CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15617/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 del TRIBUNALE di ISERNIAfissata la trattazione con il rito scritto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste; Lette le conclusioni scritte del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], per NIANG (ammesso al patrocinio a spese dello Stato); che ha concluso per l'annullamento senza rinvio, depositando nota spese; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il giudice di pace di Isernia ha condannato Niang SHEK alla pena di euro 150 di ammenda per il reato di cui all'art. 650 cod. pen. concernente l'inottemperanza all'invito a presentarsi all'[OSCURATO:PERSONA] per regolarizzare la propria posizione amministrativa. 2. Niang SHEK, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha presentato appello, convertito in ricorso per cassazione con ordinanza della Corte d'appello di Campobasso in data 26 maggio 2022, con il quale ha chiesto l'assoluzione per insussistenza del fatto alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. La giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata ad affermare che «non integra la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen. l'inottemperanza del cittadino extracomunitario all'invito a presentarsi presso la Questura per regolarizzare la propria posizione di soggiorno sul territorio nazionale» (Sez. 1, n. 17 del 14/12/2011 - dep. 2012, Diop, Rv. 252184 ; recentemente Sez. 1, n. 9890 del 05/02/2021, Thaci, Rv. 280676, ha precisato che «non risponde del reato di cui all'art. 650 cod. pen. lo straniero che non ottemperi all'invito a presentarsi presso l'Ufficio immigrazione della Questura ai fini dell'espulsione dal territorio nazionale in quanto l'ordine di allontanamento del Questore ed il relativo procedimento descritto dall'art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 non possono essere surrogati da altri atti»). 3.2. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso