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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 aprile 2022

Cassazione n. 46122/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI MARSALAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MARSALAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Franca [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza resa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Marsala ha disposto la separazione del processo promosso con il rito direttissimo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe e PIZZO Giuseppe, limitatamente ai reati di cui ai capi 2) e 3) della imputazione [rispettivamente, danneggiamento e possesso ingiustificato di strumenti atti a aprire o forzare serrature, aggravati dall'art. 61 n. 2, cod. pen., in relazione al tentativo di furto di cui al capo 1) della rubrica], ai sensi degli artt. 449 e 452, comma 1, cod. proc. pen., per difetto cioè delle condizioni per procedere con le forme del giudizio direttissimo, con restituzione degli atti al pubblico ministero.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il pubblico ministero, deducendone la abnormità strutturale, per avere il giudicante esercitato un potere pur riconosciutogli dall'ordinamento processuale, ma al di fuori dei casi consentiti, atteso che la irrituale instaurazione del giudizio direttissimo determina una nullità relativa, non eccepita dagli imputati e, quindi, sanata.

Sotto altro profilo, il ricorrente rileva che il provvedimento censurato avrebbe determinato anche la indebita regressione del procedimento, in contrasto con il principio di irretrattabilità dell'azione penale e con quello che non consente di ripetere atti già validamente e utilmente compiuti.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Franca [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con ogni conseguente statuizione.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Nel concetto di abnormità dell'atto processuale elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza di questa Corte, viene in rilievo tanto il suo carattere strutturale, allorché esso, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale (sez. 2 n. 29382 del 16/5/2014, Rv. 259830; n. 2484 del 21/10/2014, dep. 2015, Rv. 262275); quanto il profilo funzionale, nel senso che il vizio viene ravvisato quando l'atto, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, ovvero quando esso provochi indebite regressioni del procedimento, ponendosi in tal caso anche in contrasto con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., comma 2 (in motivazione, sez. 6 n. 2325 del 8/1/2014, Rv. 258252; Sez.

U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battiste/la, Rv. 238240).

3. Nel caso all'esame, si tratta dunque di valutare la dedotta abnormità dell'ordinanza con la quale il giudice ha disposto la separazione del procedimento per due reati per i quali ha ritenuto la insussistenza delle condizioni per procedere con il rito direttissimo, insussistenza non contestata da parte ricorrente che, anzi, afferma che la nullità prodottasi non è stata eccepita dall'imputato e il giudice non avrebbe potuto rilevarla d'ufficio.

Orbene, muovendo proprio dalla natura della nullità derivante dalla irregolare instaurazione del rito direttissimo, deve intanto osservarsi che, nella specie, i reati per i quali il giudice ha ritenuto la insussistenza delle condizioni per procedere con le forme del rito direttissimo sono connessi al tentativo di furto aggravato per il quale i due imputati sono stati arrestati in flagranza (cfr. imputazione riportata nell'atto di ricorso).

La regola, in tali casi, è che si proceda separatamente salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini e se la riunione è indispensabile prevale in ogni caso il rito ordinario (art. 449, comma 6, cod. proc. pen.).

La conseguenza della irregolare instaurazione del rito speciale in esame, poi, è disciplinata dall'art. 452, comma 1, cod. proc. pen., a mente del quale il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.

Proprio da tale norma la giurisprudenza di legittimità ha preso le mosse per affermare che l'irrituale instaurazione del giudizio direttissimo determina una nullità relativa, che, ai sensi dell'art. 452, comma primo, cod. proc. pen., deve essere eccepita nel giudizio di primo grado ed eventualmente riproposta in sede di impugnazione (sez. 5, n. 26818 del 10/3/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267891, in cui la Corte ha rigettato il motivo di ricorso constatando la mancata eccezione di parte e, anzi, il consenso prestato dal difensore alla trattazione congiunta anche dei reati per i quali non vi erano i presupposti per il rito direttissimo, affermando, in motivazione, che la nullità relativa prodottasi viene eliminata, per l'appunto, a norma dell'art. 452, comma 1, cit.; sez. 3, n. 29880 del 15/12/2017, dep. 2018, Ndiaye, Rv. 273754).

4. Da quanto precede si ricava che l'ordinanza è stata erroneamente adottata, avendo il giudice rilevato d'ufficio la irregolare instaurazione del rito che solo la parte poteva eccepire.

Ma da ciò non deriva l'abnormità dedotta dal ricorrente.

Da un punto di vista strutturale, infatti, l'ordinanza censurata è prevista dall'ordinamento processuale (come riconosce, del resto, lo stesso ricorrente) e non può accogliersi la tesi per la quale la abnormità strutturale deriverebbe dall'avere il giudice rilevato d'ufficio una nullità rilevabile solo su eccezione di parte, atteso che l'atto, della cui abnormità si tratta, è rappresentato soltanto dalla separazione del processo per i due reati per i quali non sussistono le condizioni per procedere con le forme del rito direttisimo e dalla restituzione degli atti al pubblico ministero.

Ma l'ordinanza censurata non può considerarsi neppure funzionalmente abnorme.

Il diritto vivente, infatti, ha già chiarito che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento - rilevata l'invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis, cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita - dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso (Sez.

U, n. 25957 del 26/3/2009, Toni, RV. 243590).

In linea di continuità con tali principi, peraltro, anche più di recente si è esclusa l'abnormità del provvedimento con il quale il tribunale, rilevata la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione a giudizio rispetto ad alcuni dei coimputati, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero anche per coloro nei cui confronti detta nullità non è ravvisabile sul presupposto della connessione esistente tra le condotte di tutti, atteso che detto provvedimento, per quanto illegittimo, costituisce comunque espressione di un potere riconosciuto al giudice dall'ordimento, né produce un'indebita stasi del procedimento, potendo il pubblico ministero procedere di nuovo all'esercizio dell'azione penale (sez. 2, n. 28302 del 25/6/2021, Amore, Rv. 281798).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Deciso il 30 novembre 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI MARSALAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MARSALAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Franca [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza resa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Marsala ha disposto la separazione del processo promosso con il rito direttissimo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe e PIZZO Giuseppe, limitatamente ai reati di cui ai capi 2) e 3) della imputazione [rispettivamente, danneggiamento e possesso ingiustificato di strumenti atti a aprire o forzare serrature, aggravati dall'art. 61 n. 2, cod. pen., in relazione al tentativo di furto di cui al capo 1) della rubrica], ai sensi degli artt. 449 e 452, comma 1, cod. proc. pen., per difetto cioè delle condizioni per procedere con le forme del giudizio direttissimo, con restituzione degli atti al pubblico ministero. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il pubblico ministero, deducendone la abnormità strutturale, per avere il giudicante esercitato un potere pur riconosciutogli dall'ordinamento processuale, ma al di fuori dei casi consentiti, atteso che la irrituale instaurazione del giudizio direttissimo determina una nullità relativa, non eccepita dagli imputati e, quindi, sanata. Sotto altro profilo, il ricorrente rileva che il provvedimento censurato avrebbe determinato anche la indebita regressione del procedimento, in contrasto con il principio di irretrattabilità dell'azione penale e con quello che non consente di ripetere atti già validamente e utilmente compiuti. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Franca [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con ogni conseguente statuizione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Nel concetto di abnormità dell'atto processuale elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza di questa Corte, viene in rilievo tanto il suo carattere strutturale, allorché esso, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale (sez. 2 n. 29382 del 16/5/2014, Rv. 259830; n. 2484 del 21/10/2014, dep. 2015, Rv. 262275); quanto il profilo funzionale, nel senso che il vizio viene ravvisato quando l'atto, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, ovvero quando esso provochi indebite regressioni del procedimento, ponendosi in tal caso anche in contrasto con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., comma 2 (in motivazione, sez. 6 n. 2325 del 8/1/2014, Rv. 258252; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battiste/la, Rv. 238240). 3. Nel caso all'esame, si tratta dunque di valutare la dedotta abnormità dell'ordinanza con la quale il giudice ha disposto la separazione del procedimento per due reati per i quali ha ritenuto la insussistenza delle condizioni per procedere con il rito direttissimo, insussistenza non contestata da parte ricorrente che, anzi, afferma che la nullità prodottasi non è stata eccepita dall'imputato e il giudice non avrebbe potuto rilevarla d'ufficio. Orbene, muovendo proprio dalla natura della nullità derivante dalla irregolare instaurazione del rito direttissimo, deve intanto osservarsi che, nella specie, i reati per i quali il giudice ha ritenuto la insussistenza delle condizioni per procedere con le forme del rito direttissimo sono connessi al tentativo di furto aggravato per il quale i due imputati sono stati arrestati in flagranza (cfr. imputazione riportata nell'atto di ricorso). La regola, in tali casi, è che si proceda separatamente salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini e se la riunione è indispensabile prevale in ogni caso il rito ordinario (art. 449, comma 6, cod. proc. pen.). La conseguenza della irregolare instaurazione del rito speciale in esame, poi, è disciplinata dall'art. 452, comma 1, cod. proc. pen., a mente del quale il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero. Proprio da tale norma la giurisprudenza di legittimità ha preso le mosse per affermare che l'irrituale instaurazione del giudizio direttissimo determina una nullità relativa, che, ai sensi dell'art. 452, comma primo, cod. proc. pen., deve essere eccepita nel giudizio di primo grado ed eventualmente riproposta in sede di impugnazione (sez. 5, n. 26818 del 10/3/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267891, in cui la Corte ha rigettato il motivo di ricorso constatando la mancata eccezione di parte e, anzi, il consenso prestato dal difensore alla trattazione congiunta anche dei reati per i quali non vi erano i presupposti per il rito direttissimo, affermando, in motivazione, che la nullità relativa prodottasi viene eliminata, per l'appunto, a norma dell'art. 452, comma 1, cit.; sez. 3, n. 29880 del 15/12/2017, dep. 2018, Ndiaye, Rv. 273754). 4. Da quanto precede si ricava che l'ordinanza è stata erroneamente adottata, avendo il giudice rilevato d'ufficio la irregolare instaurazione del rito che solo la parte poteva eccepire. Ma da ciò non deriva l'abnormità dedotta dal ricorrente. Da un punto di vista strutturale, infatti, l'ordinanza censurata è prevista dall'ordinamento processuale (come riconosce, del resto, lo stesso ricorrente) e non può accogliersi la tesi per la quale la abnormità strutturale deriverebbe dall'avere il giudice rilevato d'ufficio una nullità rilevabile solo su eccezione di parte, atteso che l'atto, della cui abnormità si tratta, è rappresentato soltanto dalla separazione del processo per i due reati per i quali non sussistono le condizioni per procedere con le forme del rito direttisimo e dalla restituzione degli atti al pubblico ministero. Ma l'ordinanza censurata non può considerarsi neppure funzionalmente abnorme. Il diritto vivente, infatti, ha già chiarito che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento - rilevata l'invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis, cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita - dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso (Sez. U, n. 25957 del 26/3/2009, Toni, RV. 243590). In linea di continuità con tali principi, peraltro, anche più di recente si è esclusa l'abnormità del provvedimento con il quale il tribunale, rilevata la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione a giudizio rispetto ad alcuni dei coimputati, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero anche per coloro nei cui confronti detta nullità non è ravvisabile sul presupposto della connessione esistente tra le condotte di tutti, atteso che detto provvedimento, per quanto illegittimo, costituisce comunque espressione di un potere riconosciuto al giudice dall'ordimento, né produce un'indebita stasi del procedimento, potendo il pubblico ministero procedere di nuovo all'esercizio dell'azione penale (sez. 2, n. 28302 del 25/6/2021, Amore, Rv. 281798). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Deciso il 30 novembre 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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