CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25321/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24867-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 135, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ff I che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 149/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] di PESCARA, depositata il 25/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 24867 sez. MT - ud. 10-05-2022 -2- Rilevato che: 1. la [OSCURATO:SOCIETA] spa, denunciando violazione dell'art. 8 del d.lgs. 23/2011, ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo ha rigettato l'appello proposto da essa ricorrente avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Chieti reiettiva dell'originario ricorso contro l' avviso di accertamento relativo ad IMU per l'anno 2013 emesso dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] (CR) in riferimento ad alcuni immobili di cui la ricorrente era proprietaria, già oggetto di un contratto di leasing risolto dal 10 giugno 2012 e del quale l'utilizzatore, nel 2013, aveva mantenuto la detenzione; 2. il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 3. La ricorrente ha depositato memoria con la quale sostiene la illegittimità delle sanzioni irrogatele, in ragione della dedotta incertezza normativa (ex art. 8 d.lgs. 546/92), e della conformità alle indicazioni contenute nelle istruzioni ministeriali alla compilazione del modello di dichiarazione IMU (DM 30 ottobre 2012); considerato che: 1. la questione relativa all'individuazione del soggetto passivo dell'Imu per un bene immobile ancora detenuto dall'ex concessionario a seguito della risoluzione dl contratto di locazione finanziaria è stato oggetto di molteplici pronunce di questa Corte con le quali è stato affermato che "In base al disposto di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di "leasing", torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili "erga omnes", la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente" (così, tra molte conformi, Cass. sez. 6-5, ord. n.418 del 2021; v. altresì Cass. sez.5, ordinanza 22541 del 2021; Cass. sez. 6-5, ord. n.585 del 2021; Cass. sez. 5, sentenza 29973 del 2019; Cass. Sez. 5, sentenza n.25249 del 2019; Cass. 13793 del 2019). Si evidenzia che l'isolato precedente in senso contrario -Cass. Sez. 5, sentenza n.19166 del 17/07/2019 ("In tema di IMU, nel caso di immobile concesso in "leasing", soggetto passivo dell'imposta, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, è l'utilizzatore essendo a costui attribuiti in via esclusiva dal contratto i benefici, gli obblighi e gli oneri normalmente spettanti al proprietario del bene, e permanendo tale situazione invariata - in forza del principio di ultrattività del contratto - anche a seguito di risoluzione anticipata fino alla riconsegna dell'immobile")- è già stato criticato e superato dalle citate pronunce n.25249 e 29973 del 2019. In queste ultime è stato sottolineato che l'orientamento maggioritario è aderente alla lettera della legge -il legislatore ha ritenuto rilevante ai fini impositivi, non già la detenzione materiale del bene bensì l'esistenza di un titolo legittimante il possesso o la detenzione dell'utilizzatore-, è coerente con i principi di capacità contributiva e ragionevolezza (v., al riguardo, in particolare, punti 7 e 9 della motivazione della sentenza 29973/2019), ed è "anche maggiormente rispettoso delle esigenze di certezza dei rapporti giuridici e dei rapporti tributari, dovendo l'ente impositore fare riferimento a dati certi e conoscibili come la risoluzione del contratto" (sentenza 25249/2019). Alla luce di questi principi, da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi, il ricorso risulta essere infondato e va pertanto rigettato; 2. si ritiene opportuno evidenziare, quanto alla richiesta di annullamento delle sanzioni formulata nel penultimo e ultimo capoverso della pagina 19 e nell'incipit della pagina 20 del ricorso e su cui la ricorrente insiste nella memoria, che detta richiesta non esprime una censura contro la sentenza impugnata ma una tesi della ricorrente su questione su cui la CTR non si è pronunciata in coerenza con il fatto che detta richiesta avrebbe imposto un'apposita domanda del contribuente, formulata nei modi e nei termini processuali appropriati, fin dal primo grado di giudizio. 2.1 Costituisce infatti giurisprudenza consolidata il principio secondo cui: "In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme fiscali, il potere del giudice tributario di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni, per errore sulla norma tributaria, in caso di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo della stessa, presuppone una domanda del contribuente formulata nei modi e nei termini processuali appropriati, che non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello" (Cass. n. 15406/2021; conf. n. 14402/2016). 2.2. Pertanto l'accertamento della sussistenza della oggettiva incertezza dell'interpretazione normativa, ai fini della disapplicazione delle sanzioni, può essere operata solo in presenza di domanda del contribuente, la quale non può essere formulata per la prima volta in sede di appello o in sede di legittimità (cfr. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14402 del 14/07/2016 e, in passato, Cass. nn. 22890/2006; Cass. 25676 del 2008; Cass. 7502/2009; Cass. 8823 e 4031 del 2012; Cass. 24060 del 2014; Cass. 440 e 9335 del 2015). 2.3. Nella fattispecie tale richiesta non risulta sia stata proposta fin dal primo grado di giudizio. 2.4. Il caso che occupa è diverso da quello a cui la giurisprudenza si è interessata (Cass. 9531/2021) attinente alla qualificazione quale soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse della società esercente l'attività di organizzatore di scommesse nel territorio nazionale, senza concessione, per il tramite della ricevitoria, nella quale è intervenuta la Corte costituzionale (con la pronuncia del 23 gennaio 2018, n.27), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma 66, lettera b), della I. n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. In tale caso, l'annullabilità d'ufficio delle sanzioni di cui all'art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 472/1997, per le annualità precedenti al 2011, era giustificata, sussistendo, fino al momento della entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010, una condizione di obiettiva incertezza normativa. Situazione non sovrapponibile a quella in esame, non potendosi assimilare a una modifica legislativa e a una dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge d'imposta, la supposta equivoca indicazione delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione; 3. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente a rifondere al Comune di [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 2300,00, oltre spese forfetarie, accessori ed oltre C 200,00 per esborsi.b`d/U(tuiL auit lk k/AMek-^71 ,i$27kckS1k A)-(409.5.3 .--e O a t ttZa (su1/4,e gt