CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 39013/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha ciiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 'FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, in sede di giudizio di rinvio, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Castrovillari del 13 dicembre 2016, ha rideterminato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena, re- lativamente all'annualità 2013 di cui al capo a), in mesi due e giorni venti di reclusione e 3.443 di multa, ha concesso la sospensione condizionale della pena in relazione al reato di cui agli artt. 40, comma 1, lett. c), comma 4, d. Lvo 26 ottobre 1995, n. 504. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione con riferimento all'ingiustifi- cato diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. In ordine all'unica doglianza prospettata, va osservato che con la sentenza di questa Corte Sez. 3, n. 26817 del 09/06/2020, in sede rescindente, erano state di- sposte le seguenti statuizioni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo a), relativamente alle annua- lità 2011 e 2012, perché estinti i reati per prescrizione; l'annullamento con rinvio della medesima sentenza limitatamente alla rideterminazione della pena, con rinvio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro; la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto; la dichiarazione di irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della responsabilità del Gentile in relazione al reato di cui al capo a), anno 2013. Per tale ragione, essendosi formato il giudicato penale sull'imputazione residua ed essendo stato disposto il rinvio ai soli fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, correttamente la Corte di appello non si è pronunziata sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.. Al riguardo, va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, nel caso di annullamento con rinvio limitatamente alla rideternninazione del trat- tamento sanzionatorio, al giudice del rinvio è preclusa la possibilità di dichiarare la non punibilità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. non rilevata nel giudizio rescindente, essendosi ormai formato il giudicato sull'insussistenza della causa di non punibilità (Sez. 4, n. 35813 del 12/05/2021, Trilli, Rv. 281854; Sez. 6, n. 18061 del 15/03/2018, Cerra, Rv. 272974).Peraltro, lo specifico motivo di ricorso per Cassazione inerente all'applicabilità dell'istituto previsto dall'art. 131 bis cod. pen. era stato analizzato e dichiarato ma- nifestamente infondato nella sentenza rescindente (vedi par. 2 del "Considerato in diritto"). 2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20