero di raccolta generale 19375/2026Data pubblicazione 12/06/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo (anche in ragione del fatto che le questioni devolute con ilprimo motivo hanno trovato definitiva risoluzione nella giurisprudenzasopravvenuta al ricorso); P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 12/06/2026Gabriella Marchese