CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 13632/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tte le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. per errore di fatto avverso la sentenza emessa nei suoi confronti in data 9 aprile 2024 dalla Quarta Sezione penale di questa Corte. 2. Con la sentenza impugnata veniva rigettato il ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli emessa il 12settembre 2024 con la quale veniva respinta la domanda per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta a ingiusta sottoposizione a misura cautelare sofferta /dal 26 maggio 2008 al 12 giugno 2012/ in custodia cautelare fino alla sentenza di assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo T (art. 629-bis cod. pen.) per non aver commesso il fatto e dalla Corte di appello di Napoli il 19 giugno 2019 per il reato associativo di cui al capo A) per non aver commesso il fatto. 3. Il ricorso si articola in una parte dedicata all'ammissibilità dello stesso e in un motivo. 3.1 Con la parte dedicata all'ammissibilità del ricorso il ricorrente deduce r,,Qc che l'art. 625-bis cod.4-pen. non prevede una preclusione alla presentazione dell'istanza per errore materiale o di fatto per i provvedimenti diversi dalla sentenza di condanna; che ciò si evince dallo stesso testo della disposizione; che quest'ultima si riferisce anche a tutte le sentenze riguardanti materia diversa dalla sentenza di condanna; che sarebbe irragionevole prevedere la possibilità di correggere l'errore di fatto unicamente per le sentenze di condanna a una pena; che l'introduzione dell'art. 625-bis cod. 4pen. risponde alla necessità di correggere l'errore di fatto, cioè l'errore percettivo contenuto in tutti i provvedimenti della Corte, e che qualora il ricorso straordinario fosse limitato soltanto alle sentenze di condanna non si vede quale rimedio possa essere adottato per le sentenze in materie diverse. Deduce, poi, che il comma 4 dell'art. 625-bis cod. proc. pen., quando richiama ipotesi diverse da quella prevista dal comma 1 della medesima disposizione, si riferisce a sentenze concernenti materie diverse dalla sentenza di condanna e che qualora si dovesse negare l'applicabilità della norma a sentenze in materia di riparazione dell'ingiusta detenzione vi sarebbe un vulnus costituzionale. Pertanto, ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 625-bis cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che l'avente diritto alla riparazione dell'ingiusta detenzione possa presentare ricorso straordinario per la correzione dell'errore di fatto avverso la sentenza di questa Corte che respinga il ricorso contro la sentenza negatoria della Corte di appello, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Deduce, inoltre, che l'esclusione del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. per la specifica materia dell'ingiusta detenzione contrasta con l'art. 10, comma 1, Cost. con riferimento all'art. 5, comma 5, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ratificata con legge 4 agosto 1955 n. 848 e che l'art. 314 cod. pen. è in contrasto con l'art. 10 Cost. perché prevede due cause di esclusione dell'indennizzo (dolo o colpa grave) che la convenzione non prevede. Il ricorrente, pertanto, ha proposto eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 1314 cod. proc. pen., nella parte in cui prevede la esclusione dall'indennizzo quando l'avente diritto vi abbia dato corso per dolo o colpa grave, per contrasto con l'art. 10 della Costituzione e con l'art. 5, comma 5, della suindicata Convenzione. 2.2 Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente premette che il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. riguarda l'errore materiale come difformità grafica tra quanto deciso e quanto scritto e l'errore di fatto derivante dalla errata percezione delle risultanze processuali, soprattutto per omessa considerazione di elementi decisivi prospettati nel ricorso. Deduce che altro principio fondamentale riguarda il metodo di ricerca e di valutazione della colpa grave; che il giudice della cognizione aveva escluso integralmente qualunque rilevanza, anche di solo sospetto, di natura partecipativa nella condotta del [OSCURATO:PERSONA]; che l'ordinanza della Corte di appello che rigetta l'istanza di riparazione adduce circostanze escluse dal giudice della cognizione; che sulla vicenda [OSCURATO:PERSONA] la Corte territoriale esprime una valutazione del tutto difforme dal giudice della cognizione, contrariamente a quanto affermato più volte dalla Sezioni Unite, senza che vi sia alcun elemento sopravvenuto in senso contrario; che sulla raccolta del materiale pubblicitario la Corte respinge il ricorso del Pubblico Ministero; che l'ordinanza della Corte si ostina a perseguire una valutazione contraria, come a voler ribaltare una sentenza assolutoria piena; che entrambe le sentenze di merito evidenziano che la misura cautelare fu adottata in base a una diversa ed errata valutazione del materiale probatorio; che il ricorso per cassazione ha evidenziato la violazione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. e cioè la discordanza fra accertamenti e le valutazioni del giudice della cognizione e quelle del giudice della riparazione; che, in particolare, è stato evidenziata l'insussistenza in fatto di circostanze richiamate nell'ordinanza della riparazione, già escluse dalla sentenza di assoluzione, ed è stata richiamata l'assenza di qualsiasi condotta concreta tale da indurre il giudice della cautela in errore, come ampiamente sostenuto nella sentenza assolutoria; che la Corte di cassazione è caduta nello stesso errore percettivo del giudice della riparazione; che si tratta di un errore di fatto per errata percezione delle circostanze ritenute come condotta ostativa; che tutta la giurisprudenza ha stabilito, nonostante l'autonomia tra i due giudizi, che i fatti accertati dal giudice della cognizione e ritenuti irrilevanti ai fini della condotta dolosa o colposa non possono mutare di significato con una diversa valutazione del giudice della riparazione; che la Corte di cassazione ha tralasciato, per mera dimenticanza, quello che aveva accertato e affermato il giudice della cognizione; che vi è ulteriore errore percettivo che riguarda la mancanza di elementi sopravvenuti in grado di consentire una valutazione diversa da quella del giudice della cognizione; che alla Corte è sfuggita per mera 2omissione materiale e, quindi, per errore percettivo nella lettura degli atti, l'inesistenza di qualunque elemento sopravvenuto Che potesse giustificare la valutazione della condotta come ostativa, in difformità della valutazione del giudice della cognizione. 2.3 Con la memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale il ricorrente ha ribadito le argomentazioni contenute nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve, in primo luogo, rilevarsi che il ricorrente non riveste la posizione di soggetto "condannato" e che, pertanto, deve applicarsi l'orientamento ampiamente consolidato di questa Corte, cui va data continuità, secondo il quale «È inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto proposto, avverso la sentenza della Corte di cassazione di rigetto del ricorso contro l'ordinanza di reiezione della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, da chi era stato assolto nel giudizio di appello, essendo la legittimazione ad agire circoscritta, ex art. 625-bis cod. proc. pen., al solo condannato in via definitiva» (sez. 3, ord. n. 35329 del 04/06/2024, Crupi, Rv. 286888-01; Sez. 3, n. 6835 del 28/01/2004, Mongiardo, Rv. 228495 - 01; Sez. 3, n. 1265 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2009, Gullì, Rv. 242164 - 01). Va, poi, rimarcato come risulti palesemente erronea la lettura dell'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen. proposta dal ricorrente. Tale disposizione, come emerge dal suo chiaro tenore letterale, non si riferisce, come sostenuto dal ricorrente, alla possibilità di proporre ricorso straordinario per provvedimenti diversi dalle sentenze di condanna, ma dispone che in caso di domanda fuori dalle ipotesi di cui al comma 1 (ovvero di domande che non si riferiscano a soggetti condannati e non abbiano a oggetto la richiesta di correzione dell'errore materiale o di fatto) debba dichiararsi l'inammissibilità della richiesta. Quanto alla questione di legittimità costituzionale con la quale si sostiene e- che vi sia contrasto MIl'art. 625-bis cod. proc. pen. Wr gli artt. 3 e 24 Cost. va, innanzitutto, rammentato che l'art. 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87 impone al giudice di valutare i requisiti della rilevanza e della non manifesta infondatezza dell'eccezione di legittimità costituzionale e che l'impiego della particella disgiuntiva "o" attribuisce funzione di presupposti a entrambi i requisiti. Va, poi, ricordato che in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di 3 \A\fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. In particolare, l'errore che può essere rilevato ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. è solo quello decisivo, che abbia condotto a una pronuncia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato. Il ricorrente, nel motivo di ricorso, da esaminare al solo fine di valutare le questioni di legittimità costituzionale, deduce conclusivamente che: «La Corte di Cassazione valorizza l'assistenza infermieristica, l'intervento del di (sic) [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA], il tentato coinvolgimento nella vendita dei gadget - pag. 5 - tralasciando, per mera dimenticanza, quindi, per errore percettivo, quello che aveva accertato ed affermato il giudice della cognizione e cioè: "I) effettivamente, con riferimento al capo a) osserva il collegio come il [OSCURATO:PERSONA] abbia prestato una mera assistenza infermieristica in favore del latitante [OSCURATO:PERSONA]; 2) al contempo la conversazione captata nel Dicembre del 2003 offre un quadro vago ed assolutamente insufficiente per poter ritenere che il prevenuto abbia dato un apporto alla associazione criminoso (sic); 3) Né la personale conoscenza di associati, tra cui Martinelli, appare elemento da integrare l'intraneità al gruppo camorristico; 4) vicenda [OSCURATO:PERSONA]; invero in quella occasione il prevenuto ha svolto attività di intercessione "per conto di una presunta persona offesa (vittima di richiesta estorsiva), presso il capo clan [OSCURATO:PERSONA], al fine di far rientrare nei ranghi tale [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, con riferimento al delitto di estorsione il collegio non può che aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale, l'intermediario non concorre nella fattispecie di cui all'art. 629 cp laddove il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana (cass. pen. n. 37896/17, 40677/12 e 25837/08). Continuando, il ricordato ruolo nella vicenda [OSCURATO:PERSONA] non milita affatto alla partecipazione del prevenuto alla consorteria criminale di cui al capo a). 5) vendita di gadget pubblicitari capo t) (assolto e appellato dal PM) - si richiamano le argomentazioni di cui supra (pag. 8)". A ben vedere, il ricorrente non deduce un errore di fatto, ma un dissenso in merito al giudizio valutativo espresso dalla Corte, non tenendo conto che il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione, come ampiamente precisato nel provvedimento impugnato, è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto a un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti. Pertanto, non essendo stato dedotto un errore di fatto la questione di legittimità costituzionale è irrilevante. Quanto all'ulteriore questione con la quale è stata prospettata l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. nella parte in cui prevede 4l'esclusione dell'indennizzo quando l'avente diritto vi abbia dato corso per dolo o colpa grave, per contrasto con l'art. 10 della Costituzione e con l'art. 5, comma 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti degli uomini, deve rammentarsi che secondo consolidato principio di questa Corte "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il disposto dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., che esclude il diritto all'indennizzo nei confronti di chi abbia dato causa, per colpa grave, alla custodia cautelare subita in caso di detenzione preventiva formalmente legittima, ma sostanzialmente ingiusta, non contrasta con la previsione di cui all'art. 5, par. 5, CEDU, che impone il riconoscimento del ristoro nel solo caso di detenzione preventiva formalmente illegittima", che la questione doveva essere proposta nel procedimento relativo all'ingiusta riparazione e che, in ogni caso, la questione è comunque irrilevante non essendo stato dedotto, come sopra evidenziato, un errore di fatto. Quanto ritenuto in punto di inammissibilità esime la Corte da ulteriori valutazioni sul motivo di ricorso. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della tassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q. P.Q.M