CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 giugno 2022
Cassazione n. 36940/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] .,,Te(2s) DEa.t) OCO'gib A G/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha concluso per l'annullamento con o senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 24 febbraio 2021 il Magistrato di sorveglianza di Cuneo accoglieva il reclamo presentato, ex art. 35-bis L. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto nella Casa circondariale di Cuneo al regime speciale di cui all'art. 41- bis Ord. pen., avente ad oggetto la previsione di fasce orarie predeterminate in cui, ai detenuti sottoposti al predetto regime penitenziario, era consentito cucinare e, per l'effetto, disponeva che la Direzione di quell'Istituto consentisse al reclamante di cucinare cibi senza alcuna previsione di fasce orarie. Con successiva ordinanza in data 21 aprile 2021, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo proposto dall'Amministrazione penitenziaria avverso la predetta ordinanza, ribadendo come l'indicazione di fasce orarie per la cottura dei cibi per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., non contemplata per i detenuti comuni, costituisse una deroga ingiustificata all'ordinario regime carcerario in quanto estranea alle finalità proprie del regime differenziato e, dunque, dalla valenza meramente e ulteriormente afflittiva. Le disposizioni di servizio censurate, che limitavano solo per i detenuti in regime differenziato la possibilità di cuocere cibi esclusivamente in determinate fasce orarie, in assenza di valide motivazioni da parte dell'Amministrazione in merito alle restrizioni apportate, configuravano un'ingiustificata disparità di trattamento, ciò tanto più in assenza di ragioni di sicurezza, risultando che i detenuti in regime differenziato avessero comunque la disponibilità del materiale per la cottura dei cibi per un più ampio arco temporale. 2. Ricorre per cassazione il Ministro della Giustizia, per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, deducendo un unico, articolato motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 35 -bis, 41-bis, art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., rilevando, preliminarmente, l'insussistenza dei presupposti per il reclamo giurisdizionale, non ricorrendo alcuna inosservanza, da parte dell'Amministrazione, di disposizioni dell'ordinamento penitenziario o del relativo regolamento di attuazione, né un grave pregiudizio all'esercizio di un diritto del detenuto. Invero, quanto all'obbligo di cucinare in determinate fasce orarie, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che la relativa regolamentazione da parte dell'Amministrazione penitenziaria inciderebbe sulla modalità di esercizio in concreto del diritto, il quale sarebbe, comunque, suscettibile di ampia fruizione, in una logica di ragionevole bilanciamento tra le differenti esigenze in rilievo che connotano la vita in comune all'interno di un carcere (cita Sez. 1, n. 8560 del 17/12/2019, dep. 2020, Attanasio, non massimata). Inoltre, nel merito, si evidenzia che il differente regime previsto per i detenuti sottoposti all'art. 41-bis Ord. pen. si giustifica sulla scorta della diversa organizzazione dei circuiti di media e massima sicurezza, legata al maggiore numero dei detenuti presenti in ogni cella e alle maggiori offerte trattamentali per il primo dei due circuiti. Pertanto, la decisione impugnata valicherebbe il limite imposto all'intervento giurisdizionale, che potrebbe esercitarsi solo laddove vi fosse una violazione di legge da parte dell'Amministrazione e solo nel limite di ristabilire la piena applicazione della normativa primaria. 3. In data 20 maggio è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte che ha chiesto l'annullamento, con ovvero senza rinvio, dell'ordinanza impugnata. 4. La difesa ha depositato, in data 13 giugno 2022, memoria con la quale, nel richiamare che i principi espressi dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 186/2018, ha posto in rilievo l'esigenza di garantire che i detenuti in regime differenziato siano, sotto il profilo del diritto alla cottura di cibi, assimilati in tutto ai detenuti delle sezioni comuni e ha rimarcato come la diversa disciplina prevista per i detenuti in regime differenziato, in assenza di obiettive esigenze di ordine e di sicurezza, risulterebbe incongrua e discriminatoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. E' principio affermato in sede di legittimità (Cass. Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Gallo, Rv. 280532; Sez. 1, n. 21120 del 15/02/2021, Gatto, non mass.; Sez. 1, n. 8560 del 17/12/2019, dep. 2020, Attanasio, non mass.) che la posizione giuridica soggettiva relativa all'ambito di accesso del detenuto all'attività di cottura dei cibi e all'acquisto di generi alimentari, anche in sopravvitto, rientri nell'esplicazione del suo diritto di alimentarsi: le relative facoltà, infatti, costituiscono aspetti aventi immediato riflesso su quel diritto del detenuto, il cui esercizio rileva per preservare, pure sotto tale profilo, la propria salute; fermo restando che eventuali, irragionevoli limitazioni sul piano trattamentale, risolvendosi in un supplemento d'ingiustificata afflittività, sono comunque destinate a connotarsi in termini di contrarietà al senso di umanità, come riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2018. Nondimeno, costituisce ormai ius receptum, che dalla condizione detentiva non possano non derivare limitazioni anche significative alla sfera dei diritti soggettivi dei ristretti, assunte a partire dall'adozione di provvedimenti organizzativi dell'Amministrazione penitenziaria volti a disciplinare la vita degli istituti garantendo l'ordine e di sicurezza interna e, con essi, l'irrinunciabile principio del trattamento rieducativo; misure che, ove adottate nel rispetto dei fondamentali canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sulla originaria posizione soggettiva, degradandola a mero interesse legittimo. Pertanto, deve condividersi il rilievo dell'Amministrazione ricorrente secondo cui la regolamentazione degli orari relativi alla cottura dei cibi incide essenzialmente sulle modalità di esercizio del diritto, affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne, in una logica di ragionevole bilanciamento tra le differenti esigenze in rilievo, che connotano la vita in comune. Dunque, proprio perché, alla base, è possibile configurare un'originaria situazione di diritto soggettivo, è possibile, per il detenuto, investire, attraverso lo strumento del reclamo giurisdizionale, il magistrato di sorveglianza il cui sindacato, circoscritto al solo profilo dei vizi di legittimità dell'atto amministrativo, deve ritenersi estensibile - vertendosi in materia di diritti fondamentali - anche al piano della ragionevolezza e della proporzione della scelta dell'Amministrazione, senza tuttavia sconfinare nel merito, rimesso esclusivamente alla valutazione dell'Amministrazione penitenziaria stessa. La giurisprudenza di legittimità citata ha, poi, integrato tali considerazioni con un'ulteriore precisazione: se è vero che l'Amministrazione penitenziaria può legittimamente disciplinare le modalità orarie di esercizio dell'attività di cottura dei cibi all'interno delle camere di detenzione, è altrettanto innegabile che occorre evitare che si crei, tra i detenuti comuni e quelli sottoposti al regime detentivo di cui all'art. 41 -bis, ord. pen., un'ingiustificata differenziazione del regime penitenziario tale da assumere, in concreto, un carattere sostanzialmente vessatorio per questi ultimi. 3. In tale cornice, venendo al caso che ci occupa, è incontestato che la previsione di fasce orarie è stata circoscritta, all'interno dell'Istituto penitenziario, ai soli detenuti sottoposti al regime differenziato e non anche ai detenuti appartenenti agli altri circuiti. Il Tribunale di sorveglianza, tuttavia, ha limitato il proprio scrutinio all'assenza di ragioni di sicurezza che possano spiegare la diversità delle disposizioni impartite, ma non ha fornito adeguate ragioni per le quali la definizione delle fasce orarie nel corso delle quali è consentito cucinare ai detenuti assoggettati al regime differenziato, avrebbe costituito una scelta esorbitante dal ragionevole contemperamento tra il riconoscimento della possibilità di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di facile e rapido approntamento nella camere detentiva, ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000 (all'esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 186 del 2018), e le ulteriori, evidenti, esigenze di organizzazione interna degli istituti penitenziari. Non è stato cioè chiarito, per esplicito e all'esito di un'analisi specifica, se la previsione di fasce orarie stabilita, nell'istituto stesso, solo per i detenuti assoggettati al regime differenziato fosse in concreto esorbitante dall'esercizio del potere organizzatorio da parte dell'Amministrazione penitenziaria, in quanto del tutto avulso dal perseguimento delle esigenze connotanti il regime differenziato stesso, tale da comportare una diversificazione di disciplina priva di giustificazioni e, in tal caso, avente carattere irragionevole, perché discriminatorio. 4. Per tali ragioni, deve pervenirsi all'annullamento del provvedimento impugnato, rinviando al Tribunale per nuovo giudizio, libero negli esiti, ma ossequiante dei principi tracciati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo gi