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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 1982

Cassazione n. 51739/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' (CUI 01VOOXW) nato il 18/05/1982 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ut6il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo t, Vo \ LLL udi t6-il difensore 14t.,(': e..&...LL k..) (-,----- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Teramo appellata dall'imputato, ha dichiarato, con sentenza predibattimentale e senza la partecipazione delle parti, non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati a lui ascritti ai capi A) e B), per i quali vi era stata condanna, perché estinti per prescrizione.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso affidato a un unico motivo con cui deduce, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'errore in procedendo in cui sarebbe incorsa la Corte distrettuale per avere definito il processo in fase predibattimentale dichiarando la prescrizione dei reati senza citazione delle parti e con conseguente violazione del contraddittorio.

Rileva, richiamando la decisione della Corte costituzionale n. 111 del 2022, che la causa estintiva del reato avrebbe potuto essere pronunziata solo a seguito di rituale fissazione dell'udienza che gli avrebbe consentito, in ipotesi, anche di rinunciare alla prescrizione.

3. Il ricorso è fondato.

4. [OSCURATO:PERSONA].

U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809 e la successiva giurisprudenza di questa Corte regolatrice dopo aver affermato il principio secondo cui «Nel giudizio d'appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio» hanno, tuttavia, ritenuto che «nell'ipotesi di sentenza predibattimentale d'appello, pronunciata in violazione del contraddittorio, con la quale, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, è stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.». [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 111 del 2022, dopo aver ricordato il predetto orientamento, da considerarsi ormai «diritto vivente», ha ritenuto siffatta interpretazione in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. e ha dichiarato incostituzionale l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse a impugnare, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.

La Corte costituzionale è pervenuta a siffatta decisione sulla base essenzialmente di tali considerazioni: una decisione de plano nella questione di che trattasi si pone al di fuori di un «giusto processo» ex art. 111 Cost. e, pertanto, l'esigenza di ragionevole durata, sottesa alla disciplina dell'immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., è destinata a soccombere di fronte al principio che il processo si svolga nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, dinanzi a un giudice terzo; ai fini dell'accertamento della causa di estinzione del reato, il contraddittorio si appalesa necessario dovendosi considerare l'interesse dell'imputato, prosciolto per estinzione del reato, a sottoporre alla verifica giudiziale la mancata applicazione delle formule più ampiamente liberatorie; il dettato di cui all'art.469 cod. proc. pen., che, nel consentire al giudice di primo grado di definire il processo con sentenza adottata in camera di consiglio, prevede che detta sentenza venga resa «sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono», rende evidente che, pur in presenza di esigenze deflattive di dibattimenti superflui, in ogni caso è fatto salvo il diritto delle parti all'ascolto delle loro ragioni.

Si legge nella sentenza della Corte costituzionale che «La sostanziale soppressione di un grado di giudizio, conseguente alla forma predibattimentale della sentenza di appello, non soltanto non trova fondamento nel codice di rito, ma, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non più recuperabile nel giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito».

4.1. Tale decisione, così come ritenuto da Sez. 5, n. 44417 del 05/10/2022, Pepi, Rv. 283811, ha «rilevanza tranchant» in merito alla questione per cui è causa e, pertanto, alla luce di essa, questa Corte di legittimità (Sez. 5, "Pepi", cit.; Sez. 6, n. 25380 del 17/5/2023, Rudari, n.m.) ha condivisibilmente rivisto il precedente orientamento, affermando che «sussiste l'interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che, in fase predibattimentale e senza contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essersi estinto il reato per prescrizione».

5. Alla luce di tali principi, che il Collegio condivide e fa propri, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia al fine di consentire un nuovo giudizio nel contraddittorio delle parti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia.

Roma, 22 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA], Rosa ezzullo /14- CORTE D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' (CUI 01VOOXW) nato il 18/05/1982 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ut6il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo t, Vo \ LLL udi t6-il difensore 14t.,(': e..&...LL k..) (-,----- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Teramo appellata dall'imputato, ha dichiarato, con sentenza predibattimentale e senza la partecipazione delle parti, non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati a lui ascritti ai capi A) e B), per i quali vi era stata condanna, perché estinti per prescrizione. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso affidato a un unico motivo con cui deduce, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'errore in procedendo in cui sarebbe incorsa la Corte distrettuale per avere definito il processo in fase predibattimentale dichiarando la prescrizione dei reati senza citazione delle parti e con conseguente violazione del contraddittorio. Rileva, richiamando la decisione della Corte costituzionale n. 111 del 2022, che la causa estintiva del reato avrebbe potuto essere pronunziata solo a seguito di rituale fissazione dell'udienza che gli avrebbe consentito, in ipotesi, anche di rinunciare alla prescrizione. 3. Il ricorso è fondato. 4. [OSCURATO:PERSONA]. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809 e la successiva giurisprudenza di questa Corte regolatrice dopo aver affermato il principio secondo cui «Nel giudizio d'appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio» hanno, tuttavia, ritenuto che «nell'ipotesi di sentenza predibattimentale d'appello, pronunciata in violazione del contraddittorio, con la quale, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, è stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.». [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 111 del 2022, dopo aver ricordato il predetto orientamento, da considerarsi ormai «diritto vivente», ha ritenuto siffatta interpretazione in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. e ha dichiarato incostituzionale l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse a impugnare, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. La Corte costituzionale è pervenuta a siffatta decisione sulla base essenzialmente di tali considerazioni: una decisione de plano nella questione di che trattasi si pone al di fuori di un «giusto processo» ex art. 111 Cost. e, pertanto, l'esigenza di ragionevole durata, sottesa alla disciplina dell'immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., è destinata a soccombere di fronte al principio che il processo si svolga nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, dinanzi a un giudice terzo; ai fini dell'accertamento della causa di estinzione del reato, il contraddittorio si appalesa necessario dovendosi considerare l'interesse dell'imputato, prosciolto per estinzione del reato, a sottoporre alla verifica giudiziale la mancata applicazione delle formule più ampiamente liberatorie; il dettato di cui all'art.469 cod. proc. pen., che, nel consentire al giudice di primo grado di definire il processo con sentenza adottata in camera di consiglio, prevede che detta sentenza venga resa «sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono», rende evidente che, pur in presenza di esigenze deflattive di dibattimenti superflui, in ogni caso è fatto salvo il diritto delle parti all'ascolto delle loro ragioni. Si legge nella sentenza della Corte costituzionale che «La sostanziale soppressione di un grado di giudizio, conseguente alla forma predibattimentale della sentenza di appello, non soltanto non trova fondamento nel codice di rito, ma, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non più recuperabile nel giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito». 4.1. Tale decisione, così come ritenuto da Sez. 5, n. 44417 del 05/10/2022, Pepi, Rv. 283811, ha «rilevanza tranchant» in merito alla questione per cui è causa e, pertanto, alla luce di essa, questa Corte di legittimità (Sez. 5, "Pepi", cit.; Sez. 6, n. 25380 del 17/5/2023, Rudari, n.m.) ha condivisibilmente rivisto il precedente orientamento, affermando che «sussiste l'interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che, in fase predibattimentale e senza contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essersi estinto il reato per prescrizione». 5. Alla luce di tali principi, che il Collegio condivide e fa propri, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia al fine di consentire un nuovo giudizio nel contraddittorio delle parti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia. Roma, 22 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA], Rosa ezzullo /14- CORTE D
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