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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 23395/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 21-06-2023 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agosto, sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario in relazione alla sentenza n. 30192 del 21 giugno 2023, con cui la Quarta Sezione di questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione proposto nel suo interesse avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 15 luglio 2022, che, in parziale riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Roma del 29 aprile 2021, aveva rideterminato la pena a suo carico in anni 8 anni e 8 mesi di reclusione, con riferimento al reato di cui all'art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 e a vari episodi del reato satellite previsto dall'art. 73 del medesimo decreto.

2. Con l'unico motivo di doglianza, la difesa evidenzia che, con il ricorso per cassazione, era stata censurata la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, in base al rilievo secondo cui l'aggravante in esame può essere riconosciuta in capo agli affiliati, a condizione che emerga l'effettiva conoscenza, o quantomeno una concreta prevedibilità circa la disponibilità di armi da parte dell'associazione di cui i sodali fanno parte, mentre la Corte territoriale aveva a tal fine valorizzato il contenuto di alcune conversazioni ambientali cui [OSCURATO:PERSONA] era estraneo.

Ciò posto, nel giudizio di legittimità, il Procuratore generale aveva chiesto per [OSCURATO:PERSONA] l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in punto di sussistenza dell'aggravante ex art. 74, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990.

Tuttavia, la sentenza impugnata, pur dando atto del motivo di ricorso in esame, non lo avrebbe trattato, a differenza di quanto avvenuto nei confronti dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e e [OSCURATO:PERSONA], avendo anche la Corte di cassazione, al pari dei giudici di merito, omesso di spiegare per quale motivo e in che modo la disponibilità delle armi sarebbe stata conosciuta dal ricorrente, in assenza di sequenze dialogiche che coinvolgono [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alle armi.

Dunque, l'errore di fatto della Corte di cassazione sarebbe consistito nell'omettere di considerare la doglianza difensiva inerente la rappresentazione della conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] della qualificazione armata del sodalizio, a ciò aggiungendosi che la posizione di [OSCURATO:PERSONA] era identica a quella di [OSCURATO:PERSONA], anch'egli partecipe del sodalizio, per il quale correttamente la sentenza impugnata era stata annullata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Come si rileva dalla lettura unitaria della sentenza n. 30192 del 21 giugno 2023, la Quarta Sezione, a differenza di quanto dedotto nel ricorso, ha trattato la doglianza difensiva concernente la mancata esclusione dell'aggravante ex art. 74, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 ascritta al ricorrente [OSCURATO:PERSONA].Ed invero, dopo aver esposto a pagina 42 (§ 34.3) la doglianza difensiva concernente l'aggravante dell'associazione armata, oggetto del terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza della Quarta Sezione, a pag. 105, nel trattare i motivi del ricorrente (§ 34), ha premesso (§ 34.1) che "con riferimento ai primi tre motivi si richiamano le argomentazioni già svolte nei paragrafi dedicati alle questioni di carattere generale, 1.1., 1.9 e 1.4".

Ora, tra le questioni di carattere generale vi era appunto quello riguardante la configurabilità dell'aggravante dell'associazione armata ex art. 74, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990.

La trattazione del tema si rinviene alle pag. 54 e 55 della sentenza oggetto di ricorso (§ 1.4): dopo aver richiamato il principio secondo cui per la sussistenza dell'aggravante in esame non si richiede che la disponibilità di armi sia correlata agli scopi perseguiti dall'associazione criminosa, purché si tratti di armi che non siano di uso personale esclusivo dei partecipi che le detengono (Sez. 6, n. 15528 del 12/01/2021, Rv. 281212), la Quarta Sezione ha ricordato che la Corte di appello, nel valorizzare il rinvenimento di due pistole il 25 giugno 2018 nel box dove era contenuto lo stupefacente nella disponibilità di due elementi di spicco dell'associazione, ossia Curis e Tassone, aveva evidenziato che gli esponenti del sodalizio, tra cui [OSCURATO:PERSONA], promotore e capo del gruppo, avevano evocato in alcune conversazioni intercettate la disponibilità delle armi.

Ciò posto, la Quarta Sezione ha ritenuto non manifestamente illogica la deduzione della Corte territoriale, secondo cui l'aggravante dell'associazione armata doveva essere riconosciuta ai soggetti più strettamente legati a Fabietti da un rapporto fiduciario, valendo l'esistenza di tale legame a fondare la consapevolezza delle modalità operative del sodalizio, volte anche al recupero dei crediti attraverso spedizioni punitive cui partecipavano persone armate.

Viceversa, la sentenza oggetto di ricorso ritiene "ellittico" il ragionamento dei giudici di merito nella misura in cui affermano che della disponibilità delle armi erano a conoscenza alcuni sodali, in assenza di alcuna distinzione tra loro e in mancanza di uno specifico richiamo a "sequenze dialogiche" significative.

A tale premessa si saldano le considerazioni svolte dalla Quarta Sezione a pag. 107 (§ 34.2), laddove, nel soffermarsi sui motivi in punto di responsabilità sollevate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si sottolinea che i giudici di merito "hanno argomentato la partecipazione e la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione criminale in piena coerenza con i principi più volte ribaditi da questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 30233 del 15/01/2006, Rv. 267991 e Sez. 2, n. 11957 del 27/01/2023, Rv. 284445)".

Tra le argomentazioni recepite dai giudici di merito, vi è in particolare quella secondo cui [OSCURATO:PERSONA], coinvolto in cinque reati-scopo, godeva della fiducia dei vertici dell'associazione, avendo instaurato un collaudato rapporto debito-credito con [OSCURATO:PERSONA], ossia con il capo del sodalizio, come desumibile da diversi elementi probatori indicati nella richiamata pagina 107.

2. Ne consegue che, rispetto alla richiesta finalizzata all 'esclusione dell'aggravante ex art. 74, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non si registra alcuna omessa risposta da parte della Quarta Sezione, posto che la conferma della legittimità della valutazione compiuta al riguardo dalla Corte di appello si ricava chiaramente dalla correlazione logica tra la premessa generale (l 'aggravante in esame va riconosciuta agli uomini più vicini a [OSCURATO:PERSONA], promotore dell'associazione) e la successiva considerazione, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] è risultato essere un sodale in stretti rapporti con [OSCURATO:PERSONA].

Né si ravvisano incoerenze rispetto alle valutazioni operate in ordine alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti vi è stato invece annullamento con rinvio, posto che il passaggio argomentativo sul punto (pag. 68 della sentenza impugnata, § 2), risulta coerente con la premessa valutativa indicata nel § 1.4 circa i presupposti del riconoscimento dell 'aggravante de qua.

3. In assenza di alcun errore percettivo da parte della Quarta Sezione, che non ha mancato di dare risposta alla doglianza difensiva, il ricorso straordinario proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere quindi rigettato, con onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 21-06-2023 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agosto, sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario in relazione alla sentenza n. 30192 del 21 giugno 2023, con cui la Quarta Sezione di questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione proposto nel suo interesse avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 15 luglio 2022, che, in parziale riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Roma del 29 aprile 2021, aveva rideterminato la pena a suo carico in anni 8 anni e 8 mesi di reclusione, con riferimento al reato di cui all'art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 e a vari episodi del reato satellite previsto dall'art. 73 del medesimo decreto. 2. Con l'unico motivo di doglianza, la difesa evidenzia che, con il ricorso per cassazione, era stata censurata la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, in base al rilievo secondo cui l'aggravante in esame può essere riconosciuta in capo agli affiliati, a condizione che emerga l'effettiva conoscenza, o quantomeno una concreta prevedibilità circa la disponibilità di armi da parte dell'associazione di cui i sodali fanno parte, mentre la Corte territoriale aveva a tal fine valorizzato il contenuto di alcune conversazioni ambientali cui [OSCURATO:PERSONA] era estraneo. Ciò posto, nel giudizio di legittimità, il Procuratore generale aveva chiesto per [OSCURATO:PERSONA] l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in punto di sussistenza dell'aggravante ex art. 74, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990. Tuttavia, la sentenza impugnata, pur dando atto del motivo di ricorso in esame, non lo avrebbe trattato, a differenza di quanto avvenuto nei confronti dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e e [OSCURATO:PERSONA], avendo anche la Corte di cassazione, al pari dei giudici di merito, omesso di spiegare per quale motivo e in che modo la disponibilità delle armi sarebbe stata conosciuta dal ricorrente, in assenza di sequenze dialogiche che coinvolgono [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alle armi. Dunque, l'errore di fatto della Corte di cassazione sarebbe consistito nell'omettere di considerare la doglianza difensiva inerente la rappresentazione della conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] della qualificazione armata del sodalizio, a ciò aggiungendosi che la posizione di [OSCURATO:PERSONA] era identica a quella di [OSCURATO:PERSONA], anch'egli partecipe del sodalizio, per il quale correttamente la sentenza impugnata era stata annullata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Come si rileva dalla lettura unitaria della sentenza n. 30192 del 21 giugno 2023, la Quarta Sezione, a differenza di quanto dedotto nel ricorso, ha trattato la doglianza difensiva concernente la mancata esclusione dell'aggravante ex art. 74, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 ascritta al ricorrente [OSCURATO:PERSONA].Ed invero, dopo aver esposto a pagina 42 (§ 34.3) la doglianza difensiva concernente l'aggravante dell'associazione armata, oggetto del terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza della Quarta Sezione, a pag. 105, nel trattare i motivi del ricorrente (§ 34), ha premesso (§ 34.1) che "con riferimento ai primi tre motivi si richiamano le argomentazioni già svolte nei paragrafi dedicati alle questioni di carattere generale, 1.1., 1.9 e 1.4". Ora, tra le questioni di carattere generale vi era appunto quello riguardante la configurabilità dell'aggravante dell'associazione armata ex art. 74, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990. La trattazione del tema si rinviene alle pag. 54 e 55 della sentenza oggetto di ricorso (§ 1.4): dopo aver richiamato il principio secondo cui per la sussistenza dell'aggravante in esame non si richiede che la disponibilità di armi sia correlata agli scopi perseguiti dall'associazione criminosa, purché si tratti di armi che non siano di uso personale esclusivo dei partecipi che le detengono (Sez. 6, n. 15528 del 12/01/2021, Rv. 281212), la Quarta Sezione ha ricordato che la Corte di appello, nel valorizzare il rinvenimento di due pistole il 25 giugno 2018 nel box dove era contenuto lo stupefacente nella disponibilità di due elementi di spicco dell'associazione, ossia Curis e Tassone, aveva evidenziato che gli esponenti del sodalizio, tra cui [OSCURATO:PERSONA], promotore e capo del gruppo, avevano evocato in alcune conversazioni intercettate la disponibilità delle armi. Ciò posto, la Quarta Sezione ha ritenuto non manifestamente illogica la deduzione della Corte territoriale, secondo cui l'aggravante dell'associazione armata doveva essere riconosciuta ai soggetti più strettamente legati a Fabietti da un rapporto fiduciario, valendo l'esistenza di tale legame a fondare la consapevolezza delle modalità operative del sodalizio, volte anche al recupero dei crediti attraverso spedizioni punitive cui partecipavano persone armate. Viceversa, la sentenza oggetto di ricorso ritiene "ellittico" il ragionamento dei giudici di merito nella misura in cui affermano che della disponibilità delle armi erano a conoscenza alcuni sodali, in assenza di alcuna distinzione tra loro e in mancanza di uno specifico richiamo a "sequenze dialogiche" significative. A tale premessa si saldano le considerazioni svolte dalla Quarta Sezione a pag. 107 (§ 34.2), laddove, nel soffermarsi sui motivi in punto di responsabilità sollevate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si sottolinea che i giudici di merito "hanno argomentato la partecipazione e la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione criminale in piena coerenza con i principi più volte ribaditi da questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 30233 del 15/01/2006, Rv. 267991 e Sez. 2, n. 11957 del 27/01/2023, Rv. 284445)". Tra le argomentazioni recepite dai giudici di merito, vi è in particolare quella secondo cui [OSCURATO:PERSONA], coinvolto in cinque reati-scopo, godeva della fiducia dei vertici dell'associazione, avendo instaurato un collaudato rapporto debito-credito con [OSCURATO:PERSONA], ossia con il capo del sodalizio, come desumibile da diversi elementi probatori indicati nella richiamata pagina 107. 2. Ne consegue che, rispetto alla richiesta finalizzata all 'esclusione dell'aggravante ex art. 74, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non si registra alcuna omessa risposta da parte della Quarta Sezione, posto che la conferma della legittimità della valutazione compiuta al riguardo dalla Corte di appello si ricava chiaramente dalla correlazione logica tra la premessa generale (l 'aggravante in esame va riconosciuta agli uomini più vicini a [OSCURATO:PERSONA], promotore dell'associazione) e la successiva considerazione, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] è risultato essere un sodale in stretti rapporti con [OSCURATO:PERSONA]. Né si ravvisano incoerenze rispetto alle valutazioni operate in ordine alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti vi è stato invece annullamento con rinvio, posto che il passaggio argomentativo sul punto (pag. 68 della sentenza impugnata, § 2), risulta coerente con la premessa valutativa indicata nel § 1.4 circa i presupposti del riconoscimento dell 'aggravante de qua. 3. In assenza di alcun errore percettivo da parte della Quarta Sezione, che non ha mancato di dare risposta alla doglianza difensiva, il ricorso straordinario proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere quindi rigettato, con onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso
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