CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19133/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.4416/2023depositata il 19/10/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 9759/2024Numero sezionale 575/2026Numero di raccolta generale 19133/2026Data pubblicazione 11/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 09/06/2026Mauro Criscuolo