CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27906/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 5706/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento: alla penale responsabilità ed, in particolare, alla integrazione dell'elemento soggettivo del reato (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice del gravame ha fatto ricorso a una motivazione logica, coerente e lineare (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata); al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata) e della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata), là dove la richiesta difensiva si appalesava come un motivo dedotto per la prima volta in sede di deposito della memoria ex art. 121 cod. pen. ed, altresì, inammissibile per genericità, non individuando in modo puntuale e pertinente i presupposti che ne consentissero il riconoscimento. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.