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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39035/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi primo e secondo risultano riproduttivi di censure già confutate con corretti riferimenti in fatto e diritto dalla Corte di appello che ha rilevato, confutando la dedotta esclusa responsabilità a cagione della prospettata provocazione, che la condotta fosse oppositiva e offensiva e rivolta al controllore della società di autotrasporti mentre era intento a controllare la regolarità dei titoli di viaggio dei passeggeri; che la motivazione, in quanto corretta e completa alla luce del pertinente rinvio alle dichiarazioni testimoniali della persona offesa ritenuta credibile e del collega impegnato nello stesso servizio, non è sindacabile in sede di legittimità, specie nella parte in cui è stata esclusa la sussistenza di condotta che travalicasse dai compiti istituzionali ex art. 393-bis cod. pen. ed è stato messo in risalto lo svolgimento della funzione all'atto della richiesta dei documenti; rilevato che anche il terzo motivo che deduce violazione di legge in merito all'omessa concessione delle attenuanti di cui all'art. 62, n. 2 e 5, cod. pen. sul presupposto di una lettura alternativa e riduttiva degli eventi adeguatamente smentita dalla Corte di appello, risulta riproduttivo di identica censura e generico nella parte in cui non prende in esame e confuta la esaustiva motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la differente e riduttiva ricostruzione prospettata in sede di gravame; ritenuto che stesso limite incontra il quarto motivo con cui si deduce violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sempre fondata su una lettura riduttiva delle emergenze processuali confutate dalla Corte di merito che ha preso in esame ed apprezzato la non scarsamente offensiva condotta protrattasi per un considerevole lasso di tempo e l'intensità del dolo, elementi che danno conto della congruità della pena - che si censura con il quinto motivo di ricorso - determinata appena al di sopra del minimo edittale con un esiguo aumento per la continuazione; osservato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data posteriore (il 6 dicembre 2022) alla pronunzia della sentenza di appello del 10 novembre 2022 (Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi primo e secondo risultano riproduttivi di censure già confutate con corretti riferimenti in fatto e diritto dalla Corte di appello che ha rilevato, confutando la dedotta esclusa responsabilità a cagione della prospettata provocazione, che la condotta fosse oppositiva e offensiva e rivolta al controllore della società di autotrasporti mentre era intento a controllare la regolarità dei titoli di viaggio dei passeggeri; che la motivazione, in quanto corretta e completa alla luce del pertinente rinvio alle dichiarazioni testimoniali della persona offesa ritenuta credibile e del collega impegnato nello stesso servizio, non è sindacabile in sede di legittimità, specie nella parte in cui è stata esclusa la sussistenza di condotta che travalicasse dai compiti istituzionali ex art. 393-bis cod. pen. ed è stato messo in risalto lo svolgimento della funzione all'atto della richiesta dei documenti; rilevato che anche il terzo motivo che deduce violazione di legge in merito all'omessa concessione delle attenuanti di cui all'art. 62, n. 2 e 5, cod. pen. sul presupposto di una lettura alternativa e riduttiva degli eventi adeguatamente smentita dalla Corte di appello, risulta riproduttivo di identica censura e generico nella parte in cui non prende in esame e confuta la esaustiva motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la differente e riduttiva ricostruzione prospettata in sede di gravame; ritenuto che stesso limite incontra il quarto motivo con cui si deduce violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sempre fondata su una lettura riduttiva delle emergenze processuali confutate dalla Corte di merito che ha preso in esame ed apprezzato la non scarsamente offensiva condotta protrattasi per un considerevole lasso di tempo e l'intensità del dolo, elementi che danno conto della congruità della pena - che si censura con il quinto motivo di ricorso - determinata appena al di sopra del minimo edittale con un esiguo aumento per la continuazione; osservato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data posteriore (il 6 dicembre 2022) alla pronunzia della sentenza di appello del 10 novembre 2022 (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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