Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:T:2008:315
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑212/03
MyTravel Group plc
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] — Concorrenza — Decisione che dichiara un’operazione di concentrazione incompatibile con il mercato comune — Annullamento della decisione con una sentenza del Tribunale — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli»
Massime della sentenza
1.
Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario — Nozione
(Art. 288, secondo comma, CE)
2.
Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Violazione sufficientemente qualificata di una norma preordinata a conferire
diritti ai singoli — Operazioni di concentrazione
(Art. 288, secondo comma, CE; regolamento del Consiglio n. 4064/89, artt. 2, nn. 1, 2, e 3, e 8, nn. 2, e 3)
3.
Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario
(Art. 288, secondo comma, CE)
4.
Concorrenza — Concentrazioni — Esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] — Impegni assunti dalle imprese interessate atti a rendere
l’operazione notificata compatibile con il mercato comune — Presa in considerazione di impegni presentati dopo la data limite
— Presupposti
(Regolamento del Consiglio n. 4064/89, artt. 2, n. 2, 6, n. 2, 8, n. 2, e 18, n. 3; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] concernente
le misure correttive considerate adeguate a norma dei regolamenti n. 4064/89 e n. 447/98, punto 43)
5.
Procedura — Spese — Condanna della parte vittoriosa a sopportare le proprie spese
(Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 87, nn. 2 e 3)
1.
La nozione di violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario necessaria per far sorgere la responsabilità
extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] non include gli errori o i vizi che, pur presentando un grado di gravità certo, non siano
estranei al normale comportamento di un’istituzione incaricata di vigilare sull’applicazione delle regole di concorrenza,
le quali sono complesse, delicate e soggette ad un importante margine interpretativo.
La circostanza che il Tribunale di primo grado abbia annullato una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che dichiara un’operazione
di concentrazione incompatibile con il mercato comune non può essere equiparata, senza un’ulteriore analisi, all’accertamento
d’una violazione sufficientemente qualificata e non è dunque sufficiente, di per sé, a far sorgere la responsabilità extracontrattuale
della [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, semplici errori di valutazione e la mancanza di prove pertinenti rilevati nel contesto di
un ricorso di annullamento non bastano di per sé a configurare una violazione grave e manifesta dei limiti imposti al potere
discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] in materia di controllo delle concentrazioni, specialmente in presenza di una situazione di
oligopolio complesso.
Infatti, qualora si accogliesse la tesi opposta, rischierebbe di essere compromessa la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di esercitare
pienamente la funzione di regolatore della concorrenza affidatale dal Trattato CE a causa dell’effetto inibitorio sul controllo
delle concentrazioni che potrebbe produrre il rischio di dover risarcire i danni lamentati dalle imprese interessate in tali
circostanze.
Per tenere conto di tale effetto, contrario all’interesse generale comunitario, non si può ritenere che la violazione di un
obbligo di legge che, per quanto deplorevole, possa essere spiegata con i vincoli oggettivi a carico dell’istituzione e dei
suoi agenti in materia di controllo delle concentrazioni, configuri una violazione sufficientemente qualificata del diritto
comunitario ai fini del sorgere della responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA]. Per contro, sussiste il diritto al
risarcimento dei danni derivanti da un comportamento dell’istituzione qualora quest’ultimo si traduca in un atto manifestamente
contrario alla norma di diritto e gravemente pregiudizievole per gli interessi di soggetti terzi che non possa trovare né
giustificazione né spiegazione nei particolari vincoli che si impongono oggettivamente all’istituzione nel suo normale funzionamento.
(v. punti 40-43, 85)
2.
L’art. 2, n. 2, del regolamento n. 4064/89, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, che riguarda
l’ipotesi di una decisione di autorizzazione, e l’art. 2, n. 3, di detto regolamento, che riguarda l’ipotesi di una decisione
di divieto, vanno interpretati alla luce dell’art. 2, n. 1, del medesimo regolamento, che indica gli elementi di cui la [OSCURATO:PERSONA]
deve concretamente tenere conto per valutare la compatibilità o l’incompatibilità con il mercato comune di un’operazione di
concentrazione di dimensione comunitaria.
Lette congiuntamente, tali disposizioni sono preordinate a conferire diritti ai singoli, nel senso che la [OSCURATO:PERSONA], quando
le viene comunicata un’operazione di concentrazione a norma del regolamento n. 4064/89, è tenuta, in linea di principio, a
prendere posizione, autorizzando tale operazione o vietandola in base alla sua valutazione dell’evoluzione economica più probabile
attribuibile all’operazione controversa. Pertanto, se sussistono le condizioni enunciate all’art. 2, n. 2, di detto regolamento,
un’impresa che abbia notificato un’operazione di concentrazione di dimensione comunitaria ha il diritto a che tale operazione
sia dichiarata compatibile con il mercato comune. Detta impresa non può invece realizzare l’operazione in mancanza dell’autorizzazione
della [OSCURATO:PERSONA] e una decisione di divieto comporta gravi conseguenze. Tale intervento della [OSCURATO:PERSONA] nella vita economica,
che impone ad un’impresa di ottenere un’autorizzazione prima di realizzare la concentrazione progettata e obbliga la [OSCURATO:PERSONA]
a vietare la realizzazione di detta operazione qualora essa risulti incompatibile con il mercato comune, implica necessariamente
che le imprese alle quali viene negata l’autorizzazione possano chiedere di essere risarcite per le conseguenze pregiudizievoli
di tale decisione quando quest’ultima si riveli fondata su una violazione sufficientemente qualificata delle norme sostanziali
applicate dalla [OSCURATO:PERSONA] per valutare la compatibilità dell’operazione controversa con il mercato comune.
Inoltre, la constatazione di un’irregolarità che, in circostanze analoghe, non sarebbe stata commessa da un’amministrazione
normalmente prudente e diligente consente di concludere che il comportamento dell’istituzione ha configurato un illecito tale
da far sorgere la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] a titolo dell’art. 288 CE.
L’art. 2, n. 3, del regolamento n. 4064/89, in combinato disposto con i nn. 1 e 2 del medesimo articolo e con l’art. 8, nn. 2
e 3, di detto regolamento, nonché l’obbligo di diligenza, stabiliscono pertanto norme preordinate a conferire diritti alle
imprese interessate da una decisione che vieti di realizzare un’operazione di concentrazione.
(v. punti 47-50)
3.
In materia di responsabilità extracontrattuale non si può, in linea di principio, escludere che vizi gravi e manifesti che
inficiano l’analisi economica soggiacente ad una decisione adottata sulla base dell’art. 8, n. 3, del regolamento n. 4064/89,
relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, e che dichiara un’operazione di concentrazione incompatibile
con il mercato comune a norma dell’art. 2, nn. 1 e 3, di detto regolamento, possano costituire violazioni sufficientemente
qualificate da far sorgere la responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA].
Una determinazione del genere impone tuttavia di tenere conto del fatto che, generalmente, le analisi economiche necessarie
alla qualificazione di una situazione o di un’operazione sotto il profilo della normativa sulla concorrenza costituiscono,
tanto sul piano fattuale quanto su quello del ragionamento elaborato sulla base dell’esposizione dei fatti, enunciati intellettuali
complessi e difficili, nei quali possono insinuarsi alcune carenze, quali approssimazioni, incoerenze, o persino omissioni.
Ciò vale a maggior ragione nel controllo delle concentrazioni, tenuto conto in particolare dei limiti temporali che si impongono
all’istituzione.
Tali carenze dell’analisi economica rischiano maggiormente di verificarsi quando, come nel caso del controllo delle concentrazioni,
l’analisi comporta una valutazione in prospettiva futura. La gravità di una carenza documentale o logica può, a certe condizioni,
non costituire sempre una circostanza sufficiente a far sorgere la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] dispone di un potere discrezionale al fine di conservare il controllo della politica comunitaria della concorrenza,
il che implica che non ci si può aspettare da essa una prassi rigorosamente costante e invariabile nell’attuazione delle norme
pertinenti e, correlativamente, che essa gode di una certa libertà nella scelta degli strumenti econometrici a sua disposizione,
nonché in quella degli angoli di approccio appropriati per lo studio di un fenomeno, purché tali scelte non siano manifestamente
contrarie alle regole della disciplina economica comunemente accettate e vengano attuate in modo coerente.
Il potere discrezionale che occorre riconoscere alla [OSCURATO:PERSONA] nel contesto delle questioni di responsabilità extracontrattuale
che investono il controllo delle concentrazioni si applica sia a livello di esame individuale degli errori eventualmente commessi
in fase di analisi degli effetti dell’operazione sulla concorrenza, sia in fase di esame globale di tali errori.
(v. punti 80-83, 95)
4.
Nell’ambito del controllo delle operazioni di concentrazione le imprese interessate possono proporre impegni alla [OSCURATO:PERSONA]
per ottenere una decisione che constati la compatibilità della loro operazione con il mercato comune. A seconda dello stato
di avanzamento della procedura amministrativa, gli impegni proposti devono consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di concludere che l’operazione
notificata non solleva più gravi perplessità per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune nella fase dell’indagine
preliminare o di rispondere alle obiezioni sollevate nell’ambito dell’indagine approfondita. Pertanto, tali impegni permettono
anzitutto di evitare l’apertura di una fase di indagine approfondita o, in seguito, di evitare l’adozione di una decisione
che dichiari l’incompatibilità dell’operazione con il mercato comune. L’art. 8, n. 2, del regolamento n. 4064/89, relativo
al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, consente infatti alla [OSCURATO:PERSONA] di subordinare una decisione
che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune in base al criterio definito all’art. 2, n. 2, del medesimo
regolamento, a condizioni ed oneri destinati a garantire che le imprese interessate adempiano gli impegni assunti nei suoi
confronti per rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune.
Visti sia l’importanza degli interessi finanziari e degli interessi industriali o commerciali sottesi a questo tipo di operazioni,
sia i poteri di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] in tale materia, ci si può attendere che le imprese interessate facciano di tutto
per agevolare il lavoro dell’amministrazione. Per gli stessi motivi la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a dare prova della massima diligenza
nell’adempimento del suo compito di controllo delle concentrazioni.
Nell’ipotesi di impegni presentati tardivamente, risulta dalla comunicazione concernente le misure correttive considerate
adeguate a norma del regolamento n. 4064/89 e del regolamento n. 447/98 che le parti di un’operazione di concentrazione notificata
possono ottenere che i nuovi impegni presentati tardivamente vengano presi in considerazione subordinatamente a due condizioni
cumulative, vale a dire, da un lato, che essi risolvano chiaramente e senza necessità di indagini supplementari i problemi
concorrenziali preventivamente individuati e, dall’altro, che vi sia tempo sufficiente per consultare gli Stati membri in
merito a tali impegni.
(v. punti 116-119, 127)
5.
Ai sensi dell’art. 87, nn. 2 e 3, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, il Tribunale può disporre che
una parte che non soccombe su alcun capo sopporti le proprie spese qualora produca solo al momento dell’udienza e a seguito
di un’ordinanza del Tribunale, adottata in base agli artt. 65, lett. b), e 67, n. 3, terzo comma, del suo regolamento di procedura,
documenti richiesti dalla ricorrente, importanti al fine di consentirle di far valere i propri argomenti e di permettere al
Tribunale di valutare il ricorso, i quali avrebbero dovuto essere prodotti sin dal deposito delle memorie difensive; e ciò
anche qualora si possa ritenere a priori che i documenti in questione non fossero accessibili a titolo del regolamento n. 4064/89
o del regolamento n. 1049/2001, e qualora ciò non abbia influito nella fattispecie, in quanto tali documenti sono stati infine
sottoposti al contraddittorio.
(v. punti 135-139)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)
9 settembre 2008 (
*
)
«Responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] – Concorrenza – Decisione che dichiara un’operazione di concentrazione incompatibile con il mercato comune – Annullamento della decisione con una sentenza del Tribunale – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli»
Nella causa T‑212/03,
MyTravel Group plc,
con sede in Rochdale, Lancashire ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dai sigg. D. Pannick, QC, M. Nicholson e dalla sig.ra S. Cardell,
solicitors, e dai sigg. A. Lewis, barrister, e R. Gillis, QC,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata inizialmente dai sigg. R. Lyal, A. Whelan e P. Hellström, successivamente dai sigg. Lyal e F. Arbault, in qualità
di agenti,
convenuta,
sostenuta da
Repubblica federale di Germania,
rappresentata dai sigg. W.‑D. Plessing e M. Lumma, in qualità di agenti,
interveniente,
avente ad oggetto un ricorso per risarcimento dei danni che la ricorrente afferma di avere subito a causa di vizi della procedura
di controllo della compatibilità con il mercato comune dell’operazione di concentrazione conclusa tra la stessa ricorrente
e la [OSCURATO:PERSONA] plc,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Terza Sezione ampliata),
composto dai sigg. J. [OSCURATO:PERSONA], presidente, J. D. [OSCURATO:PERSONA], dalle sig.re E. [OSCURATO:PERSONA], I. [OSCURATO:PERSONA] e dal sig. S. [OSCURATO:PERSONA] (relatore),
giudici,
cancelliere: sig.ra C. Kantza, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 29 aprile e 20 maggio 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
[OSCURATO:PERSONA] all’origine della controversia
1
Il 29 aprile 1999 la ricorrente, il tour operator britannico Airtours plc, divenuta in seguito MyTravel Group plc, rendeva
pubblica l’intenzione di acquisire sul mercato borsistico l’intero capitale della [OSCURATO:PERSONA] plc, uno dei suoi concorrenti
nel [OSCURATO:PERSONA]. Lo stesso giorno la ricorrente notificava alla [OSCURATO:PERSONA] tale progetto di concentrazione al fine di ottenere
una decisione di autorizzazione sulla base del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo
delle operazioni di concentrazione tra imprese (versione rettificata pubblicata in GU 1990, L 257, pag. 13), come modificato
dal regolamento (CE) del Consiglio 30 giugno 1997, n. 1310 (GU L 180, pag. 1).
2
Il 3 giugno 1999 la [OSCURATO:PERSONA], avendo ritenuto che l’operazione di concentrazione ponesse gravi dubbi per quanto riguardava
la sua compatibilità con il mercato comune, dava corso alla procedura di esame approfondito di cui all’art. 6, n. 1, lett. c),
del regolamento n. 4064/89.
3
Il 9 luglio 1999 la [OSCURATO:PERSONA] inviava alla ricorrente una comunicazione degli addebiti ai sensi dell’art. 18 del regolamento
n. 4064/89, nella quale essa spiegava le ragioni per le quali riteneva, a prima vista, che l’operazione prospettata avrebbe
creato una posizione dominante collettiva nel mercato britannico dei pacchetti vacanza all’estero con destinazioni a corto
raggio. La ricorrente rispondeva a tale comunicazione degli addebiti il 25 luglio 1999.
4
Il 6 settembre 1999 la [OSCURATO:PERSONA] invitava i terzi interessati ad esprimere il loro parere su una serie di proposte di impegni
presentata dalla ricorrente, che venivano formalizzate da quest’ultima il 7 settembre 1999. Detti terzi dovevano rispondere
entro l’8 settembre 1999 e le loro risposte non consentivano alla [OSCURATO:PERSONA] di fugare le sue preoccupazioni.
5
Il 9 settembre 1999 la maggioranza dei membri del comitato consultivo in materia di concentrazioni riteneva che gli impegni
presentati dalla ricorrente non fossero tali da risolvere i problemi di concorrenza rilevati in quella fase dalla [OSCURATO:PERSONA].
6
Gli impegni sopra menzionati erano stati presentati entro il termine di tre mesi a decorrere dall’apertura della procedura
di esame approfondito, previsto dall’art. 18, n. 2, del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 1° marzo 1998, n. 447, relativo
alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (GU L 61, pag. 1), per
consentire alle imprese interessate di sottoporre alla [OSCURATO:PERSONA] gli impegni che intendevano far prendere in considerazione
in una decisione fondata sull’art. 8, n. 2, del regolamento n. 4064/89. Tale termine di tre mesi scadeva il 7 settembre 1999.
7
Il 14 settembre 1999 la ricorrente comunicava alla [OSCURATO:PERSONA] una nuova serie di proposte di impegni ispirata alla precedente.
Il 15 settembre 1999 la [OSCURATO:PERSONA] organizzava una riunione per discutere tali proposte, a seguito della quale la ricorrente
presentava alla [OSCURATO:PERSONA] una proposta con cui formalizzava gli impegni rivisti.
8
Il 16 settembre 1999 la ricorrente chiedeva una proroga del termine di tre mesi di cui all’art. 18, n. 2, del regolamento
n. 447/98, che può essere accordata dalla [OSCURATO:PERSONA] in casi eccezionali. Nella fattispecie la ricorrente invocava tre casi
eccezionali ai sensi di detta disposizione: le difficoltà inerenti alla ricerca di una soluzione adeguata; il fatto di avere
perseguito un dialogo costruttivo durante il procedimento amministrativo; il rinnovo in corso della [OSCURATO:PERSONA].
9
Il 22 settembre 1999, vale a dire quindici giorni prima della scadenza del termine legale di quattro mesi a decorrere dall’avvio
della procedura di esame approfondito, previsto all’art. 10, n. 3, del regolamento n. 4064/89 quale termine massimo per l’adozione
di una decisione a norma dell’art. 8, n. 3, del regolamento n. 4064/89 – che scadeva il 5 ottobre 1999 – la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava
tale operazione di concentrazione incompatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE mediante decisione 2000/276/CE (Caso
IV/M.1524 – Airtours/[OSCURATO:PERSONA]) (GU L 93, pag. 1; in prosieguo: la «decisione Airtours»).
10
Al centonovantatreesimo ‘considerando’ della decisione Airtours la [OSCURATO:PERSONA] affermava che detta impresa aveva presentato
gli impegni in una fase già molto avanzata del procedimento, il 15 settembre 1999. Essa rilevava inoltre che tali impegni
non contenevano elementi che la ricorrente non avrebbe potuto inserire in impegni presentati entro il termine di tre mesi
previsto all’art. 18, n. 2, del regolamento n. 447/98, che la ricorrente non aveva avanzato ragioni che potessero essere considerate
come «circostanze eccezionali» atte a far nuovamente decorrere tale termine di tre mesi ai sensi della citata disposizione
e che essa stessa non disponeva più di tempo sufficiente per esaminare tali impegni in modo soddisfacente.
11
La ricorrente proponeva un ricorso di annullamento contro la decisione Airtours. Con sentenza 6 giugno 2002, causa T‑342/99,
Airtours/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II–2585; in prosieguo: la «sentenza Airtours»), il Tribunale annullava detta decisione dichiarando
fondato il terzo motivo, vertente sulla legittimità della valutazione operata dalla [OSCURATO:PERSONA] in ordine agli effetti dell’operazione
Airtours/[OSCURATO:PERSONA] sulla concorrenza nel mercato comune, senza ritenere necessario esaminare il quarto motivo, concernente
la legittimità della valutazione degli impegni presentati durante il procedimento amministrativo operata dalla [OSCURATO:PERSONA].
Procedimento e conclusioni delle parti
12
Con atto depositato il 18 giugno 2003, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame.
13
Con decisione 22 luglio 2003 la causa è stata assegnata a una sezione ampliata.
14
Con ordinanza 13 novembre 2003 la Repubblica federale di Germania è stata autorizzata ad intervenire nella causa a sostegno
delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
15
Con lettera 22 marzo 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di imporre alla ricorrente di prestare garanzia per l’eventuale
pagamento delle spese della [OSCURATO:PERSONA], per un importo di EUR 1,5 milioni. Il Tribunale ha informato la [OSCURATO:PERSONA] che tale
garanzia era priva di fondamento normativo.
16
Con lettera 14 luglio 2004 la ricorrente ha chiesto al Tribunale di adottare misure di organizzazione del procedimento affinché
le fosse trasmessa la relazione del gruppo di lavoro istituito dalla [OSCURATO:PERSONA] per valutare le ripercussioni della sentenza
Airtours, citata supra, al punto 11, nonché i documenti citati in detta relazione. Con lettera 9 dicembre 2004 la [OSCURATO:PERSONA]
ha esposto le proprie osservazioni su tale domanda, nelle quali ha rilevato che detti documenti potevano formare oggetto di
una domanda ai sensi del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso
del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] (GU L 145, pag. 43).
17
A seguito di tale domanda di accesso ai documenti, la ricorrente, con lettera 9 gennaio 2006, ha nuovamente chiesto al Tribunale
di adottare misure di organizzazione del procedimento nell’ambito del presente ricorso al fine, in particolare, di ordinare
alla [OSCURATO:PERSONA] di divulgare la relazione del gruppo di lavoro e i relativi documenti. Nella medesima lettera la ricorrente
proponeva inoltre di limitare la questione della valutazione dei danni di cui chiedeva il risarcimento al periodo di tre anni
intercorso tra la decisione Airtours e la sentenza Airtours, citata supra, al punto 11. Con lettera 17 febbraio 2006 la [OSCURATO:PERSONA]
ha presentato le sue osservazioni su tale seconda richiesta.
18
Parallelamente, con decisioni 5 settembre e 12 ottobre 2005, la [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato di accordare alla ricorrente l’accesso
ai sensi del regolamento n. 1049/2001 a taluni documenti preparatori della decisione Airtours e a documenti redatti dai suoi
servizi dopo l’annullamento di tale decisione disposto con la sentenza Airtours, citata supra, al punto 11. La ricorrente
ha proposto un ricorso d’annullamento contro tali decisioni (causa T‑403/05, MyTravel Group/[OSCURATO:PERSONA]).
19
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale e, nell’ambito
delle misure di organizzazione del procedimento, le parti sono state invitate a rispondere per iscritto ad una serie di quesiti.
20
Con lettera della Repubblica federale di Germania 25 febbraio 2008 e con lettere della ricorrente e della [OSCURATO:PERSONA] 14 marzo
2008, le parti hanno presentato le loro risposte ai quesiti del Tribunale.
21
Le difese svolte dalle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale sono state sentite nel corso dell’udienza del 29 aprile
e 20 maggio 2008.
22
Durante la trattazione orale del 29 aprile 2008 il Tribunale ha ordinato alla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 65, lett. b),
e 67, n. 3, terzo comma, del proprio regolamento di procedura, di produrre tutti i documenti in suo possesso relativi alla
valutazione degli impegni presentati il 15 settembre 1999, redatti fra tale data e quella in cui è stata adottata la decisione
Airtours, vale a dire il 22 settembre 1999.
23
[OSCURATO:PERSONA] ha ottemperato a tale richiesta producendo due documenti in occasione dell’udienza del 29 aprile 2008 e vari
altri documenti in seguito alla stessa.
24
Nel termine previsto a tale scopo dal Tribunale, la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni sui vari documenti prodotti
dalla [OSCURATO:PERSONA] in ottemperanza alla richiesta del Tribunale.
25
Inizialmente, la ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse, in particolare, condannare la [OSCURATO:PERSONA] a versarle GBP 517 900 000
a titolo di risarcimento dei seguenti danni: la perdita degli utili della [OSCURATO:PERSONA], la perdita delle economie imputabili
alle sinergie e le spese relative alla mancata offerta, previa detrazione delle spese afferenti al successo dell’offerta stessa.
26
Tale capo delle conclusioni è stato modificato durante il procedimento dinanzi al Tribunale, in considerazione, segnatamente,
degli elementi forniti nella replica alla memoria difensiva, nella lettera inviata al Tribunale il 9 gennaio 2006 (v. supra,
punto 17), nonché durante l’udienza tenutasi il 20 maggio 2008, alla quale erano presenti i periti nominati dalla ricorrente
e dalla [OSCURATO:PERSONA].
27
La ricorrente chiede, in definitiva, che il Tribunale voglia:
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] a versarle la somma determinata dal Tribunale, nell’esercizio del suo potere discrezionale di valutazione
degli elementi presentati dalle parti, a risarcimento dei danni subiti nel periodo intercorso tra l’adozione della decisione
Airtours (22 settembre 1999) e il momento in cui essa avrebbe potuto, in linea di principio, acquisire la [OSCURATO:PERSONA] a seguito
della sentenza Airtours (stimato al 31 ottobre 2002);
– ordinare che gli interessi relativi a detto risarcimento vengano calcolati a decorrere dalla data della sentenza che dichiara
l’obbligo di risarcire i danni nella presente causa, al tasso dell’8% annuo o a qualsiasi altro tasso fissato dal Tribunale
nell’esercizio del suo potere discrezionale;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
28
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla Repubblica federale di Germania, chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
A –
Considerazioni preliminari sulle condizioni cui è subordinato il sorgere della responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA]
29
In via preliminare, il Tribunale ritiene opportuno esaminare gli argomenti delle parti relativi alle condizioni cui è subordinato
il sorgere della responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA], e più in particolare la condizione secondo cui il comportamento
illegittimo delle istituzioni comunitarie deve integrare una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica
preordinata a conferire diritti ai singoli, nonché all’esistenza di un’asserita simmetria tra il ricorso di annullamento e
il ricorso per responsabilità extracontrattuale.
1.
Argomenti generali delle parti
30
Le parti concordano sulla definizione delle condizioni cui è subordinato il sorgere della responsabilità extracontrattuale
della [OSCURATO:PERSONA] riferendosi alla sentenza della Corte 4 luglio 2000, causa C‑352/98 P, Bergaderm e Goupil/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5291;
in prosieguo: la «sentenza Bergaderm»), ma dissentono sul significato da attribuire alla condizione concernente l’individuazione
di un «comportamento illecito» in presenza di una sentenza di annullamento, nonché sull’importanza da attribuire alle carenze
rilevate dal Tribunale nella sentenza Airtours, citata supra, al punto 11, nell’ambito del presente procedimento.
a) Sulla nozione di violazione sufficientemente qualificata
31
La ricorrente fa valere, in via principale, che la violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata
a conferire diritti ai singoli richiesta in materia di responsabilità extracontrattuale è equiparabile all’errore manifesto
di valutazione definito in una sentenza di annullamento. Pertanto, il Tribunale avrebbe tenuto in debito conto il potere discrezionale
della [OSCURATO:PERSONA] allorché ha deciso di annullare la decisione Airtours in ragione degli errori commessi da detta istituzione,
e tale analisi sarebbe di per sé sufficiente per constatare l’esistenza di un comportamento illegittimo ai sensi dell’art. 288 CE.
32
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla Repubblica federale di Germania, respinge tale argomento fondato sulla simmetria tra ricorso
di annullamento e responsabilità extracontrattuale, in quanto una sentenza di annullamento non è sufficiente a dimostrare
una violazione sufficientemente qualificata ai sensi della sentenza Bergaderm, citata supra, al punto 30.
b) Sulla nozione di norma preordinata a conferire diritti ai singoli
33
Per fare valere l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire
diritti ai singoli ai sensi della sentenza Bergaderm, citata supra, al punto 30, la ricorrente invoca sostanzialmente l’art. 2
del regolamento n. 4064/89, che definisce i criteri sulla cui base la [OSCURATO:PERSONA] deve dichiarare una concentrazione compatibile
o incompatibile con il mercato comune. Detta disposizione conferirebbe diritti ai singoli ai sensi della sentenza Bergaderm,
citata supra, al punto 30, in quanto le decisioni adottate su tale fondamento ai sensi dell’art. 8 del regolamento n. 4064/89
riguardano l’operazione notificata. In mancanza di una decisione di compatibilità da parte della [OSCURATO:PERSONA], il soggetto
che ha notificato l’operazione di cui trattasi non potrebbe realizzare l’operazione e ciò lederebbe la sua libertà di impresa.
Il regolamento n. 4064/89 andrebbe collocato nel contesto del Trattato CE, che si fonda sul liberalismo economico ed è inteso
a favorire l’integrazione del mercato comune. Inoltre, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] deve conformare la propria
condotta al principio di buona amministrazione e all’obbligo di diligenza, che conferiscono diritti ai singoli.
34
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’art. 2 del regolamento n. 4064/89 non costituisce di per sé una norma giuridica diretta a tutelare
i singoli, bensì una norma giuridica che enuncia i criteri in base ai quali un’operazione di concentrazione dev’essere dichiarata
compatibile o incompatibile con il mercato comune nell’interesse dei consumatori. Le norme dirette a garantire la tutela dei
singoli sarebbero quelle che, come l’obbligo di diligenza, disciplinano il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] allorché essa applica
disposizioni analoghe all’art. 2 del regolamento n. 4064/89.
2.
Giudizio del Tribunale
35
Come risulta da una giurisprudenza costante, in forza dell’art. 288, secondo comma, CE, il sorgere della responsabilità extracontrattuale
della [OSCURATO:PERSONA] per comportamento illecito dei suoi organi presuppone che siano soddisfatte varie condizioni, vale a dire l’illiceità
del comportamento di cui si fa carico all’istituzione, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra
il comportamento fatto valere e il danno lamentato (sentenza della Corte 29 settembre 1982, causa 26/81, [OSCURATO:PERSONA]/CEE,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 3057, punto 16, e sentenza del Tribunale 14 dicembre 2005, causa T‑383/00, Beamglow/Parlamento e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5459,
punto 95).
36
Se una di tali condizioni non è soddisfatta, le pretese risarcitorie vanno disattese, senza che occorra esaminare gli altri
due presupposti (sentenza della Corte 15 settembre 1994, causa C‑146/91, KYDEP/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4199,
punto 81, e sentenza del Tribunale 20 febbraio 2002, causa T‑170/00, Förde‑Reederei/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑515,
punto 37).
a) Sulla nozione di violazione sufficientemente qualificata
37
Quando, come nel caso di specie, venga invocata l’illegittimità di un atto giuridico quale fondamento dell’azione per risarcimento
dei danni, tale illegittimità, per potere essere idonea a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA],
deve integrare una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli.
A tale riguardo, il criterio decisivo è quello della violazione grave e manifesta, da parte di un’istituzione comunitaria,
dei limiti del suo potere discrezionale [sentenze della Corte Bergaderm, cit. al punto 30 supra, punti 42 e 43, e 19 aprile
2007, causa C‑282/05 P, Holcim (Deutschland)/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2941, punto 47].
38
Il regime sviluppato dalla Corte in materia di responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] tiene segnatamente conto della
complessità delle situazioni da disciplinare, delle difficoltà di applicazione o interpretazione dei testi e, più in particolare,
del margine di valutazione discrezionale rimesso all’autore dell’atto controverso [sentenze Bergaderm, cit. al punto 30 supra,
punto 40, e Holcim (Deutschland)/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 37 supra, punto 50)].
39
Nell’ipotesi in cui l’istituzione in questione disponga solamente di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto,
se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere sufficiente per accertare l’esistenza
di una violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario [sentenze Bergaderm, cit. al punto 30 supra, punto 44,
e Holcim (Deutschland)/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 37 supra, punto 47]. Lo stesso vale quando l’istituzione convenuta proceda
ad un’applicazione distorta delle pertinenti norme sostanziali o procedurali (v., in tal senso, sentenza della Corte 14 luglio
1967, cause riunite 5/66, 7/66 e da 13/66 a 24/66, Kampffmeyer e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pagg. 288, 307 e 308).
40
A seguito di una misura di organizzazione del procedimento, con cui il Tribunale chiedeva alle parti di esprimere il loro
parere in merito agli effetti sul presente giudizio della sentenza 11 luglio 2007, causa T‑351/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2237, attualmente in fase di impugnazione, causa C‑440/07 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]), in particolare
alla luce dei principi stabiliti dalla sentenza Bergaderm, citata supra, al punto 30, le parti hanno ammesso che, secondo
la giurisprudenza, la nozione di violazione sufficientemente qualificata non include gli errori o i vizi che, pur presentando
un grado di gravità certo, non siano estranei al normale comportamento di un’istituzione incaricata di vigilare sull’applicazione
delle regole di concorrenza, le quali sono complesse, delicate e soggette ad un importante margine interpretativo.
41
Interrogata su questo punto durante l’udienza del 29 aprile 2008, la ricorrente ha inoltre affermato che il fatto che il Tribunale
avesse annullato la decisione Airtours – considerando che l’analisi prospettica della situazione della concorrenza ivi esposta,
lungi dall’essere fondata su prove solide, era viziata da una serie di errori di valutazione relativi ad elementi rilevanti
ai fini della valutazione dell’eventuale creazione di una posizione dominante collettiva – non era sufficiente, di per sé,
a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA], in quanto la giurisprudenza relativa ai ricorsi per risarcimento
richiedeva altri criteri.
42
Infatti, qualora si accogliesse la tesi opposta, equiparando senza un'ulteriore analisi l'annullamento stabilito dalla sentenza
Airtours, citata al punto 11 supra, ad una violazione sufficientemente qualificata come definita nella sentenza Bergaderm,
citata al punto 30 supra, rischierebbe di essere compromessa la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di esercitare pienamente la funzione
di regolatore della concorrenza affidatale dal Trattato CE a causa dell’effetto inibitorio sul controllo delle concentrazioni
che potrebbe produrre il rischio di dover risarcire i danni lamentati dalle imprese interessate in tali circostanze.
43
Per tenere conto di tale effetto, contrario all’interesse generale comunitario, non si può ritenere che la violazione di un
obbligo di legge che, per quanto deplorevole, possa essere spiegata con i vincoli oggettivi a carico dell’istituzione e dei
suoi agenti in materia di controllo delle concentrazioni, configuri una violazione sufficientemente qualificata del diritto
comunitario ai fini del sorgere della responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA]. Per contro, sussiste il diritto al
risarcimento dei danni derivanti da un comportamento dell’istituzione qualora questo si traduca in un atto manifestamente
contrario alla norma di diritto e gravemente pregiudizievole per gli interessi di soggetti terzi che non possa trovare né
giustificazione né spiegazione nei particolari vincoli che si impongono oggettivamente all’istituzione nel suo normale funzionamento.
b) Sulla nozione di norme preordinate a conferire diritti ai singoli
44
In primo luogo, la ricorrente lamenta la violazione delle norme sostanziali applicate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione Airtours
per dimostrare il proprio diritto al risarcimento.
45
Si tratta, da un lato, dell’art. 2, n. 3, del regolamento n. 4064/89, secondo cui «[l]e operazioni di concentrazione che creano
o rafforzano una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel
mercato comune o in una parte sostanziale di esso, devono essere dichiarate incompatibili con il mercato comune». Se tale
criterio è soddisfatto, la [OSCURATO:PERSONA] deve adottare una decisione sulla base dell’art. 8, n. 3, del regolamento n. 4064/89
per dichiarare tale concentrazione incompatibile con il mercato comune.
46
Si tratta, dall’altro lato, dell’art. 2, n. 2, del regolamento n. 4064/89, secondo cui «[l]e operazioni di concentrazione
che non creano o non rafforzano una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo
significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, devono essere dichiarate compatibili con il mercato comune».
Se tale criterio è soddisfatto, la [OSCURATO:PERSONA] deve adottare una decisione sulla base dell’art. 8, n. 2, del regolamento n. 4064/89
per dichiarare tale concentrazione compatibile con il mercato comune. Detta decisione potrà essere eventualmente corredata
di condizioni e oneri intesi a garantire che le imprese interessate rispettino gli impegni che hanno assunto nei confronti
della [OSCURATO:PERSONA] per rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune.
47
Al pari dell’art. 2, n. 2, del regolamento n. 4064/89, che riguarda l’ipotesi di una decisione di autorizzazione, l’art. 2,
n. 3, di detto regolamento, che riguarda l’ipotesi di una decisione di divieto, va interpretato alla luce dell’art. 2, n. 1,
del medesimo regolamento, che indica gli elementi di cui la [OSCURATO:PERSONA] deve concretamente tenere conto per valutare la compatibilità
o l’incompatibilità con il mercato comune di un’operazione di concentrazione di dimensione comunitaria.
48
Lette congiuntamente, tali disposizioni sono preordinate a conferire diritti ai singoli, nel senso che la [OSCURATO:PERSONA], quando
le viene comunicata un’operazione di concentrazione a norma del regolamento n. 4064/89, è tenuta, in linea di principio, a
prendere posizione, autorizzando tale operazione o vietandola in base alla sua valutazione dell’evoluzione economica più probabile
attribuibile all’operazione controversa. Pertanto, se sussistono le condizioni enunciate all’art. 2, n. 2, del regolamento
n. 4064/89, un’impresa che abbia notificato un’operazione di concentrazione di dimensione comunitaria ha il diritto a che
tale operazione sia dichiarata compatibile con il mercato comune. Detta impresa non può invece realizzare l’operazione in
mancanza dell’autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] (v. art. 7, n. 1, del regolamento n. 4064/89) e una decisione di divieto adottata
sulla base dell’art. 2, n. 3, del regolamento n. 4064/89 comporta gravi conseguenze. Tale intervento della [OSCURATO:PERSONA] nella
vita economica, che impone ad un’impresa di ottenere un’autorizzazione prima di realizzare la concentrazione progettata e
obbliga la [OSCURATO:PERSONA] a vietare la realizzazione di tale operazione qualora essa risulti incompatibile con il mercato comune,
implica necessariamente che le imprese alle quali viene negata l’autorizzazione possano chiedere di essere risarcite per le
conseguenze pregiudizievoli di tale decisione quando quest’ultima si riveli fondata su una violazione sufficientemente qualificata
delle norme sostanziali applicate dalla [OSCURATO:PERSONA] per valutare la compatibilità dell’operazione controversa con il mercato
comune.
49
In secondo luogo, la ricorrente fa valere l’obbligo di diligenza per affermare l’esistenza di un comportamento illecito da
parte della [OSCURATO:PERSONA]. Su questo punto, è sufficiente rilevare che la constatazione di un’irregolarità che, in circostanze
analoghe, non sarebbe stata commessa da un’amministrazione normalmente prudente e diligente consente di concludere che il
comportamento dell’istituzione ha configurato un illecito tale da far sorgere la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] a titolo dell’art. 288 CE
(sentenze del Tribunale 12 luglio 2001, cause riunite T‑198/95, T‑171/96, T‑230/97, T‑174/98 e T‑225/99, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1975, punto 134, e 17 marzo 2005, causa T‑285/03, Agraz e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1063,
punto 40, non contraddetta in sede di impugnazione dalla sentenza della Corte 9 novembre 2006, causa C‑243/05 P, Agraz e a./[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10833). Tale funzione di tutela dell’obbligo di diligenza nei confronti dei singoli, che impone all’istituzione
competente, quando disponga di un potere discrezionale, di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti
della fattispecie, è stata riconosciuta dalla giurisprudenza, anche nell’ambito di ricorsi per risarcimento dei danni (sentenza
della Corte 21 novembre 1991, causa C‑269/90, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5469, punto 14; sentenza del Tribunale
18 settembre 1995, causa T‑167/94, Nölle/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2589, punti 73‑76; ordinanza del Tribunale
14 dicembre 2005, causa T‑369/03, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5839, punto 88, e sentenza Agraz e a./[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra, punto 49; v. anche sentenza del Tribunale 9 luglio 1999, causa T‑231/97, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2403, punti 37‑45, che fa riferimento al principio di buona amministrazione).
50
Risulta da quanto precede che l’art. 2, n. 3, del regolamento n. 4064/89, in combinato disposto con i nn. 1 e 2 del medesimo
articolo e con l’art. 8, nn. 2 e 3, di detto regolamento, nonché l’obbligo di diligenza, stabiliscono norme preordinate a
conferire diritti alle imprese interessate da una decisione che vieti di realizzare un’operazione di concentrazione.
51
Occorre verificare alla luce di tali principi se l’illegittimità che inficia la decisione Airtours annullata dalla sentenza
Airtours, citata supra, al punto 11, sia tale da far sorgere la responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] in ragione
di una violazione sufficientemente qualificata delle norme sostanziali e procedurali invocabili da un’impresa che chieda l’autorizzazione
della propria operazione di concentrazione. A tale riguardo, si devono mantenere distinti gli argomenti relativi all’esistenza
di una violazione sufficientemente qualificata in fase di valutazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], degli effetti dell’operazione
sulla concorrenza da quelli relativi all’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata in fase di analisi degli
impegni proposti durante il procedimento amministrativo.
B –
Sull’esistenza di una «violazione sufficientemente qualificata» in fase di valutazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], degli
effetti dell’operazione Airtours/[OSCURATO:PERSONA] sulla concorrenza nel mercato comune
1.
Argomenti delle parti
52
La ricorrente sostiene che il comportamento illecito richiesto dalla giurisprudenza derivata dalla sentenza Bergaderm risulta
dalla sentenza Airtours, citata supra, al punto 11, da cui emerge in quale misura il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] configuri
una violazione sufficientemente qualificata. Adottando la decisione Airtours, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso una violazione
sufficientemente qualificata da far sorgere la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] a titolo dell’art. 288, secondo comma, CE, in
ragione della violazione grave e manifesta dei limiti del suo potere discrezionale ai sensi dell’art. 2 del regolamento n. 4064/89,
nonché dell’obbligo generale di diligenza. Questi due fondamenti distinti sarebbero inestricabilmente connessi e si tradurrebbero
nell’unica questione se, valutando la compatibilità dell’operazione Airtours/[OSCURATO:PERSONA] con il mercato comune, la [OSCURATO:PERSONA]
abbia adempiuto il suo compito e gli obblighi che le incombono in qualità di autorità garante della concorrenza.
53
A sostegno di tale argomento, la ricorrente distingue due tipi di errori nel ragionamento seguito per valutare gli effetti
dell’operazione. Da un lato, la ricorrente fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] non possedeva la competenza richiesta in materia di
controllo delle concentrazioni, la quale esigerebbe quanto meno la conoscenza delle norme applicabili e l’individuazione di
elementi sufficienti per comprendere la situazione della concorrenza e individuare una posizione dominante collettiva. La
ricorrente qualifica gli errori commessi dalla [OSCURATO:PERSONA] in questa fase come errori di primo livello (v. infra, punti 54‑71).
Dall’altro lato, la ricorrente sostiene che tali errori sono stati aggravati e confermati da un gran numero di errori di secondo
livello, dovuti al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto delle prove fornite e non ha debitamente motivato la decisione
Airtours. Tali errori di secondo livello, di per sé o congiuntamente agli errori di primo livello, dimostrerebbero che la
[OSCURATO:PERSONA] era manifestamente incompetente ad esaminare gli elementi di prova pertinenti e ha ignorato tali elementi di prova
in quanto contraddicevano la tesi da essa sviluppata (v. infra, punti 72 e 73).
a) Sull’obbligo di riconoscere i limiti dell’ambito di applicazione dell’art. 2 del regolamento n. 4064/89
54
Per quanto riguarda le norme applicabili, la ricorrente sottolinea che, nel suo ricorso di annullamento, essa faceva valere
che la decisione Airtours si fondava almeno in parte su effetti unilaterali, il che costituiva, a suo parere, un’interpretazione
inesatta dell’art. 2 del regolamento n. 4064/89 e una manifesta violazione dei limiti del potere discrezionale di cui disponeva
la [OSCURATO:PERSONA] per applicare tale disposizione.
55
[OSCURATO:PERSONA] ricorda che la decisione Airtours si fondava sulla valutazione di una posizione dominante collettiva e non
sulla teoria degli effetti unilaterali. Sarebbe irrilevante, nel contesto del presente ricorso per risarcimento dei danni,
sapere se la teoria degli effetti unilaterali fosse applicabile nel contesto dell’art. 2 del regolamento n. 4064/89.
b) Sull’obbligo di definire la situazione del mercato in mancanza di concentrazione
56
Per quanto riguarda l’analisi fattuale degli effetti dell’operazione sulla concorrenza, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA]
ha commesso una grave violazione dei limiti del suo potere discrezionale per avere omesso di precisare quale fosse la situazione
della concorrenza prima della realizzazione dell’operazione progettata, il che costituisce tuttavia il punto di partenza dell’analisi
degli effetti dell’operazione sulla concorrenza (sentenza Airtours, cit. al punto 11 supra, punto 84). La violazione, da parte
della [OSCURATO:PERSONA], dell’obbligo di prendere posizione su questo punto avrebbe viziato la decisione Airtours nella sua interezza
(sentenza Airtours, cit. al punto 11 supra, punto 75). [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi tentato di far valere che le evoluzioni
del mercato nei 18 mesi successivi alla pubblicazione delle conclusioni della relazione della Monopolies and [OSCURATO:PERSONA],
una delle autorità per la concorrenza del [OSCURATO:PERSONA], erano tali da privare di qualsiasi fondamento le conclusioni di tale
relazione secondo cui il mercato era ampiamente concorrenziale alla fine del 1997 (sentenza Airtours, cit. al punto 11 supra,
punti 96‑108).
57
[OSCURATO:PERSONA] rileva di avere esaminato i cambiamenti intervenuti sul mercato dei tour operator nel [OSCURATO:PERSONA] tra il 1997,
anno in cui è stata pubblicata la relazione della Monopolies and [OSCURATO:PERSONA], e il 1999, anno in cui è stata notificata
la concentrazione. Essa sottolinea che la sua conclusione secondo cui il livello di concentrazione era fortemente aumentato
si basava sugli elementi di prova provenienti da terzi interessati, il che ha influito sulla valutazione degli effetti dell’operazione.
Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere di avere ritenuto nella decisione Airtours che non esistesse alcuna posizione dominante
prima dell’operazione, come ha constatato il Tribunale al punto 88 della sentenza Airtours, citata supra, al punto 11, pur
criticando al punto 75 della stessa il carattere «ellittico» della sua descrizione. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], occorreva quindi
dimostrare la sussistenza di tale posizione, e non il suo rafforzamento. Nessuno avrebbe quindi contestato l’esigenza di identificare
la situazione del mercato in mancanza di concentrazione. Si sarebbe solo posta la questione se esistesse già una tendenza
a una posizione dominante collettiva, nel qual caso l’operazione avrebbe rischiato di spezzare un equilibrio fragile e conseguentemente
di restringere in misura considerevole la portata della concorrenza effettiva. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe quindi commesso
un errore per non avere compreso quale fosse la situazione del mercato, ma solo per avere considerato che alcuni aspetti della
situazione esistente sul mercato considerati globalmente, ossia le caratteristiche del mercato descritte ai ‘considerando’
dall’ottantasettesimo al centoventiseiesimo della decisione Airtours, potevano favorire la creazione di una posizione dominante
collettiva a seguito della concentrazione.
c) Sull’obbligo di dimostrare le condizioni di un accordo tacito
58
La ricorrente ricorda che, per accertare la creazione di una posizione dominante collettiva, la [OSCURATO:PERSONA] doveva verificare
che sussistessero le tre condizioni definite al punto 62 della sentenza Airtours, citata supra, al punto 11, vale a dire:
in primo luogo, la possibilità per ciascun membro dell’oligopolio dominante di verificare se gli altri membri seguano la linea
di azione comune, il che contribuisce ad una sufficiente trasparenza del mercato; in secondo luogo, il perdurare nel tempo
di tale coordinamento tacito, il che implica un incentivo a non scostarsi dalla linea di condotta comune; in terzo luogo,
la reazione prevedibile dei concorrenti e dei consumatori effettivi e potenziali, che non rimetterebbe in discussione la linea
d’azione comune. Orbene, vari elementi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione Airtours per dimostrare l’esistenza di tali
condizioni si fonderebbero su un’erronea valutazione dei fatti.
59
[OSCURATO:PERSONA] precisa di avere esaminato le varie condizioni evocate dalla ricorrente, come risulta dall’ottantasettesimo
‘considerando’ della decisione Airtours, che elenca gli elementi in questione. Nel caso di specie sarebbe quindi incontestabile
la sua conoscenza delle condizioni necessarie alla constatazione dell’esistenza di una posizione dominante collettiva.
Sull’instabilità delle quote di mercato
60
La ricorrente sottolinea che le fluttuazioni delle quote di mercato sono un elemento pertinente ai fini della valutazione
della [OSCURATO:PERSONA] (sentenza Airtours, cit. al punto 11 supra, punto 111). Nella fattispecie, la ricorrente fa valere che la
difficoltà consisteva nel fatto che in passato le quote di mercato dei vari operatori presenti sul mercato di cui trattasi
erano state notevolmente instabili, il che poteva lasciar presumere che il mercato non fosse oggetto di una posizione dominante
collettiva. Orbene, tale circostanza non sarebbe stata presa in esame nella decisione Airtours, verosimilmente in quanto la
[OSCURATO:PERSONA] la considerava incompatibile con la sua tesi.
61
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che la forte instabilità delle quote di mercato è dovuta al fatto che sono state prese in considerazione
le acquisizioni effettuate da alcuni operatori. Viceversa, le quote di mercato risulterebbero molto stabili se si escludessero
tali acquisizioni. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, nella decisione Airtours, essa ha rilevato che l’entità della crescita interna
era il criterio più pertinente per valutare gli incentivi ad adottare un comportamento parallelo oligopolistico, dato che,
quando sussistono poche possibilità di incrementare la propria quota di mercato aumentando la capacità di quest’ultimo, l’adozione
di un comportamento parallelo diviene più probabile. Questa analisi non sarebbe stata accolta dal Tribunale, il quale avrebbe
considerato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato per quale motivo la possibilità di fare concorrenza attraverso le acquisizioni
non fosse pertinente. Ciò non significherebbe tuttavia che tale analisi si fondasse su un palese travisamento degli elementi
di prova raccolti durante la fase amministrativa, dato che alcuni di tali elementi confermerebbero che, dopo il 1998, le prospettive
di acquisizione erano limitate.
Sull’instabilità della domanda
62
La ricorrente sottolinea che la stabilità della domanda è un fattore favorevole alla formazione di una posizione dominante
(sentenza Airtours, cit. al punto 11 supra, punto 139). Orbene, questo elemento sarebbe stato travisato al novantasettesimo
‘considerando’ della decisione Airtours, in cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rilevato che la volatilità della domanda rendeva il
mercato più favorevole alla creazione di una posizione dominante collettiva. Solo durante le discussioni svoltesi nell’ambito
del ricorso d’annullamento la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ammesso che la teoria economica aveva l’importanza attribuitale nella sentenza
Airtours, citata al punto 11 supra, e avrebbe tentato senza successo di difendere la propria tesi facendo valere circostanze
specifiche del caso di specie. Ciò non costituirebbe una posizione corretta. Se l’importanza della teoria economica era incompatibile
con l’impostazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione Airtours, la stessa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto far valere una
tesi coerente, fondata su una teoria economica difendibile, a sostegno della sua posizione.
63
[OSCURATO:PERSONA] osserva di avere esaminato durante la fase amministrativa la relazione Binmore, trasmessale dalla ricorrente,
sull’importanza da attribuire all’instabilità della domanda. Essa le avrebbe anche chiesto di presentare osservazioni complementari
su tale relazione. Quest’ultima non sarebbe quindi stata ignorata dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale rileva tuttavia che detta relazione
non conteneva dati relativi al mercato in questione e riguardava sostanzialmente la possibilità di coordinamento dei prezzi,
più che delle capacità. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea inoltre che detta relazione ammetteva persino che il coordinamento delle
capacità fosse possibile, ma dubitava che si potesse realmente dissuadere i tour operator dal barare.
Sulla scarsa crescita della domanda
64
La ricorrente sottolinea che la scarsa crescita della domanda è un elemento favorevole agli accordi taciti. Orbene, essa afferma
di avere rilevato durante la fase amministrativa che in passato la domanda era aumentata più rapidamente rispetto al prodotto
interno lordo nel [OSCURATO:PERSONA], che la domanda, nonostante qualche difficoltà nel 1995 e nel 1996, era tornata a crescere,
secondo la principale relazione di settore, e che bisognava attendersi che la crescita proseguisse nei due anni successivi.
[OSCURATO:PERSONA], tuttavia, non avrebbe tenuto conto di tali elementi. Secondo la ricorrente, come emerge dalle discussioni
svoltesi dinanzi al Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha preferito basarsi su un estratto isolato, non datato, di una pagina di una
relazione elaborata da Ogilvy & Mather che essa non ha mai visto né esaminato nel suo insieme. L’estratto le sarebbe stato
comunicato dalla società destinataria, la [OSCURATO:PERSONA], contraria all’operazione. Tale documento, citato dalla [OSCURATO:PERSONA]
in modo selettivo e impreciso, non sarebbe mai stato sottoposto alla ricorrente affinché presentasse osservazioni durante
la fase amministrativa e sarebbe contraddetto da altri elementi comunicati alla [OSCURATO:PERSONA]. Si tratterebbe di un esempio
flagrante di manifesta violazione dell’obbligo generale di diligenza.
65
[OSCURATO:PERSONA] ricorda che la questione sollevata è se la crescita della domanda fosse sufficientemente elevata da escludere
qualsiasi comportamento parallelo dopo la concentrazione. Essa sottolinea che, valutando tale aspetto nel caso Airtours, essa
ha chiesto ai principali operatori le loro stime della crescita passata e futura della domanda ed è in tale ambito che le
si contesta di non avere citato correttamente la relazione di Ogilvy & Mather. In proposito, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che
il tasso di crescita del mercato citato nella relazione era del 3,7%, mentre il tasso di crescita invocato dalla ricorrente
sulla base delle statistiche del [OSCURATO:PERSONA] (BNTS) ammontava al 3,4%. Tale discussione sarebbe ancor più
incomprensibile se si considera che i dati forniti da Ogilvy & Mather dovrebbero essere fondati sulle statistiche del BNTS.
Non sussisterebbe quindi alcun reale conflitto di prove. In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la ricorrente non tratta
la questione delle previsioni di crescita della domanda. Su questo punto, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che avrebbe potuto far valere
le osservazioni presentate dalla ricorrente durante la fase amministrativa, secondo cui il tasso di crescita annuo della domanda
per il periodo 2000/2002 era stimato intorno al 3,3%.
Sulla trasparenza del mercato
66
La ricorrente sottolinea che la trasparenza del mercato è un elemento essenziale ai fini della valutazione di una posizione
dominante collettiva, dato che, in mancanza di trasparenza, è più difficile per gli operatori economici concludere accordi
taciti, nonché individuare e sanzionare chi non rispetti tali accordi (sentenza Airtours, cit. al punto 11 supra, punti 156
e 159). A suo parere, nel caso di specie la difficoltà per la [OSCURATO:PERSONA] consisteva nella varietà quasi infinita di vacanze
a livello di offerta. Tale eterogeneità del prodotto avrebbe reso la collusione tacita ben più difficile. Orbene, confrontata
con tale difficoltà a far valere la sua tesi sul coordinamento tacito, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe semplicemente deciso di non
tenerne conto. Essa avrebbe semplicemente preferito sostenere che i membri dell’oligopolio coordinerebbero la capacità e non
il prezzo e che «[c]iò che conta[va era] solo la possibilità di controllare il livello globale della capacità (numero di vacanze)
offerta dai singoli tour operator integrati» (novantunesimo ‘considerando’ della decisione Airtours). Essa avrebbe inoltre
sostenuto che il mercato era trasparente in quanto la pianificazione della stagione successiva si basava sul fatturato di
quella precedente. [OSCURATO:PERSONA] facendo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe travisato gli elementi di prova prodotti durante la fase amministrativa.
[OSCURATO:PERSONA] snaturerebbe poi l’analisi svolta dal Tribunale nella sentenza Airtours, citata supra, al punto 11, sostenendo
di avere dovuto esaminare un gran numero di informazioni per formarsi un’opinione sul punto. Tuttavia, secondo la ricorrente,
non sarebbe questa la vera difficoltà: la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe semplicemente rifiutato di esaminare la specifica questione
dell’eterogeneità del prodotto e della natura complessa del lavoro di organizzazione della capacità, o di svolgere essa stessa
il lavoro che aveva intrapreso il Tribunale, nonostante la sua importanza capitale nel contesto di qualsiasi caso relativo
ad una posizione dominante collettiva.
67
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il fatto che il Tribunale abbia considerato che una conclusione non era stata dimostrata non significa
che essa abbia commesso una violazione grave e manifesta del proprio dovere di esaminare in maniera accurata gli elementi
di prova. Nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, qualora i tour operator adottino un comportamento parallelo sull’insieme
del mercato di cui trattasi, essi devono essere in grado di rilevare qualsiasi scostamento da tale linea di condotta sul mercato
in modo sufficientemente rapido per sanzionare il comportamento deviante. La trasparenza in questione dovrebbe quindi riguardare
il parametro cui può essere rapportato l’accordo, vale a dire la capacità totale del mercato, e non la ripartizione di tale
capacità tra le diverse destinazioni che interessano i consumatori. La questione fondamentale sarebbe quindi se esistesse
una trasparenza sufficiente affinché gli aumenti anomali di capacità potessero essere individuati molto rapidamente e gli
altri tour operator potessero esercitare ritorsioni. Su questo punto la [OSCURATO:PERSONA] afferma di avere concluso che esisteva
una certa continuità tra una stagione e l’altra. Essa aggiunge che, se pure la capacità totale implica una miriade di decisioni,
tali decisioni vengono prese nei limiti di una dotazione determinata dalla domanda prevista. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la conoscenza
delle offerte proposte in passato dagli altri consentiva ai tour operator di poter constatare rapidamente le modifiche delle
offerte in corso. Con la pubblicazione delle prime brochure, tra dodici e quindici mesi prima delle vacanze, sarebbero state
visibili a tutti le decisioni in materia di trasporto aereo e, in una certa misura, in materia di capacità alberghiera.
Sull’obbligo di esaminare l’esistenza di un meccanismo dissuasivo
68
La ricorrente rileva che, anche ammettendo che sia necessaria la creazione di un meccanismo dissuasivo affinché si possa individuare
una situazione di posizione dominante collettiva (sentenza Airtours, cit. al punto 11 supra, punti 192 e 193), la posizione
adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione Airtours è ambigua rispetto alla necessità di tale meccanismo (sentenza Airtours,
cit. al punto 11 supra, punto 191). Il Tribunale avrebbe inoltre respinto gli argomenti addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] per far
valere l’esistenza di siffatto meccanismo e la stessa [OSCURATO:PERSONA] tenterebbe ora di spiegare tali errori affermando che essi
sono dovuti al fatto che la valutazione della trasparenza e dell’instabilità della domanda operata dal Tribunale è diversa
da quella da lei formulata nella decisione Airtours. Tale spiegazione non sarebbe soddisfacente, in quanto non si potrebbe
invocare un errore precedente per giustificarne uno successivo.
69
[OSCURATO:PERSONA] ricorda che le osservazioni svolte ai ‘considerando’ cinquantacinquesimo e centocinquantesimo della decisione
Airtours a proposito della necessità di un «rigido meccanismo di ritorsione» riguardavano il tipo di meccanismo che la ricorrente
aveva ritenuto necessario, sostanzialmente un meccanismo come quelli generalmente riscontrati in un’intesa, più che in una
situazione di oligopolio. Il fatto che il Tribunale abbia respinto le constatazioni della [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai vari mezzi
utilizzati per esercitare ritorsioni (sentenza Airtours, cit. al punto 11 supra, punti 200‑207) non significherebbe che la
[OSCURATO:PERSONA] non abbia preso in considerazione gli elementi di prova pertinenti. Risulterebbe infatti dai ‘considerando’ centoquarantottesimo
e segg. della decisione Airtours che la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato precisamente i punti sollevati dalla ricorrente.
Sull’obbligo di attribuire la debita importanza alla reazione dei concorrenti e dei consumatori effettivi e potenziali
70
La ricorrente rileva che il Tribunale ha contestato alla [OSCURATO:PERSONA] di non avere esaminato a sufficienza l’eventuale reazione,
a operazione conclusa, dei piccoli tour operator e degli altri concorrenti, nonché dei potenziali consumatori (sentenza Airtours,
cit. al punto 11 supra, punti 213, 266, 273 e 274). Su questo punto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe travisato gli elementi di prova
dedotti dalla ricorrente durante la fase amministrativa.
71
[OSCURATO:PERSONA] rileva che, secondo la decisione Airtours, il principale ostacolo alla capacità dei piccoli tour operator di
reagire alla limitazione delle capacità imposta dai grandi tour operator consisteva nell’accesso ai posti aerei. Il Tribunale
avrebbe invece concluso che esisteva un certo numero di fonti che potevano offrire posti ai piccoli tour operator a condizioni
soddisfacenti. Si tratterebbe di una diversa valutazione degli elementi di prova e non di un travisamento degli stessi da
parte della [OSCURATO:PERSONA]. Ciò varrebbe del pari per l’accesso ai canali di distribuzione. Il fatto che l’analisi della [OSCURATO:PERSONA]
non sia stata accolta dal Tribunale non sarebbe sufficiente a dimostrare che essa abbia commesso un illecito o abbia travisato
gli elementi di prova. Per quanto riguarda i concorrenti potenziali, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che le sue conclusioni si fondavano
sulle considerazioni relative all’accesso ai posti aerei e ai canali di distribuzione menzionati in relazione ai piccoli tour
operator. Lo stesso varrebbe per l’argomento vertente sulla mancata presa in considerazione della possibile reazione dei consumatori,
dato che la capacità dei consumatori di acquistare vacanze presso i piccoli tour operator dipenderebbe dalla capacità di questi
ultimi di offrirne. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tali valutazioni, pur essendo state considerate erronee, tuttavia non fossero
irragionevoli.
d) Sull’effetto cumulativo dei casi di travisamento degli elementi di prova e sulla carenza di motivazione
72
La ricorrente rileva che dalla decisione Airtours emerge una serie di errori di secondo livello, che aggravano e confermano
gli errori sopra menzionati. Una serie di errori, considerata globalmente, potrebbe far sorgere la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA]
a norma dell’art. 288, secondo comma, CE (sentenza del Tribunale 28 novembre 2002, causa T‑40/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5043, punto 107). [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda ogni singolo aspetto dell’argomento relativo alla posizione dominante
collettiva, la ricorrente ha dedotto elementi di prova che sarebbero stati travisati dalla [OSCURATO:PERSONA]. Su questo punto sussisterebbero
una quarantina di casi di travisamento di tali elementi da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, quest’ultima non potrebbe affermare
che la sua posizione al riguardo non era irragionevole. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sosterrebbe che la decisione Airtours è sufficientemente
motivata, il che sarebbe errato, dato che il terzo motivo del ricorso di annullamento verteva non solo sulla violazione dell’art. 2
del regolamento n. 4064/89, ma anche sulla violazione dell’art. 253 CE. Del pari, l’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza (GU 2000, C 364, pag. 1), prevedrebbe che il diritto ad una buona
amministrazione comprende l’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni. Nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe violato l’obbligo ad essa incombente di far valere prove solide, atte a classificare la decisione Airtours nella serie
di decisioni che essa ha facoltà di adottare in base al potere discrezionale che le è stato conferito. Ricorrerebbero 22 esempi
di una siffatta carenza di motivazione.
73
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che il fatto di preferire alcuni elementi di prova rispetto ad altri non costituisce un travisamento
manifesto degli elementi di prova nel loro insieme, né un travisamento manifesto di ciascuno di detti elementi. Siffatta conclusione
sarebbe condivisibile solo se il risultato raggiunto sulla base degli elementi di prova fosse chiaramente e manifestamente
in contraddizione con tali elementi. [OSCURATO:PERSONA] espone in uno degli allegati della controreplica tutti gli elementi di
prova di cui disponeva e che sono stati esaminati in modo accurato e diligente durante la fase amministrativa. Inoltre, la
[OSCURATO:PERSONA] rileva che una violazione dell’art. 253 CE non fa sorgere la responsabilità dell’istituzione in quanto l’obbligo
di motivazione non costituisce una norma giuridica diretta a tutelare i singoli. D’altro canto, la sentenza Airtours, citata
supra, al punto 11, non conterrebbe alcuna valutazione da cui possa desumersi l’esistenza di una violazione dell’obbligo di
motivazione. Inoltre, il riferimento all’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non sarebbe pertinente,
poiché da tale disposizione non discenderebbe che una carenza di motivazione giustifichi un ricorso per risarcimento dei danni.
2.
Giudizio del Tribunale
a) Sull’argomento relativo all’obbligo di riconoscere i limiti dell’ambito di applicazione dell’art. 2 del regolamento n. 4064/89
74
In via preliminare, in risposta all’affermazione della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato in modo grave
e manifesto i limiti del suo potere discrezionale per essersi basata, almeno in parte, sulla teoria economica cosiddetta degli
effetti unilaterali allo scopo di dichiarare l’operazione Airtours/[OSCURATO:PERSONA] incompatibile con il mercato comune a norma
dell’art. 2 del regolamento n. 4064/89, si deve constatare, come ha fatto il Tribunale ai punti 49‑54 della sentenza Airtours,
citata supra, al punto 11, che la [OSCURATO:PERSONA] nega di avere adottato un nuovo approccio a tale disposizione e sostiene di
avere applicato il criterio precedentemente utilizzato e confermato dal Tribunale nella sentenza 25 marzo 1999, causa T‑102/96,
Gencor/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑753).
75
Orbene, tenuto conto di tale contestazione della [OSCURATO:PERSONA] e in mancanza di indizi sufficientemente precisi forniti dalla
ricorrente, che consentano di affermare se e in quale misura tale asserito nuovo approccio possa avere avuto la minima incidenza
sulla valutazione operata dalla [OSCURATO:PERSONA] in ordine agli effetti dell’operazione Airtours/[OSCURATO:PERSONA] sulla concorrenza,
non occorre pronunciarsi sulla pretesa violazione dell’obbligo di riconoscere i limiti dell’ambito di applicazione dell’art. 2
del regolamento n. 4064/89.
b) Sugli argomenti relativi all’obbligo di definire la situazione di mercato in mancanza di concentrazione e all’obbligo di dimostrare
le condizioni di un accordo tacito
76
Per quanto riguarda le affermazioni della ricorrente riguardanti la violazione grave e manifesta dei limiti che si impongono
al potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della sua analisi dell’operazione Airtours/[OSCURATO:PERSONA] alla luce dei
criteri relativi alla creazione di una posizione dominante collettiva, occorre ricordare in cosa consista tale analisi.
77
Una situazione di posizione dominante collettiva che ostacola in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato comune
o in una parte sostanziale dello stesso può verificarsi a seguito di una concentrazione qualora, tenuto conto delle caratteristiche
del mercato di cui trattasi e della modifica che apporterebbe alla sua struttura la realizzazione dell’operazione, il risultato
di quest’ultima fosse che, prendendo coscienza degli interessi comuni, ciascun membro dell’oligopolio dominante ritenesse
possibile, economicamente razionale e quindi preferibile adottare in modo duraturo una stessa linea d’azione nel mercato allo
scopo di vendere al di sopra dei prezzi concorrenziali, senza dover procedere alla conclusione di un accordo o ricorrere ad
una pratica concertata ai sensi dell’art. 81 CE, e ciò senza che i concorrenti effettivi o potenziali, o anche i clienti ed
i consumatori, possano effettivamente reagire (sentenza Airtours, cit. al punto 11 supra, punto 61).
78
La creazione di una posizione dominante collettiva così definita presuppone tre condizioni. In primo luogo, ciascun membro
dell’oligopolio dominante deve poter conoscere il comportamento degli altri membri, al fine di verificare se essi adottino
o meno la stessa linea di azione. In secondo luogo, è necessario che la situazione di coordinamento tacito possa conservarsi
nel tempo, ossia deve esistere un incentivo a non scostarsi dalla linea di condotta comune nel mercato. In terzo luogo, per
dimostrare adeguatamente l’esistenza di una posizione dominante collettiva, la [OSCURATO:PERSONA] deve parimenti provare che la reazione
prevedibile dei concorrenti effettivi e potenziali nonché dei consumatori non rimetterebbe in discussione i risultati attesi
dalla comune linea d’azione (sentenza Airtours, cit. al punto 11 supra, punto 62).
79
Nell’ambito del ricorso d’annullamento il Tribunale ha dichiarato che, alla luce di quanto precedeva, si doveva concludere
che la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione Airtours, lungi dall’aver basato la sua analisi prospettica su elementi di prova solidi,
era incorsa in un insieme di errori di valutazione che riguardavano elementi importanti per la valutazione dell’eventuale
creazione di una posizione dominante collettiva. [OSCURATO:PERSONA] aveva quindi vietato l’operazione senza dimostrare che l’operazione
di concentrazione avrebbe generato una posizione dominante collettiva dei tre grandi tour operator atta a costituire un ostacolo
significativo ad un’effettiva concorrenza nel mercato di cui trattasi (sentenza Airtours, cit. al punto 11 supra, punto 294).
80
In materia di responsabilità extracontrattuale non si può, in linea di principio, escludere che vizi gravi e manifesti che
inficiano l’analisi economica soggiacente ad una decisione adottata sulla base dell’art. 8, n. 3, del regolamento n. 4064/89,
e che dichiara un’operazione di concentrazione incompatibile con il mercato comune a norma dell’art. 2, nn. 1 e 3, di detto
regolamento, possano costituire violazioni sufficientemente qualificate da far sorgere la responsabilità extracontrattuale
della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della giurisprudenza (v. supra, punti 37‑43).
81
Una determinazione del genere impone tuttavia di tenere conto del fatto che, generalmente, le analisi economiche necessarie
alla qualificazione di una situazione o di un’operazione sotto il profilo della normativa sulla concorrenza costituiscono,
tanto sul piano fattuale quanto su quello del ragionamento elaborato sulla base dell’esposizione dei fatti, enunciati intellettuali
complessi e difficili, nei quali possono insinuarsi alcune carenze, quali approssimazioni, incoerenze, o persino omissioni.
Ciò vale a maggior ragione nel controllo delle concentrazioni, tenuto conto in particolare dei limiti temporali che si impongono
all’istituzione. Si deve infatti rilevare che, per motivi di certezza del diritto inerenti all’esigenza di consentire agli
operatori economici di ottenere una decisione della [OSCURATO:PERSONA] il più rapidamente possibile, onde poter realizzare la loro
operazione, tale decisione interviene entro termini brevi e rigidi. Qualora sussistano seri dubbi in ordine agli effetti dell’operazione
notificata sulla concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] dispone di soli quattro mesi per svolgere indagini su tale operazione e raccogliere
il parere di tutte le parti interessate.
82
Tali carenze dell’analisi economica rischiano maggiormente di verificarsi quando, come nel caso del controllo delle concentrazioni,
l’analisi comporta una valutazione in prospettiva futura. La gravità di una carenza documentale o logica può, a certe condizioni,
non costituire sempre una circostanza sufficiente a far sorgere la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA]. Nel caso di specie si deve
rilevare che la difficoltà inerente proprio all’aspetto prospettico dell’analisi degli effetti dell’operazione, dopo la realizzazione
di questa, sulla situazione della concorrenza è ulteriormente aggravata dal fatto che la situazione economica in discussione
era particolarmente complessa, dato che la [OSCURATO:PERSONA] doveva valutare l’eventuale creazione di una posizione dominante collettiva,
di natura oligopolistica e non semplicemente duopolistica, su un mercato riguardante un prodotto che combinava una vendita
presso l’agenzia di viaggi, un trasporto aereo e un soggiorno in albergo, e nel quale la concorrenza si esercita più sulla
capacità che sui prezzi.
83
Occorre inoltre rammentare che la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un potere discrezionale al fine di conservare il controllo della
politica comunitaria della concorrenza, il che implica che non ci si può aspettare da essa una prassi rigorosamente costante
e invariabile nell’attuazione delle norme pertinenti e, correlativamente, che essa gode di una certa libertà nella scelta
degli strumenti econometrici a sua disposizione, nonché in quella degli angoli di approccio appropriati per lo studio di un
fenomeno (v., in tal senso, per la definizione del mercato rilevante, sentenze del Tribunale 17 dicembre 2003, causa T‑219/99,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5917, punti 89 e segg., e 17 settembre 2007, causa T‑201/04, Microsoft/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3601), punto 482), purché tali scelte non siano manifestamente contrarie alle regole della disciplina economica
comunemente accettate e vengano attuate in modo coerente.
84
Per valutare l’esistenza di un’eventuale violazione sufficientemente qualificata commessa dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’analisi
degli effetti dell’operazione Airtours/[OSCURATO:PERSONA] sulla concorrenza occorre tenere conto della complessità delle situazioni
da disciplinare in materia di controllo delle concentrazioni, delle difficoltà dovute ai limiti temporali che si impongono
all’amministrazione in tale contesto e del potere discrezionale che occorre riconoscere alla [OSCURATO:PERSONA].
85
Di conseguenza, l’analisi svolta dal Tribunale nell’ambito del ricorso per risarcimento dei danni deve necessariamente tenere
conto delle contingenze e delle difficoltà inerenti al controllo delle concentrazioni, in generale, e alle strutture degli
oligopoli complessi, in particolare. In questo senso va interpretato il potere discrezionale dell’amministrazione ai sensi
della giurisprudenza derivante dalla sentenza Bergaderm, citata supra, al punto 30. Tale esercizio è di per sé più complesso
di quello necessario nell’ambito del ricorso di annullamento, in cui il Tribunale si limita ad esaminare, nel quadro dei motivi
presentati dalla ricorrente, la legittimità della decisione impugnata per assicurarsi che la [OSCURATO:PERSONA] abbia valutato correttamente
gli elementi che le consentono di dichiarare l’operazione notificata incompatibile con il mercato comune ai sensi dell’art. 2,
nn. 1 e 3, del regolamento n. 4064/89. Pertanto, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, i semplici errori di valutazione
e la mancata presentazione di prove pertinenti rilevati nella sentenza Airtours, citata supra, al punto 11, non bastano di
per sé a configurare una violazione grave e manifesta dei limiti imposti al potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] in materia
di controllo delle concentrazioni e in presenza di una situazione di oligopolio complesso.
86
In tale contesto, l’argomento relativo alla scarsa crescita della domanda richiede un esame particolare, dato che le osservazioni
della [OSCURATO:PERSONA] su questo punto si fondano su una valutazione incompleta ed errata dei dati che le sono stati trasmessi
durante la fase amministrativa e che vengono menzionati nella decisione Airtours (v. supra, punto 64, sentenza Airtours, cit.
al punto 11 supra, punto 127). Nondimeno, i limiti inerenti al controllo delle concentrazioni sono tali che il semplice fatto
che la [OSCURATO:PERSONA] abbia interpretato un documento senza rispettarne il tenore letterale e la portata teleologica, e pur avendo
deciso di utilizzarlo quale documento essenziale per la sua valutazione secondo cui il tasso di crescita del mercato è stato
modesto negli anni ’90 e resterà tale (sentenza Airtours, cit. al punto 11 supra, punto 130), non costituisce una circostanza
sufficiente a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] (v. supra, punto 82). Lo stesso vale per il fatto
che la [OSCURATO:PERSONA] ha ignorato alcuni dati presenti nel fascicolo ai quali faceva riferimento il documento in questione (sentenza
Airtours, cit. al punto 11 supra, punto 132).
87
Nella specie, infatti, la [OSCURATO:PERSONA] disponeva di elementi di prova nel fascicolo amministrativo che la potevano ragionevolmente
indurre a ritenere che la crescita sarebbe aumentata in misura modesta negli anni successivi. Il fatto che la valutazione
espressa nella decisione Airtours sia stata rimessa in discussione dal Tribunale fa parte del contenzioso di legittimità,
nel cui contesto il Tribunale esamina le conclusioni in fatto e in diritto della [OSCURATO:PERSONA] alla luce degli argomenti presentati
dalla ricorrente nell’atto introduttivo e degli elementi ripresi in detta decisione. Tale circostanza non significa tuttavia
che la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato in modo grave e manifesto i limiti del suo potere discrezionale in materia di controllo delle
concentrazioni, se, come nel caso di specie, essa è in grado di spiegare i motivi per i quali poteva ragionevolmente ritenere
che la propria valutazione fosse fondata. A tale riguardo, risulta dal fascicolo amministrativo che la stessa ricorrente aveva
fornito alla [OSCURATO:PERSONA] dati che facevano prevedere un esiguo tasso di crescita annuo della domanda per gli anni 2000‑2002.
88
Per quanto riguarda l’argomento relativo alla trasparenza del mercato, è pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto su
questo punto di un elemento chiave per connotare una posizione dominante collettiva restrittiva della concorrenza (v. supra,
punto 66, e sentenza Airtours, cit. al punto 11 supra, punti 156‑180). Tuttavia, per quanto riguarda l’aumento della domanda,
il ragionamento esposto su questo punto nella decisione Airtours dimostra che se le conclusioni cui è giunta la [OSCURATO:PERSONA]
non hanno convinto il Tribunale, in quanto tale ragionamento non era sufficientemente sostenuto da prove o era spiegato male,
ciò non toglie che la [OSCURATO:PERSONA] si sia pronunciata dopo un attento esame dei dati forniti nell’ambito del procedimento amministrativo.
Anche se è stata accertata un’illiceità nel contesto del ricorso di annullamento, tale errore di valutazione sarebbe spiegabile
con i vincoli oggettivi imposti all’istituzione e ai suoi agenti dalle disposizioni che disciplinano il controllo delle concentrazioni
(v. supra, punto 43).
89
Infatti, anche se l’approccio adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione Airtours, che si limitava a prendere globalmente
in considerazione il numero totale di pacchetti vacanza proposto da ogni operatore, non è stato accolto dal Tribunale, che
ha preferito ad esso l’approccio difeso dalla ricorrente, secondo cui tale iter complesso non consiste semplicemente nel riportare
la capacità stimata o venduta in passato, bensì nell’adottare una miriade di decisioni eterogenee a livello microeconomico
in base a stime relative alla volatilità del mercato e all’aumento della domanda, ciò non toglie che, alla luce degli elementi
presenti nel fascicolo amministrativo, la tesi sviluppata dalla [OSCURATO:PERSONA], per erronea che sia rispetto al controllo di
legittimità, non costituisce un errore sufficientemente qualificato per essere considerato estraneo al normale comportamento
di un’istituzione incaricata di vigilare sull’applicazione delle regole di concorrenza.
90
Occorre inoltre rilevare che neppure gli altri errori constatati nell’ambito della sentenza Airtours, citata supra, al punto 11,
sono sufficientemente qualificati da far sorgere la responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA].
91
Ciò vale per l’asserita violazione dell’obbligo di definire la situazione del mercato in mancanza di concentrazione (v. supra,
punto 56), poiché dagli argomenti presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] risulta che tale situazione è stata esaminata dai suoi servizi
sulla base degli elementi di prova disponibili al fine di individuare le modifiche apportate alla struttura della concorrenza
in seguito alla realizzazione dell’operazione.
92
Lo stesso vale per gli argomenti relativi all’instabilità delle quote di mercato (v. supra, punto 60), all’asserita violazione
dell’obbligo di verificare l’esistenza di un meccanismo dissuasivo (v. supra, punto 68), e alla pretesa violazione dell’obbligo
di attribuire importanza alla reazione dei concorrenti e dei consumatori effettivi e potenziali (v. supra, punto 70), dato
che la tesi sostenuta su questi punti dalla [OSCURATO:PERSONA], che non ha convinto il Tribunale, non configura un travisamento grave
e manifesto degli elementi presenti nel fascicolo amministrativo.
93
Lo stesso ragionamento vale per quanto riguarda l’argomento relativo all’instabilità della domanda (v. supra, punto 62), dato
che la carenza lamentata dalla ricorrente non riveste un’importanza tale da poterla considerare sufficientemente qualificata
per far sorgere la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA]. In proposito, la [OSCURATO:PERSONA] rileva inoltre che gli elementi di prova dedotti
su questo punto dalla ricorrente non erano sufficienti di per sé a dimostrare l’instabilità della domanda.
c) Sugli argomenti relativi all’effetto cumulativo dei casi di travisamento degli elementi di prova e alla carenza di motivazione
94
Presi singolarmente, gli errori di valutazione rilevati dal Tribunale nella sentenza Airtours, citata supra, al punto 11,
possono essere spiegati con i vincoli oggettivi propri del controllo delle concentrazioni e con la particolare complessità
della situazione di concorrenza esaminata nel caso di specie. Tale analisi non è rimessa in discussione dall’effetto cumulativo
invocato dalla ricorrente, la quale sostiene che una serie di errori, considerata globalmente, può essere sufficiente per
far sorgere la responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA].
95
A tale riguardo si deve rilevare che il punto 107 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra, al punto 72,
non può essere invocato a sostegno di tale argomento per il fatto che il Tribunale vi rileva che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso
in quel caso una «serie di gravi illeciti, i quali, singolarmente o almeno presi nel loro insieme, vanno considerati soddisfare
la prima delle tre condizioni necessarie per far sorgere la responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA]». Tali illeciti
sono di natura molto diversa da quella degli errori di valutazione rilevati dal Tribunale nella sentenza Airtours, citata
supra, al punto 11. Nella causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata supra, si trattava
di illeciti qualificati commessi nell’ambito della valutazione di un appalto pubblico, ossia il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA]
di comunicare documenti in base al motivo, errato, che l’accettazione di un’offerta relativa ad un appalto pubblico presentata
oltre i termini, la presa in considerazione di una valutazione non firmata e non commentata o valutazioni irregolari, la scelta
di un’offerta non conforme al capitolato d’oneri non sussistevano. Nel caso ora in esame gli errori di valutazione sono stati
commessi dai servizi della [OSCURATO:PERSONA] allorché essi hanno dovuto esaminare numerosi elementi di prova per analizzare una
situazione di concorrenza particolarmente difficile da qualificare. Il potere discrezionale che occorre riconoscere alla [OSCURATO:PERSONA]
nel contesto delle questioni di responsabilità extracontrattuale che investono il controllo delle concentrazioni si applica
sia a livello di esame individuale degli errori eventualmente commessi in fase di analisi degli effetti dell’operazione sulla
concorrenza, sia in fase di esame globale di tali errori. Di conseguenza, nel caso di specie non si può ritenere che il semplice
fatto che nella sentenza Airtours, citata supra, al punto 11, siano stati rilevati molti errori comporti necessariamente il
sorgere della responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA].
96
Infine, per quanto riguarda l’argomento relativo alla carenza di motivazione della decisione Airtours, occorre rilevare che
nella specie tale carenza non è atta a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA]. Risulta infatti dalla
sentenza Airtours, citata supra, al punto 11, che l’analisi svolta dal Tribunale in ordine al terzo motivo, concernente sia
la violazione dell’art. 2 del regolamento n. 4064/89 sia la violazione dell’art. 253 CE, è incentrata unicamente sugli argomenti
relativi alla violazione dell’art. 2 del regolamento n. 4064/89. L’annullamento della decisione Airtours si fonda sul fatto
che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato, sulla base alle prove menzionate nella detta decisione, che l’operazione di concentrazione
determinerebbe una posizione dominante collettiva atta a costituire un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva
sul mercato di cui trattasi (sentenza Airtours, citata al punto 11 supra, punto 294). La decisione Airtours conteneva quindi
una motivazione sufficiente che ha permesso al Tribunale di controllarne la legittimità, anche se, nel merito, tale motivazione
è risultata erronea al termine del controllo.
97
Risulta da quanto precede che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica
preordinata a conferire diritti ai singoli ai sensi della giurisprudenza nell’ambito della sua analisi dell’operazione Airtours/[OSCURATO:PERSONA] alla luce dei criteri relativi alla creazione di una posizione dominante collettiva.
C –
Sull’eventuale illecito commesso in fase di analisi degli impegni
1.
Sulla ricevibilità dell’argomento relativo ad un eventuale illecito commesso in fase di analisi degli impegni
a) Argomenti delle parti
98
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’argomento relativo ad un eventuale illecito commesso in fase di analisi degli impegni è irricevibile,
dato che tale motivo non viene sviluppato, neppure sommariamente, nell’atto introduttivo e la ricorrente non può limitarsi
a rinviare su questo punto ad allegati che riprendono argomenti esposti nell’ambito del ricorso di annullamento.
99
La ricorrente rileva che nel caso di specie occorre solo sapere se la [OSCURATO:PERSONA] possa prendere posizione sul motivo dedotto
e se il Tribunale sia in grado di esercitare il suo potere di controllo. Gli elementi presentati su questo punto nel ricorso
soddisfano detto criterio e sono sviluppati negli allegati 15 e 16 di tale memoria, che contengono i necessari elementi di
prova.
b) Giudizio del Tribunale
100
Ai sensi dell’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale in forza dell’art. 53,
primo comma, dello Statuto medesimo, nonché dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, il ricorso deve indicare
l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione dev’essere sufficientemente chiara
e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di esercitare il suo sindacato giurisdizionale.
Al fine di garantire la certezza del diritto ed una corretta amministrazione della giustizia è necessario che gli elementi
essenziali di fatto e di diritto sui quali è fondato il ricorso emergano, almeno sommariamente, purché in modo coerente e
comprensibile, dall’atto introduttivo stesso (ordinanze del Tribunale 28 aprile 1993, causa T‑85/92, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑523,
punto 20, e 11 luglio 2005, causa T‑294/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2719, punto 23).
101
Per essere conforme a tali requisiti, un ricorso inteso al risarcimento del danno causato da un’istituzione comunitaria deve
contenere gli elementi che consentano di identificare il comportamento che il ricorrente addebita all’istituzione (ordinanza
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 100 supra, punto 24).
102
Nel caso di specie, la ricorrente rileva nel suo ricorso che il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di accettare e di esaminare gli
impegni presentati durante la fase amministrativa costituisce una violazione sufficientemente qualificata di varie norme giuridiche
preordinate a conferire diritti ai singoli. A tale riguardo, i rinvii effettuati nel ricorso all’argomento dedotto a sostegno
del quarto motivo nell’ambito del ricorso di annullamento nella causa T‑342/99, concernente la legittimità della decisione
Airtours alla luce delle norme relative agli impegni, argomento esposto dettagliatamente negli allegati 15 e 16 di tale memoria,
devono essere considerati un semplice ampliamento dell’esposizione, figurante nel ricorso, dell’illecito che si ritiene abbia
viziato il comportamento contestato alla [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda l’analisi degli impegni proposti.
103
Alla luce di tali informazioni, la [OSCURATO:PERSONA] è stata in grado di preparare la sua difesa nel merito di tale motivo.
104
Occorre quindi respingere le osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] sulla ricevibilità del motivo concernente l’esistenza di un eventuale
illecito commesso in fase di analisi degli impegni.
2.
Nel merito
a) Argomenti delle parti
Sull’argomento presentato nelle memorie delle parti
105
Nelle sue memorie, la ricorrente fa valere che, rifiutando di accettare e di esaminare gli impegni da essa proposti durante
la fase amministrativa, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato gli artt. 2 e 8, n. 2, del regolamento n. 4064/89, il principio di proporzionalità,
il principio di buona amministrazione, l’obbligo di diligenza e l’obbligo di applicare correttamente le sue stesse procedure
per l’esame degli impegni. Tali violazioni integrerebbero una violazione sufficientemente qualificata ai sensi della giurisprudenza.
In particolare, la ricorrente fa valere che, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse accettato gli impegni da essa proposti anziché respingerli
a torto, l’operazione sarebbe stata autorizzata conformemente all’art. 2, n. 2, del regolamento n. 4064/89, e che lo stesso
sarebbe accaduto se tali impegni non fossero stati necessari in quanto l’operazione non sollevava problemi di concorrenza.
La ricorrente sostiene inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tenere conto della seconda serie di impegni, nonostante fossero
stati proposti oltre il termine previsto dal regolamento n. 4064/89.
106
[OSCURATO:PERSONA] rileva che risulta dalla decisione Airtours che la prima serie di impegni non era sufficiente a rendere l’operazione
notificata compatibile con il mercato comune, dato che la creazione di un unico tour operator di dimensioni medie, dipendente
dalle catene di agenzie di viaggio controllate dai grandi tour operator, non avrebbe garantito una concorrenza sufficiente
sul mercato di cui trattasi (‘considerando’ dal centottantaseiesimo al centonovantaduesimo della decisione Airtours). Per
quanto riguarda la seconda serie di impegni, presentata dopo la scadenza del termine di cui all’art. 18, n. 2, del regolamento
n. 447/98, la [OSCURATO:PERSONA] precisa che, sebbene tale termine possa essere prorogato in casi eccezionali, la ricorrente non
ha né chiesto una proroga, né dedotto circostanze atte a giustificare siffatta misura prima della scadenza di detto termine.
Inoltre, la seconda serie di impegni non avrebbe contenuto alcun elemento che non potesse essere incluso nella prima serie
di impegni. D’altro canto, sarebbe mancato il tempo per esaminare correttamente i nuovi impegni (centonovantatreesimo ‘considerando’
della decisione Airtours). Il rigetto degli impegni proposti sarebbe quindi giustificato e non integrerebbe una violazione
sufficientemente qualificata atta a far sorgere la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA].
Sulla possibilità di esaminare gli impegni del 15 settembre 1999 entro la scadenza del termine
107
In risposta alle misure di organizzazione del procedimento disposte dal Tribunale, dirette ad accertare i motivi per i quali
la [OSCURATO:PERSONA] non era stata in grado di valutare utilmente gli impegni presentati il 15 settembre 1999 entro il «breve tempo
restante» e quali fossero le indagini supplementari che sarebbero occorse per valutare tali impegni, la ricorrente sostiene
che la [OSCURATO:PERSONA] era perfettamente in grado di esaminare gli impegni in questione e che il suo rifiuto di farlo non può
trovare giustificazione né spiegazione nei particolari vincoli che si impongono oggettivamente al servizio nel suo normale
funzionamento.
108
[OSCURATO:PERSONA] espone i motivi per cui, anche se il termine per pronunciarsi sull’operazione Airtours scadeva il 5 ottobre
1999, il progetto di decisione doveva essere terminato per martedì 21 settembre 1999 entro mezzogiorno. Infatti, la prassi
della [OSCURATO:PERSONA] consisterebbe nel preparare il progetto di decisione per la riunione del collegio dei suoi membri che viene
organizzata la settimana precedente a quella in cui scade il termine, per tenere conto della possibilità che una maggioranza
di essi ne chieda la modifica. Nel caso di specie, pertanto, i servizi della [OSCURATO:PERSONA] avrebbero avuto solo tre giorni e
mezzo per esaminare gli impegni presentati mercoledì 15 settembre 1999, ossia giovedì 16, venerdì 17, lunedì 20 e la mattinata
di martedì 21 settembre 1999. Tenuto conto del fatto che permanevano ancora gravi incertezze, che dovevano essere realizzati
in tre giorni e mezzo un nuovo test di mercato ed una nuova consultazione del comitato consultivo, che le osservazioni pervenute
in merito al primo test di mercato erano molto negative, che tutti gli elementi della seconda serie di impegni avrebbero potuto
essere presentati all’inizio e che la ricorrente non aveva chiesto deroghe né dedotto circostanze eccezionali convincenti
per poterne beneficiare, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che gli impegni presentati il 15 settembre 1999 non dovessero essere esaminati.
Sul carattere sufficiente o meno degli impegni presentati il 15 settembre 1999 e sul seguito dato alla richiesta del Tribunale
relativa alla produzione dei documenti attinenti a tale valutazione
109
In risposta alla misura di organizzazione del procedimento disposta dal Tribunale per accertare in quale misura gli impegni
presentati il 15 settembre 1999 consentissero o meno di risolvere i problemi rilevati dalla [OSCURATO:PERSONA] in quella fase del
procedimento, la ricorrente fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] aveva espresso due preoccupazioni, ossia la necessità di costituire
una quarta forza che detenesse almeno il 10% del mercato rilevante e l’accesso di tale entità ad una rete di distribuzione.
Questi due punti sarebbero soddisfatti dagli impegni proposti: la quarta forza, la Cosmos, ossia 0,8 milioni di pacchetti
vacanza venduti nel 1998, riceverebbe un’attività che rappresenta 0,7 milioni di pacchetti vacanza venduti, il che le permetterebbe
di rappresentare, con 1,5 milioni, oltre il 10% del mercato rilevante stimato nel 1998 in 13,9 milioni di passeggeri; le verrebbe
inoltre ceduta la rete di distribuzione della [OSCURATO:PERSONA] e le verrebbe dato accesso per cinque anni ad una parte della rete
della ricorrente.
110
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che le sue preoccupazioni consistevano, da un lato, nel permettere la ricostituzione di una quarta
forza avente accesso alla rete di distribuzione e, dall’altro, nel garantire il mantenimento della concorrenza esercitata
dai piccoli tour operator. Essa precisa che tali preoccupazioni derivavano principalmente dalle osservazioni presentate dalle
imprese ed associazioni che avevano risposto al test di mercato effettuato in relazione alla prima serie di impegni.
111
In tale contesto la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che gli impegni presentati il 15 settembre 1999, dopo una riunione tenutasi con lei
lo stesso giorno, erano nuovi e modificati in modo sostanziale rispetto alla versione precedente, e non consentivano di risolvere
chiaramente e in maniera definitiva i problemi rilevati in quella fase. Pertanto, anche se essa ha formalmente respinto detti
impegni per motivi procedurali, la [OSCURATO:PERSONA] precisa di avere anche proceduto ad una valutazione preliminare degli impegni
in questione, volta a stabilire se la possibilità di sentire le parti interessate e il comitato consultivo potesse dare luogo
ad una risposta positiva. Orbene, secondo la [OSCURATO:PERSONA] restavano varie aree di incertezza ed essa non poteva quindi concludere
con sicurezza che le sue preoccupazioni relative alla creazione di una posizione dominante collettiva sarebbero state fugate.
112
All’udienza del 29 aprile 2008 il Tribunale ha ordinato alla [OSCURATO:PERSONA], in forza degli artt. 65, lett. b), e 67, n. 3,
terzo comma, del regolamento di procedura, di produrre tutti i documenti in suo possesso relativi alla valutazione degli impegni
presentati il 15 settembre 1999 e redatti fra tale data e quella in cui è stata adottata la decisione Airtours, ossia il 22 settembre
1999.
113
In risposta a tale richiesta, la [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto due documenti nel corso dell’udienza del 29 aprile 2008. Il primo
è una nota al fascicolo, priva di data, che riassume il contenuto delle discussioni tenutesi prima e durante la riunione organizzata
presso la [OSCURATO:PERSONA] il 15 settembre 1999 per discutere gli impegni, e in modo particolare la proposta di impegni presentata
in via informale il 14 settembre 1999. Il secondo documento è una nota datata 16 settembre 1999, redatta dal direttore della
[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «MTF») all’attenzione del membro della [OSCURATO:PERSONA] incaricato delle questioni di concorrenza,
in cui si pronuncia sugli impegni presentati il 15 settembre 1999 sotto il profilo procedurale e sotto il profilo del merito.
Questo secondo documento espone in sostanza, ai punti 11‑13, il contenuto delle osservazioni presentate dalla [OSCURATO:PERSONA]
in risposta al quesito del Tribunale sulla valutazione degli impegni.
114
Entro il termine prescritto dal Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre prodotto altri documenti:
– una nota al fascicolo, datata 16 settembre 1999, redatta da un capo unità della MTF e relativa ai principi applicabili alla
presentazione di impegni oltre il termine;
– una nota datata 17 settembre 1999, redatta dal medesimo capo unità all’attenzione di un funzionario del segretariato generale,
nonché una versione rivista di tale nota, che contengono il testo della comunicazione che sarebbe stata effettuata dal membro
della [OSCURATO:PERSONA] incaricato delle questioni di concorrenza e in cui si esprimono dubbi e perplessità sulla valutazione nel
merito degli impegni proposti il 15 settembre 1999;
– note del membro della [OSCURATO:PERSONA] incaricato delle questioni di concorrenza destinate ad essere utilizzate durante la riunione
della [OSCURATO:PERSONA] sul progetto di decisione Airtours, nelle quali si esprimono dubbi e perplessità sulla valutazione nel merito
degli impegni proposti il 15 settembre 1999;
– un progetto di decisione Airtours, che non menziona elementi relativi alla valutazione nel merito degli impegni proposti il
15 settembre 1999, ma in cui si fa solo valere che tali impegni sono stati presentati troppo tardivamente;
– una nota che riprende elementi di linguaggio intitolata «Punti difensivi – offerta di impegni», redatta dalla MTF all’attenzione
del membro della [OSCURATO:PERSONA] incaricato delle questioni di concorrenza al fine di presentare argomenti relativi in particolare
alla valutazione nel merito degli impegni proposti il 15 settembre 1999.
115
Entro il termine prescritto dal Tribunale, la ricorrente ha presentato osservazioni sui vari documenti prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA]
in ottemperanza alla richiesta del Tribunale.
b) Giudizio del Tribunale
116
Il controllo delle concentrazioni ha lo scopo di fornire alle imprese interessate l’autorizzazione necessaria e preventiva
alla realizzazione di qualsiasi operazione di concentrazione di dimensione comunitaria. Nell’ambito di tale controllo le imprese
possono proporre impegni alla [OSCURATO:PERSONA] per ottenere una decisione che constati la compatibilità della loro operazione con
il mercato comune.
117
A seconda dello stato di avanzamento della procedura amministrativa, gli impegni proposti devono consentire alla [OSCURATO:PERSONA]
di concludere che l’operazione notificata non solleva più gravi perplessità per quanto riguarda la sua compatibilità con il
mercato comune nella fase dell’indagine preliminare (art. 6, n. 2, del regolamento n. 4064/89) o di rispondere alle obiezioni
sollevate nell’ambito dell’indagine approfondita (art. 18, n. 3, in combinato disposto con l’art. 8, n. 2, del regolamento
n. 4064/89). Pertanto, tali impegni permettono anzitutto di evitare l’apertura di una fase di indagine approfondita o, in
seguito, di evitare l’adozione di una decisione che dichiari l’incompatibilità dell’operazione con il mercato comune.
118
L’art. 8, n. 2, del regolamento n. 4064/89 consente infatti alla [OSCURATO:PERSONA] di subordinare una decisione che dichiara una
concentrazione compatibile con il mercato comune in base al criterio definito all’art. 2, n. 2, del medesimo regolamento,
a condizioni ed oneri destinati a garantire che le imprese interessate adempiano gli impegni assunti nei suoi confronti per
rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune.
119
Vista sia l’importanza degli interessi finanziari e degli interessi industriali o commerciali sottesi a questo tipo di operazioni,
sia i poteri di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] in tale materia, ci si può attendere che le imprese interessate facciano di tutto
per agevolare il lavoro dell’amministrazione. Per gli stessi motivi la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a dare prova della massima diligenza
nell’adempimento del suo compito di controllo delle concentrazioni.
120
Nel caso di specie risulta dalla decisione Airtours e dalle risposte delle parti ai quesiti del Tribunale che la [OSCURATO:PERSONA]
ha deciso di avviare il procedimento di indagine approfondita il 3 giugno 1999. Essa ha inoltre dato alla ricorrente la possibilità
di presentare osservazioni sulle obiezioni sollevate dai suoi servizi inviandole una comunicazione degli addebiti in data
9 luglio 1999 e tali questioni sono state esaminate durante l’udienza tenutasi il 28 e 29 luglio 1999. Per rispondere a tali
obiezioni, il 19 agosto 1999 la ricorrente ha proposto vari impegni alla [OSCURATO:PERSONA]. Inizialmente gli impegni previsti miravano
solo a garantire il mantenimento della concorrenza dei piccoli tour operator. [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia segnalato alla ricorrente
che la ricostituzione di una quarta forza poteva rappresentare una misura correttiva idonea a risolvere i problemi di concorrenza
rilevati in quella fase. Questo punto è stato trattato dalla ricorrente durante una riunione con la [OSCURATO:PERSONA] tenutasi il
24 agosto 1999 sugli impegni proposti il 19 agosto 1999. In seguito è stato oggetto della prima serie di impegni, presentati
formalmente il 7 settembre 1999 dopo discussioni con i servizi della [OSCURATO:PERSONA], e della seconda serie di impegni, che rivedevano
quelli precedenti, presentati formalmente il 15 settembre 1999 a seguito di una riunione con la [OSCURATO:PERSONA] tenutasi lo stesso
giorno.
121
Si deve inoltre rilevare che, al centonovantatreesimo ‘considerando’ della decisione Airtours, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che
gli impegni presentati il 15 settembre 1999 non erano stati presi in considerazione dai suoi servizi in quanto erano stati
presentati oltre il termine di tre mesi di cui all’art. 18, n. 2, del regolamento n. 447/98, che scadeva il 7 settembre 1999,
in mancanza di circostanze eccezionali pertinenti e che non era possibile, «nel breve tempo restante prima del termine fissato
dall’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento [n. 4064/89, ossia il 5 ottobre 1999], procedere ad una valutazione accurata».
Tale punto è pacifico tra le parti.
122
È inoltre pacifico tra le parti che la ricorrente ha presentato spontaneamente nuovi impegni il 15 settembre 1999 al fine
di sostituire quelli presentati il 7 settembre 1999. Tale proposta di impegni rivisti è stata formulata, sulla base delle
obiezioni sollevate nella comunicazione degli addebiti e del risultato del primo test di mercato realizzato in relazione agli
impegni iniziali, per risolvere i problemi di concorrenza individuati in quella fase dalla [OSCURATO:PERSONA]. Nella fattispecie
occorre prendere in considerazione tale seconda serie di impegni.
123
Infatti, la circostanza che il Tribunale abbia dichiarato illegittima la valutazione degli effetti dell’operazione sulla concorrenza
esposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione Airtours non significa che il rifiuto di accettare gli impegni proposti il 15 settembre
1999 sia illegittimo solo per tale motivo. Nella fase esaminata dal Tribunale la decisione Airtours non era ancora stata adottata
e la ricorrente aveva deciso liberamente e con cognizione di causa di proporre alla [OSCURATO:PERSONA] soluzioni che consentissero
di rispondere alle obiezioni individuate, al fine di ottenere una decisione di compatibilità. È in tale contesto che occorre
valutare l’esistenza di un’eventuale violazione sufficientemente qualificata in fase di analisi degli impegni proposti, e
non alla luce di elementi che non erano ancora noti alle parti nell’ambito della discussione sugli impegni.
124
Durante l’udienza del 29 aprile 2008 la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che all’epoca dei fatti, nel settembre 1999, la sua prassi
relativa all’esame degli impegni presentati fuori termine consisteva nell’accettare tali impegni solo qualora fossero tali
da rispondere chiaramente alle obiezioni sollevate in quella fase circa la compatibilità dell’operazione con la concorrenza
sul mercato comune. Tale comportamento è conforme all’obbligo di diligenza che incombe all’amministrazione nell’esercizio
dei poteri decisionali ad essa conferiti dall’art. 8, nn. 2 e 3, del regolamento n. 4064/89 (v. supra, punto 49).
125
Secondo le informazioni fornite in risposta ad un quesito del Tribunale su questo punto, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che il
suo atteggiamento iniziale, relativamente indulgente e conciliante, aveva rapidamente mostrato i suoi limiti. Le imprese interessate
tendevano ad attendere l’ultimo momento per presentare i loro impegni e ciò minacciava il buon andamento della procedura decisionale
in materia di controllo delle concentrazioni impedendo alla [OSCURATO:PERSONA] di esaminare tali impegni e di consultare i terzi
e i rappresentanti degli Stati membri in condizioni soddisfacenti. A partire dal 27 maggio 1998 la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di
applicare in maniera più rigorosa il termine di tre mesi di cui all’art. 18, n. 2, del regolamento n. 447/98 per limitare
la possibilità di esaminare gli impegni tardivi ai soli casi per i quali sia ancora in grado di effettuare utilmente una valutazione.
126
Tale prassi è stata inoltre ripresa in seguito nella comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] concernente le misure correttive considerate
adeguate a norma del regolamento n. 4064/89 e del regolamento n. 447/98 (GU 2001, C 68, pag. 3) al fine di rendere note le
informazioni derivanti dall’esperienza acquisita in materia di impegni dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 4064/89.
Detta comunicazione precisa al punto 43 che la [OSCURATO:PERSONA] accetta di esaminare gli impegni modificati, qualora essi le vengano
sottoposti oltre il termine previsto dal regolamento n. 447/98, «se è in grado di determinare chiaramente ‑ in base alla propria
valutazione delle informazioni già ricevute nel corso dell’indagine, compresi i risultati della precedente indagine di mercato
e senza dover ricorrere ad un’altra indagine ‑ che tali impegni, una volta attuati, risolvono i problemi concorrenziali individuati
e se viene lasciato un tempo sufficiente per un’adeguata consultazione degli Stati membri».
127
In una causa vertente su un’operazione di concentrazione notificata nel 2004 il Tribunale ha rilevato che risulta da tale
comunicazione, la quale impegna volontariamente la [OSCURATO:PERSONA], che le parti di un’operazione di concentrazione notificata
possono ottenere che i nuovi impegni presentati tardivamente vengano presi in considerazione subordinatamente a due condizioni
cumulative, vale a dire, da un lato, che tali impegni risolvano chiaramente e senza necessità di indagini supplementari i
problemi concorrenziali preventivamente individuati e, dall’altro, che sussista tempo sufficiente per consultare gli Stati
membri in merito a tali impegni (sentenza del Tribunale 21 settembre 2005, causa T‑87/05, EDP/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3745,
punti 162 e 163).
128
Si deve constatare che la [OSCURATO:PERSONA], anche se contrariamente a quanto risulta dalla decisione Airtours, non ha respinto
gli impegni del 15 settembre 1999 senza essersi chiesta se essi potessero rispondere chiaramente alle obiezioni sollevate
in quella fase del procedimento.
129
A tale riguardo, i documenti presentati in risposta alla richiesta del Tribunale espongono i motivi per i quali la [OSCURATO:PERSONA]
poteva ritenere che tali impegni non rispondessero in modo soddisfacente a dette obiezioni. La nota del direttore della MTF
del 16 settembre 1999 e la nota sui punti difensivi redatta dalla MTF all’attenzione del membro della [OSCURATO:PERSONA] incaricato
delle questioni di concorrenza fanno riferimento ai dubbi della [OSCURATO:PERSONA] riguardanti l’affermazione secondo cui la quota
di mercato del nuovo raggruppamento proposto dalla ricorrente, la quarta forza, ammontava al 10%. Infatti, non solo la quota
di mercato della [OSCURATO:PERSONA] era più elevata di quella della quarta forza che veniva proposta dalla ricorrente in via sostitutiva,
11% secondo i dati più sfavorevoli, ma inoltre e soprattutto tale percentuale del 10% veniva raggiunta supponendo che la Cosmos,
che costituiva uno degli elementi di tale quarta forza, registrasse una crescita interna significativa, da un anno all’altro,
passando da 0,55 milioni di pacchetti vacanza venduti nel 1998/1999 a 0,8 milioni di pacchetti vacanza venduti nel 1999/2000,
ossia il 45% in un anno. Orbene, tale crescita interna non era prospettabile, viste le caratteristiche del mercato. I menzionati
documenti fanno inoltre riferimento a dubbi e perplessità concernenti vari punti, quali la composizione esatta dei pacchetti
vacanza trasferiti alla nuova attività, l’interesse che poteva avere la Cosmos, che non attribuiva grande importanza all’utilizzo
di una rete di agenzie, a rilevare la rete di agenzie della [OSCURATO:PERSONA], nonché l’indipendenza della Cosmos nei confronti
dei tre principali operatori che sarebbero rimasti sul mercato dopo l’operazione e avrebbero acquistato gran parte dei posti
aerei venduti dalla Cosmos. Pertanto, gli impegni presentati il 15 settembre 1999 sono stati effettivamente esaminati dai
servizi della [OSCURATO:PERSONA], che hanno rilevato vari elementi tali da far dubitare che detti impegni consentissero di rispondere
chiaramente alle obiezioni individuate in quella fase del procedimento.
130
Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione Airtours, non esponga l’analisi degli impegni presentati il 15 settembre 1999
effettuata dai suoi servizi non osterebbe a che il Tribunale tenga conto dei documenti pertinenti e sufficientemente probanti
presentati in tal senso nell’ambito del ricorso in esame, i quali dimostrano l’esistenza di tale analisi.
131
Senza che occorra prendere posizione sulla possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di esaminare nel periodo di tempo disponibile gli
impegni rivisti presentati il 15 settembre 1999, risulta da quanto precede che detti impegni non apparivano tali da rispondere
chiaramente alle obiezioni sollevate in quella fase in ordine alla compatibilità dell’operazione con la concorrenza nel mercato
comune. Il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] non ha quindi avuto l’effetto di privare la ricorrente di qualsiasi possibilità
di ottenere che l’operazione fosse dichiarata compatibile con il mercato comune. Su questo punto, pertanto, la [OSCURATO:PERSONA]
non ha violato l’obbligo di diligenza ad essa incombente.
132
Di conseguenza la [OSCURATO:PERSONA], nell’analisi degli impegni presentati dalla ricorrente al termine della fase amministrativa,
non ha commesso una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli
e atta a far sorgere la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA].
133
Ne consegue che il ricorso dev’essere respinto.
134
Lo stesso vale per le varie domande di misure di organizzazione del procedimento presentate dalla ricorrente per ottenere
taluni documenti o alcuni chiarimenti sui fatti o sulla procedura. Infatti, alla luce delle risposte fornite dalle parti ai
quesiti loro rivolti, e in seguito all’esame dei documenti trasmessi dalla [OSCURATO:PERSONA] e riguardanti l’analisi degli impegni
del 15 settembre 1999 (v. supra, punti 113 e 114), si deve ritenere che le misure richieste non siano necessarie per statuire
sulla controversia in esame e che non si debba quindi dare un seguito favorevole a tali domande.
Sulle spese
135
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Tuttavia, ai sensi dell’art. 87, n. 3, del medesimo regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o
più capi, ovvero per motivi eccezionali, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie
spese.
136
Nel caso di specie, il Tribunale rileva che la [OSCURATO:PERSONA] afferma nella decisione Airtours di non avere esaminato gli impegni
presentati dalla ricorrente il 15 settembre 1999 in ragione della loro presentazione tardiva e della mancanza di tempo disponibile.
Di conseguenza, la ricorrente e il Tribunale potrebbero avere ritenuto che tali impegni rivisti, presentati a seguito di una
riunione con i servizi della [OSCURATO:PERSONA] per modificare la proposta di impegni affinché rispondesse in modo più soddisfacente
alle preoccupazioni individuate in questa fase del procedimento, non fossero stati esaminati da detta istituzione per motivi
meramente procedurali. Orbene, risulta dalle misure di organizzazione del procedimento e istruttorie adottate dal Tribunale,
da un lato, per preparare l’udienza del 29 aprile 2008 e, dall’altro, nel corso di questa stessa udienza, che i servizi della
[OSCURATO:PERSONA] non si erano limitati a respingere in quanto tardivi gli impegni proposti il 15 settembre 1999, ma avevano anche
effettuato un esame preliminare di tali impegni e constatato che essi non erano sufficienti in quella fase.
137
Pertanto, la dimostrazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] del fatto che i suoi servizi hanno esaminato in maniera adeguata gli
impegni presentati il 15 settembre 1999 conformemente alla prassi vigente all’epoca, che costituisce un elemento decisivo
per la soluzione della controversia, è stata portata a conoscenza della ricorrente e del Tribunale solo in una fase molto
avanzata della fase contenziosa.
138
La tardività di tale informazione è ancora più deplorevole se si considera che, a più riprese nel presente procedimento e
nella causa T‑403/05 (v. supra, punto 18), la ricorrente ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di trasmetterle tutti i documenti idonei,
in sostanza, a consentirle di far valere i propri argomenti dinanzi al Tribunale. Pur se si può ritenere a priori che i documenti
in questione non siano tali da consentire ad una parte di una concentrazione di avere ad essi accesso nell’ambito di un procedimento
amministrativo a titolo del regolamento n. 4064/89 o ad un membro del pubblico di avere ad essi accesso previa domanda a titolo
del regolamento n. 1049/2001, tuttavia tali documenti erano importanti al fine di consentire alla ricorrente di far valere
i suoi argomenti nell’ambito del presente procedimento e al Tribunale di valutare la responsabilità extracontrattuale della
[OSCURATO:PERSONA].
139
Pertanto, e anche se ciò non ha influito sul presente giudizio, dato che i documenti in questione sono stati sottoposti al
contraddittorio, i documenti prodotti durante e dopo l’udienza del 29 aprile 2008 avrebbero dovuto essere comunicati nel momento
in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato il controricorso, nel quale contestava sia la ricevibilità sia il merito del motivo fondato
sull’esistenza di un eventuale illecito commesso in fase di analisi degli impegni. Di conseguenza, il Tribunale ritiene che
venga operata un’equa valutazione delle circostanze del caso di specie decidendo che la [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie
spese.
140
Ai sensi dell’art. 87, n. 4, primo comma, gli Stati membri intervenuti sopportano le proprie spese. Pertanto, la Repubblica
federale di Germania sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La MyTravel Group plc sopporterà le proprie spese.
3)
[OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese.
4)
La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 settembre 2008.
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
J. [OSCURATO:PERSONA] all’origine della controversia
Procedimento e conclusioni delle parti
In diritto
A – Considerazioni preliminari sulle condizioni cui è subordinato il sorgere della responsabilità extracontrattuale della
[OSCURATO:PERSONA]
1. Argomenti generali delle parti
a) Sulla nozione di violazione sufficientemente qualificata
b) Sulla nozione di norma preordinata a conferire diritti ai singoli
2. Giudizio del Tribunale
a) Sulla nozione di violazione sufficientemente qualificata
b) Sulla nozione di norme preordinate a conferire diritti ai singoli
B – Sull’esistenza di una «violazione sufficientemente qualificata» in fase di valutazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], degli
effetti dell’operazione Airtours/[OSCURATO:PERSONA] sulla concorrenza nel mercato comune
1. Argomenti delle parti
a) Sull’obbligo di riconoscere i limiti dell’ambito di applicazione dell’art. 2 del regolamento n. 4064/89
b) Sull’obbligo di definire la situazione del mercato in mancanza di concentrazione
c) Sull’obbligo di dimostrare le condizioni di un accordo tacito
Sull’instabilità delle quote di mercato
Sull’instabilità della domanda
Sulla scarsa crescita della domanda
Sulla trasparenza del mercato
Sull’obbligo di esaminare l’esistenza di un meccanismo dissuasivo
Sull’obbligo di attribuire la debita importanza alla reazione dei concorrenti e dei consumatori effettivi e potenziali
d) Sull’effetto cumulativo dei casi di travisamento degli elementi di prova e sulla carenza di motivazione
2. Giudizio del Tribunale
a) Sull’argomento relativo all’obbligo di riconoscere i limiti dell’ambito di applicazione dell’art. 2 del regolamento n. 4064/89
b) Sugli argomenti relativi all’obbligo di definire la situazione di mercato in mancanza di concentrazione e all’obbligo
di dimostrare le condizioni di un accordo tacito
c) Sugli argomenti relativi all’effetto cumulativo dei casi di travisamento degli elementi di prova e alla carenza di motivazione
C – Sull’eventuale illecito commesso in fase di analisi degli impegni
1. Sulla ricevibilità dell’argomento relativo ad un eventuale illecito commesso in fase di analisi degli impegni
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio del Tribunale
2. Nel merito
a) Argomenti delle parti
Sull’argomento presentato nelle memorie delle parti
Sulla possibilità di esaminare gli impegni del 15 settembre 1999 entro la scadenza del termine
Sul carattere sufficiente o meno degli impegni presentati il 15 settembre 1999 e sul seguito dato alla richiesta del Tribunale
relativa alla produzione dei documenti attinenti a tale valutazione
b) Giudizio del Tribunale
Sulle spese
*
Lingua processuale: l’inglese.