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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18107/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ts\ ,Nnkm.,“Ifir" Q 'Pb c1Virvin• (-0 (116 t Ceg>ivin ; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di estorsione e minacce.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, [OSCURATO:PERSONA] la cui difesa ha depositato successivamente memoria.

3. Il ricorso è inammissibile.

Tutti i motivi di ricorso risultano proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099) dovendosi ricordare che, per consolidato orientamento di questa Corte, il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative, anche plausibili, del fatto, ma sull'opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, del tema probatorio (si veda, ex multis, Sez.

VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178).

Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste.

3.1. Il primo motivo, con cui si la qualificazione giuridica dei fatti, è manifestamente infondato.

In particolare, risulta dalla lineare ricostruzione giudiziale che l'imputato si sia offerto di fare da intermediario per la restituzione del bene minacciandone la scomparsa se la persona offesa non avesse pagato.

Il fatto che sia stato l'imputato a veicolare la minaccia alla persona offesa esclude la possibilità di alcuna lettura alternativa. .

3.2. Il secondo motivo, con cui si contesta la presenza di una fattispecie solo tentata perché si è trattato di una c.d. consegna controllata è manifestamente infondato.

Secondo l'indirizzo interpretativo prevalente di questa Corte: "deve ritenersi sussistente il delitto di estorsione consumato, e non solo tentato, allorché la cosa estorta venga consegnata dalla vittima all'estorsore anche se sia predisposto l'intervento della polizia, che provveda immediatamente all'arresto del reo e alla restituzione della cosa estorta alla vittima (Sez. 2, Sent. n. 1619 del 12/12/2012 Rv. 254450).

Infatti, in tale figura delittuosa la modalità di lesione si incentra sulla coazione esercitata dall'agente sulla vittima perché tenga una condotta positiva o negativa in ambito patrimoniale, il cui esito è il profitto che il reo intende procurarsi, che non può essere integrato da altre note, quali la disponibilità autonoma della cosa, senza violare la tassatività della fattispecie." (SS.UU. n. 19 del 27/10/1999).

Va precisato che i motivi della scelta di aderire alla pretesa espressa dal soggetto agente attengono al foro interno della persona lesa e non rilevano ai fini del verificarsi dell'evento.

Il fatto che la vittima dell'estorsione si adoperi affinché la polizia giudiziaria possa pervenire all'arresto dell'autore della condotta illecita non elimina lo stato di costrizione, ma è una delle molteplici modalità di reazione soggettiva della persona offesa allo stato di costrizione in cui ssa versa.

Il legislatore, con la formula adottata (".. costringendo taluno a fare od omettere qualche cosa") prende in considerazione lo stato oggettivo di costrizione e non distingue le ragioni che possono indurre la persona offesa ad aderire alla pretesa estorsiva. (Sez. 2^, Sent. n. 44319 del 18/11/2005 Rv. 232506).

Nel caso di specie, non ha rilevanza il fatto che il denaro oggetto della dazione non provenisse direttamente dal soggetto passivo, essendo stato fornito da un terzo soggetto.

Costui, infatti, agiva per conto del destinatario dell'estorsione nei cui confronti si era comunque verificata la coazione esercitata dall'agente.

Di conseguenza esattamente la Corte territoriale, respingendo l'appello, ha escluso la derubricazione del delitto contestato sub.

A) nell'ipotesi del tentativo.

3.3. Il terzo e il quarto motivo, con cui si afferma la mancata correlazione tra minacce e utilità patrimoniale e si ipotizza la riqualificazione in termini di truffa è del tutto sganciato dal contenuto del fascicolo processuale per come adeguatamente esplicitato dai giudici del merito.

Nemmeno è possibile dubitare che il ricorrente abbia prospettato che la definitiva perdita del bene in caso di mancato pagamento ad opera della persona offesa si ricollegasse anche alla mancata rivelazione - da parte sua -dell'identità dei propri "mandanti" .

3.4. Il quinto motivo, con cui si lamenta con cui si lamenta il mancato riconoscimento della attenuante del danno di particolare tenuità, è ulteriormente manifestamente infondato, sussistendo motivazione congrua logica con cui si esclude la sussistenza di un danno minimale in ragione del valore intrinseco del bene e anche considerato l'onere dell'eventuale rimpiazzo.

4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00. k

4.1. L'inamnnissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ts\ ,Nnkm.,“Ifir" Q 'Pb c1Virvin• (-0 (116 t Ceg>ivin ; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di estorsione e minacce. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, [OSCURATO:PERSONA] la cui difesa ha depositato successivamente memoria. 3. Il ricorso è inammissibile. Tutti i motivi di ricorso risultano proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099) dovendosi ricordare che, per consolidato orientamento di questa Corte, il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative, anche plausibili, del fatto, ma sull'opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, del tema probatorio (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. 3.1. Il primo motivo, con cui si la qualificazione giuridica dei fatti, è manifestamente infondato. In particolare, risulta dalla lineare ricostruzione giudiziale che l'imputato si sia offerto di fare da intermediario per la restituzione del bene minacciandone la scomparsa se la persona offesa non avesse pagato. Il fatto che sia stato l'imputato a veicolare la minaccia alla persona offesa esclude la possibilità di alcuna lettura alternativa. . 3.2. Il secondo motivo, con cui si contesta la presenza di una fattispecie solo tentata perché si è trattato di una c.d. consegna controllata è manifestamente infondato. Secondo l'indirizzo interpretativo prevalente di questa Corte: "deve ritenersi sussistente il delitto di estorsione consumato, e non solo tentato, allorché la cosa estorta venga consegnata dalla vittima all'estorsore anche se sia predisposto l'intervento della polizia, che provveda immediatamente all'arresto del reo e alla restituzione della cosa estorta alla vittima (Sez. 2, Sent. n. 1619 del 12/12/2012 Rv. 254450). Infatti, in tale figura delittuosa la modalità di lesione si incentra sulla coazione esercitata dall'agente sulla vittima perché tenga una condotta positiva o negativa in ambito patrimoniale, il cui esito è il profitto che il reo intende procurarsi, che non può essere integrato da altre note, quali la disponibilità autonoma della cosa, senza violare la tassatività della fattispecie." (SS.UU. n. 19 del 27/10/1999). Va precisato che i motivi della scelta di aderire alla pretesa espressa dal soggetto agente attengono al foro interno della persona lesa e non rilevano ai fini del verificarsi dell'evento. Il fatto che la vittima dell'estorsione si adoperi affinché la polizia giudiziaria possa pervenire all'arresto dell'autore della condotta illecita non elimina lo stato di costrizione, ma è una delle molteplici modalità di reazione soggettiva della persona offesa allo stato di costrizione in cui ssa versa. Il legislatore, con la formula adottata (".. costringendo taluno a fare od omettere qualche cosa") prende in considerazione lo stato oggettivo di costrizione e non distingue le ragioni che possono indurre la persona offesa ad aderire alla pretesa estorsiva. (Sez. 2^, Sent. n. 44319 del 18/11/2005 Rv. 232506). Nel caso di specie, non ha rilevanza il fatto che il denaro oggetto della dazione non provenisse direttamente dal soggetto passivo, essendo stato fornito da un terzo soggetto. Costui, infatti, agiva per conto del destinatario dell'estorsione nei cui confronti si era comunque verificata la coazione esercitata dall'agente. Di conseguenza esattamente la Corte territoriale, respingendo l'appello, ha escluso la derubricazione del delitto contestato sub. A) nell'ipotesi del tentativo. 3.3. Il terzo e il quarto motivo, con cui si afferma la mancata correlazione tra minacce e utilità patrimoniale e si ipotizza la riqualificazione in termini di truffa è del tutto sganciato dal contenuto del fascicolo processuale per come adeguatamente esplicitato dai giudici del merito. Nemmeno è possibile dubitare che il ricorrente abbia prospettato che la definitiva perdita del bene in caso di mancato pagamento ad opera della persona offesa si ricollegasse anche alla mancata rivelazione - da parte sua -dell'identità dei propri "mandanti" . 3.4. Il quinto motivo, con cui si lamenta con cui si lamenta il mancato riconoscimento della attenuante del danno di particolare tenuità, è ulteriormente manifestamente infondato, sussistendo motivazione congrua logica con cui si esclude la sussistenza di un danno minimale in ragione del valore intrinseco del bene e anche considerato l'onere dell'eventuale rimpiazzo. 4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00. k 4.1. L'inamnnissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
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