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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 23814/2024

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E T O Sul ricorso n. 5482/2024proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso, anche in via disgiuntiva tra loro, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso di loro in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 122 , [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso , anche in via disgiuntiva tra loro, dagli Avv.ti prof. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n.c. 34; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di II grado della Toscana n. 833 / 3 /202 3 , depositata il 14 agosto 2023.

Visto l’atto depositato il 4 giugno 2024con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso ; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 08/08/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E T O Sul ricorso n. 5482/2024proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso, anche in via disgiuntiva tra loro, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso di loro in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 122 , [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso , anche in via disgiuntiva tra loro, dagli Avv.ti prof. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n.c. 34; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di II grado della Toscana n. 833 / 3 /202 3 , depositata il 14 agosto 2023. Visto l’atto depositato il 4 giugno 2024con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso ; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 08/08/202
Decreto Cassazione n. 23814/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris