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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 22828/2026

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ola Emilio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],avverso la sentenza del 13/11/2025 del Tribunale di Brescia,Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, haconcluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Brescia riteneva accertata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] speciale prevista dall’art. 648, comma 4, cod. pen. ritenendo che larestituzione della bicicletta alla persona offesa, avvenuta ad opera della PoliziaGiudiziaria, avesse limitato il danno inflitto alla persona che aveva patito il furtorendendolo di minima entità.2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratoregenerale presso la Corte di appello di Brescia che deduceva che il riconoscimentodell'attenuante prevista dall'art. 648, comma 4, cod. pen. fosse illegittimo tenutoconto (a) che un appartenente alla [OSCURATO:PERSONA] aveva stimato il valoredella e-bike in euro 1099,00, (b) che la restituzione del mezzo ad opera dellaPolizia [OSCURATO:PERSONA] non potesse influire sulla valutazione della levità dellaricettazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato nei termini che si seguito si specificheranno.1.1.

In via preliminare il Collegio riafferma che in tema di ricettazione, il“valore del bene” è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini dellavalutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel sensoche, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa; solo se èaccertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, per valutare lasussistenza dell’attenuante devono essere analizzati gli ulteriori parametriindicati dall'art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto ed a quellosoggettivo della capacità a delinquere dell'agente (tra le altre: Sez. 2, n. 29346del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 – 01; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013,Brunetti, Rv. 258118).1.2.

Nel caso in esame il provvedimento impugnato non risulta coerente contali indicazioni ermeneutiche.La “levità” della ricettazione è stata infatti ritenuta esclusivamente sulla basedella circostanza che la e-bike fosse stata restituita all’offeso dalla PoliziaGiudiziaria, dunque sulla base dalla esiguità del “danno” complessivamentesubito; tuttavia, non è stata effettuata alcuna valutazione circa la consistenzaeconomica del bene ricettato, accertamento che, secondo la condivisagiurisprudenza sopra richiamata, deve essere effettuato in via preliminare econdiziona l'accesso alla successiva analisi dei parametri previsti dall'art. 133cod. pen. tra i quali si rinviene l’entità del danno patito dall’offeso (indicato aln. 2) dell’art. 133 cod. pen.).Si riafferma dunque che, al fine di ritenere la sussistenza dell’attenuanteprevista dall’art. 648, comma 4, occorre in via preliminare valutare laconsistenza economica del bene ricettato; solo se si ritiene che essa sia lievepossono essere presi in considerazione i parametri previsti dall’art. 133 cod. pen.(in ipotesi ostativi al riconoscimento dell’attenuante).

Ciò implica chel’attenuante non possa essere “immediatamente” riconosciuta sulla base dellavalutazione della levità del “danno” conseguente alla eventuale restituzione delbene (peraltro, nel caso in esame avvenuta ad opera non dell’autore del reatoma della [OSCURATO:PERSONA]).1.3.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamentealla valutazione della sussistenza dell’attenuante prevista dall’art. 648, comma 4,cod. pen. che dovrà essere oggetto di nuovo giudizio.

Per il resto il Collegioritiene che l’affermazione di responsabilità debba considerarsi irrevocabile.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all'attenuante prevista dall'art.648, comma 4, c.p. con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale diBrescia, in diversa persona.

Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.Così deciso, il giorno 4 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ola Emilio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],avverso la sentenza del 13/11/2025 del Tribunale di Brescia,Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, haconcluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Brescia riteneva accertata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] speciale prevista dall’art. 648, comma 4, cod. pen. ritenendo che larestituzione della bicicletta alla persona offesa, avvenuta ad opera della PoliziaGiudiziaria, avesse limitato il danno inflitto alla persona che aveva patito il furtorendendolo di minima entità.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratoregenerale presso la Corte di appello di Brescia che deduceva che il riconoscimentodell'attenuante prevista dall'art. 648, comma 4, cod. pen. fosse illegittimo tenutoconto (a) che un appartenente alla [OSCURATO:PERSONA] aveva stimato il valoredella e-bike in euro 1099,00, (b) che la restituzione del mezzo ad opera dellaPolizia [OSCURATO:PERSONA] non potesse influire sulla valutazione della levità dellaricettazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato nei termini che si seguito si specificheranno.1.1. In via preliminare il Collegio riafferma che in tema di ricettazione, il“valore del bene” è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini dellavalutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel sensoche, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa; solo se èaccertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, per valutare lasussistenza dell’attenuante devono essere analizzati gli ulteriori parametriindicati dall'art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto ed a quellosoggettivo della capacità a delinquere dell'agente (tra le altre: Sez. 2, n. 29346del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 – 01; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013,Brunetti, Rv. 258118).1.2. Nel caso in esame il provvedimento impugnato non risulta coerente contali indicazioni ermeneutiche.La “levità” della ricettazione è stata infatti ritenuta esclusivamente sulla basedella circostanza che la e-bike fosse stata restituita all’offeso dalla PoliziaGiudiziaria, dunque sulla base dalla esiguità del “danno” complessivamentesubito; tuttavia, non è stata effettuata alcuna valutazione circa la consistenzaeconomica del bene ricettato, accertamento che, secondo la condivisagiurisprudenza sopra richiamata, deve essere effettuato in via preliminare econdiziona l'accesso alla successiva analisi dei parametri previsti dall'art. 133cod. pen. tra i quali si rinviene l’entità del danno patito dall’offeso (indicato aln. 2) dell’art. 133 cod. pen.).Si riafferma dunque che, al fine di ritenere la sussistenza dell’attenuanteprevista dall’art. 648, comma 4, occorre in via preliminare valutare laconsistenza economica del bene ricettato; solo se si ritiene che essa sia lievepossono essere presi in considerazione i parametri previsti dall’art. 133 cod. pen.(in ipotesi ostativi al riconoscimento dell’attenuante). Ciò implica chel’attenuante non possa essere “immediatamente” riconosciuta sulla base dellavalutazione della levità del “danno” conseguente alla eventuale restituzione delbene (peraltro, nel caso in esame avvenuta ad opera non dell’autore del reatoma della [OSCURATO:PERSONA]).1.3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamentealla valutazione della sussistenza dell’attenuante prevista dall’art. 648, comma 4,cod. pen. che dovrà essere oggetto di nuovo giudizio. Per il resto il Collegioritiene che l’affermazione di responsabilità debba considerarsi irrevocabile. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all'attenuante prevista dall'art.648, comma 4, c.p. con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale diBrescia, in diversa persona. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.Così deciso, il giorno 4 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]
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