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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 39816/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/M=11e conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento del 19 ottobre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Milano revocava, con decorrenza dal 31 dicembre 2020, la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari, ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, misura che era stata precedentemente concessa al condannato [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento del 5 giugno 2019.

La revoca era basata sul rilievo che costui era stato deferito per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e per ricettazione, a seguito di perquisizione domiciliare, eseguita anche nei confronti di tale [OSCURATO:PERSONA] il 28 settembre 2021, nel corso della quale erano stati reperiti due grammi di hashish, un bilancino, banconote dì diverso taglio per euro 57.000,00 circa, dispositivi di comunicazione criptati e di rilevazione di microspie, manoscritti su contabilità ritenuta illecita, orologi e un bracciale con diamanti, oggetti dei quali non era stata giustificata la provenienza.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto articolato in cinque motivi, sulla base dei quali chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

2.1. Con il primo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inosservanza dell'art. 191 cod. proc. pen. in relazione all'art. 350 cod. proc. pen.

Il ricorrente sostiene che le dichiarazioni che gli indagati avrebbero reso, secondo la relazione di intervento del 28 settembre 2021, non trasfuse in un verbale sottoscritto dai predetti, sarebbero inutilizzabili, in quanto provocate e ampiamente contestate.

2.2. Con il secondo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 191 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 195, 351, 357, comma 2, e 373, comma 5, cod. proc. pen., sulle dichiarazioni del testimone de relato.

Le dichiarazioni che il testimone Morello avrebbe reso secondo al relazione di intervento del 28 settembre 2021, non trasfuse in un verbale sottoscritto dal predetto, sarebbero inutilizzabili, in quanto assunte in violazione di legge, rese de relato e contraddette dalle indagini difensive.

2.3. Con il terzo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) e d), cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 648 cod. pen., perché le relative imputazioni non sarebbero ascrivibili a [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente deduce, inoltre, sia erronea applicazione delle norme fiscali nella parte in cui si evocano responsabilità per reati tributari, sia illogicità della motivazione.

2.4. Con il quarto motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., travisamento della prova, per mancanza di una evidenza di collaborazione criminale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2.5. Con il quinto motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., complessiva illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza di gravi indizi di detenzione ai fini di spaccio in capo a [OSCURATO:PERSONA]; omessa motivazione in relazione alla eccepita legittima provenienza lecita del danaro contante; travisamento della prova in ordine alla documentata provenienza dell'orologio sequestrato; omessa motivazione in ordine all'attualità del contestato delitto di spaccio di stupefacente. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso, da trattare congiuntamente perché connessi, sono tutti manifestamente infondati.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Rv. 275239 - 01).

È stato chiarito che, in tema di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della determinazione della pena residua da espiare, il Tribunale di sorveglianza deve procedere sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre, caso per caso, considerando il periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni imposte e il concreto carico di queste, nonché la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca (Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Rv. 265859 - 01).

È stato precisato che nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, Rv. 276498 - 01; Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, Rv. 250824 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 42571 del 19/04/2013, Rv. 256695 - 01). 3 5(51

1.2. Nel caso ora in esame, il Tribunale di sorveglianza si è attenuto ai principi di diritto sopra richiamati, pienamente condivisibili, perché non ha revocato il beneficio dell'affidamento in prova sulla premessa erronea dell'efficacia di un automatismo fra la constatazione di indizi di reato a carico di [OSCURATO:PERSONA] e la revoca stessa.

Il Tribunale di sorveglianza, infatti, ha reso un giudizio di merito - insindacabile in questa sede di legittimità perché sorretto da motivazione priva di vizi logici - sulla valenza delle risultanze dell'indagine a carico di [OSCURATO:PERSONA], mentre rimane non pregiudicata ogni questione riguardante il diverso profilo della responsabilità penale, da verificare nella sede propria nel rispetto delle norme processuali.

La decisione del Tribunale di sorveglianza è giustificata con specifici argomenti congruamente espressi, esponendo valutazioni adeguate in ordine alla gravità degli elementi a suo carico, tali da rivelare la vanificazione del programma terapeutico allora in atto,.

Di contro, il ricorso si limita a proporre valutazioni di elementi che risultano già considerati dal giudice del merito o, comunque, pienamente superati dalle assorbenti osservazioni del provvedimento ora impugnato.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/M=11e conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 19 ottobre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Milano revocava, con decorrenza dal 31 dicembre 2020, la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari, ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, misura che era stata precedentemente concessa al condannato [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento del 5 giugno 2019. La revoca era basata sul rilievo che costui era stato deferito per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e per ricettazione, a seguito di perquisizione domiciliare, eseguita anche nei confronti di tale [OSCURATO:PERSONA] il 28 settembre 2021, nel corso della quale erano stati reperiti due grammi di hashish, un bilancino, banconote dì diverso taglio per euro 57.000,00 circa, dispositivi di comunicazione criptati e di rilevazione di microspie, manoscritti su contabilità ritenuta illecita, orologi e un bracciale con diamanti, oggetti dei quali non era stata giustificata la provenienza. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto articolato in cinque motivi, sulla base dei quali chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2.1. Con il primo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inosservanza dell'art. 191 cod. proc. pen. in relazione all'art. 350 cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che le dichiarazioni che gli indagati avrebbero reso, secondo la relazione di intervento del 28 settembre 2021, non trasfuse in un verbale sottoscritto dai predetti, sarebbero inutilizzabili, in quanto provocate e ampiamente contestate. 2.2. Con il secondo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 191 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 195, 351, 357, comma 2, e 373, comma 5, cod. proc. pen., sulle dichiarazioni del testimone de relato. Le dichiarazioni che il testimone Morello avrebbe reso secondo al relazione di intervento del 28 settembre 2021, non trasfuse in un verbale sottoscritto dal predetto, sarebbero inutilizzabili, in quanto assunte in violazione di legge, rese de relato e contraddette dalle indagini difensive. 2.3. Con il terzo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) e d), cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 648 cod. pen., perché le relative imputazioni non sarebbero ascrivibili a [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente deduce, inoltre, sia erronea applicazione delle norme fiscali nella parte in cui si evocano responsabilità per reati tributari, sia illogicità della motivazione. 2.4. Con il quarto motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., travisamento della prova, per mancanza di una evidenza di collaborazione criminale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.5. Con il quinto motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., complessiva illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza di gravi indizi di detenzione ai fini di spaccio in capo a [OSCURATO:PERSONA]; omessa motivazione in relazione alla eccepita legittima provenienza lecita del danaro contante; travisamento della prova in ordine alla documentata provenienza dell'orologio sequestrato; omessa motivazione in ordine all'attualità del contestato delitto di spaccio di stupefacente. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso, da trattare congiuntamente perché connessi, sono tutti manifestamente infondati. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Rv. 275239 - 01). È stato chiarito che, in tema di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della determinazione della pena residua da espiare, il Tribunale di sorveglianza deve procedere sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre, caso per caso, considerando il periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni imposte e il concreto carico di queste, nonché la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca (Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Rv. 265859 - 01). È stato precisato che nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, Rv. 276498 - 01; Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, Rv. 250824 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 42571 del 19/04/2013, Rv. 256695 - 01). 3 5(51 1.2. Nel caso ora in esame, il Tribunale di sorveglianza si è attenuto ai principi di diritto sopra richiamati, pienamente condivisibili, perché non ha revocato il beneficio dell'affidamento in prova sulla premessa erronea dell'efficacia di un automatismo fra la constatazione di indizi di reato a carico di [OSCURATO:PERSONA] e la revoca stessa. Il Tribunale di sorveglianza, infatti, ha reso un giudizio di merito - insindacabile in questa sede di legittimità perché sorretto da motivazione priva di vizi logici - sulla valenza delle risultanze dell'indagine a carico di [OSCURATO:PERSONA], mentre rimane non pregiudicata ogni questione riguardante il diverso profilo della responsabilità penale, da verificare nella sede propria nel rispetto delle norme processuali. La decisione del Tribunale di sorveglianza è giustificata con specifici argomenti congruamente espressi, esponendo valutazioni adeguate in ordine alla gravità degli elementi a suo carico, tali da rivelare la vanificazione del programma terapeutico allora in atto,. Di contro, il ricorso si limita a proporre valutazioni di elementi che risultano già considerati dal giudice del merito o, comunque, pienamente superati dalle assorbenti osservazioni del provvedimento ora impugnato. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
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