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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 32824/2021

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nte Rep.

ORDINANZA -y)129-9 sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 19369 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Diretto- re Generale, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 44T03 C351B) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 78T25 C351S) -ricorrente- nei confronti dì [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dei rappresentanti per procura [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76S24 F912G) -resistente- avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania n. cronol. 5516/2020, del 21 agosto 2020; sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 giugno 2021 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa L'[OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA] di Catania ha proposto opposizione avverso un atto di precetto di pagamento Ric. n. 19369/2020 - Sez.

M3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 7 intimatole da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., davanti al Tribunale di Catania.

Il Tribunale di Catania ha dichiarato con ordinanza la propria in- competenza per territorio, per essere competente il Tribunale di Palermo.

Avverso tale ordinanza l'[OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA] propone istanza di regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c..

Ha resistito con memoria scritta [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..

Ragioni della decisione

1. Va disattesa l'eccezione avanzata dalla ricorrente in relazione alla regolarità della notificazione del controricorso ai propri codi- fensori presso il rispettivo domicilio digitale.

L'eccezione non risulta esposta in modo del tutto chiaro.

Pare peraltro sufficiente in proposito osservare che, ai sensi dell'art. 47, comma 5, c.p.c., nel procedimento per regolamento di competenza le scritture difensive dei resistenti non richiedono alcuna notificazione, ma possono semplicemente essere deposi- tate in cancelleria.

2. La società creditrice intimante, ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., nell'atto di precetto opposto ha eletto domicilio in Pa- lermo, quale sede del giudice del precesso di esecuzione forzata che avrebbe (e che poi, secondo quanto dichiara la stessa ricor- rente, di fatto ha) promosso nei confronti dell'azienda debitrice, in relazione a crediti da questa vantati verso l'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana.

L'azienda debitrice ha proposto l'opposizione davanti al Tribunale di Catania, luogo di notificazione dell'atto di precetto, sull'assunto che l'elezione di domicilio della creditrice intimante non potrebbe ritenersi efficace, ai fini della determinazione della competenza per territorio del giudice dell'opposizione, in quanto, a suo avviso, l'esecuzione nei suoi confronti avrebbe potuto av- venire esclusivamente presso il proprio istituto tesoriere e, per- tanto, esclusivamente presso il Tribunale di Catania.

Ric. n. 19369/2020 - Sez.

M3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 7 Il Tribunale di Catania, sul contrario assunto dell'inesistenza di una siffatta limitazione, ha invece ritenuto efficace l'elezione di domicilio contenuta nel precetto e, di conseguenza, ha affermato la competenza per territorio del Tribunale di Palermo sull'opposizione.

3. è opportuno premettere che il meccanismo di individuazione della competenza per territorio in ordine all'opposizione preven- tiva all'esecuzione è articolato, secondo quanto previsto dagli artt. 27 e 480, comma 3, c.p.c., sulla base di una dichiarazione del creditore intimante, che nell'atto di precetto deve effettuare la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune del giudice competente per l'esecuzione (rectius: di uno dei giu- dici potenzialmente competenti per l'esecuzione al momento dell'intimazione, peraltro senza alcun vincolo in ordine al luogo in cui debba poi in concreto essere promossa l'esecuzione, di modo che l'opposizione potrà essere legittimamente proposta e prose- guita davanti ad un ufficio giudiziario diverso da quello presso il quale venga successivamente avviato il processo esecutivo).

Esclusivamente in mancanza della suddetta dichiarazione, se- condo l'espressa previsione di cui all'art. 480, comma 3, c.p.c., l'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario avente sede nel luogo in cui è stato notificato il precetto (con notifica dell'atto introduttivo nella cancelleria dello stesso giudice).

Si è in passato dubitato della legittimità costituzionale di tale di- sposizione, perché il meccanismo di individuazione del giudice competente per l'opposizione preventiva sembrava poter consen- tire al creditore di sceglierlo a suo piacimento e senza limiti, an- che in mancanza di un collegamento con il luogo della possibile esecuzione e, soprattutto, senza che il debitore intimato potesse incidere su tale scelta, rendendola di fatto arbitraria, in violazio- ne del principio di uguaglianza e di parità della posizione proces- suale delle parti. [OSCURATO:PERSONA] (con le decisioni interpretative di rigetto n. 84 del 12 giugno 1973 e n. 480 del 14 dicembre 2005) ha pe- raltro affermato, da una parte, che la dichiarazione di residenza Ric. n. 19369/2020 - Sez.

M3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 7 o l'elezione di domicilio del creditore intimante non può essere del tutto arbitraria, ma deve essere comunque operata in un co- mune rientrante (almeno al momento dell'intimazione) nella cir- coscrizione di un ufficio giudiziario che abbia competenza per il processo esecutivo (ciò in base ad una interpretazione funzionale e costituzionalmente orientata degli artt. 27 e 480, comma 3, c.p.c.) e, dall'altra, che, in mancanza, al debitore intimato è con- sentito di eccepire l'irregolarità di detta dichiarazione (in quanto difforme dal modello legale e non idonea a raggiungere lo scopo cui essa è funzionale).

È stato altresì precisato che a tale irregolarità, ai sensi dell'art.480 c.p.c., consegue l'inefficacia della sola dichiarazione di resi- denza/elezione di domicilio, non dell'intero precetto (non essen- do prevista detta dichiarazione/elezione tra i requisiti necessari, a pena di nullità, per la regolarità dell'atto di precetto), ed esclu- sivamente ai fini della determinazione della competenza del giu- dice dell'opposizione preventiva, restando essa pienamente vali- da ed efficace ai fini dell'individuazione del luogo di notificazione dell'opposizione.

In altri termini, la facoltà riconosciuta al debitore di contestare la competenza del giudice dell'opposizione conseguente alla dichia- razione di residenza/elezione di domicilio del creditore opera co- me bilanciamento o contrappeso rispetto alla facoltà del credito- re di individuare - in sostanza, liberamente, se non proprio arbi- trariamente e salvo appunto il controllo a posteriori del debitore - il luogo in cui eleggere il domicilio, radicando la competenza per l'opposizione preventiva.

4. Secondo l'azienda ricorrente, nei confronti degli enti pubblici soggetti al regime della tesoreria unica l'unica forma di espro- priazione forzata consentita sarebbe quella presso l'istituto teso- riere.

Di conseguenza, non essendo possibile procedere al pigno- ramento in forme diverse da quelle del pignoramento presso ter- zi e, segnatamente, presso l'istituto tesoriere (che, sebbene non sia specificamente precisato, sembrerebbe pacifico che nella spe- cie abbia sede in Catania), il Tribunale di Palermo non potrebbe Ric. n. 19369/2020 - Sez.

M3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 7 essere in nessun caso competente per il processo esecutivo, uni- co giudice competente per l'esecuzione essendo il Tribunale di Catania.

Pertanto, l'elezione di domicilio contenuta nel precetto opposto dovrebbe ritenersi inefficace e, poiché lo stesso precetto è stato notificato a Catania, l'opposizione sarebbe stata corret- tamente proposta davanti al Tribunale di Catania.

5. L'assunto preliminare in diritto della ricorrente non può essere condiviso.

Ai sensi dell'art. 1 bis della legge 29 ottobre 1984 n. 720 (Istitu- zione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubbli- ci), si eseguono obbligatoriamente nelle forme del pignoramento presso terzi - e segnatamente presso l'istituto cassiere o tesorie- re dell'ente pubblico - i pignoramenti e i sequestri delle somme affluite nelle contabilità speciali intestate agli enti assoggettati al sistema di tesoreria unico (comma 1); inoltre, per tali enti, non sono ammessi atti di sequestro o pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato e presso le sezioni decentrate del banco posta, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio (comma 4 bis).

Come correttamente affermato dal Tribunale di Catania nel prov- vedimento impugnato, con riguardo agli enti pubblici diversi dagli enti locali (per i quali ultimi opera effettivamente, in virtù dell'art. 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, un divieto assoluto di procedere all'esecuzione forzata per espro- priazione in forme diverse da quella del pignoramento di crediti presso l'istituto tesoriere, il che comporta l'impignorabilità di ogni altro bene diverso dalle disponibilità dell'ente sul relativo conto di tesoreria) non è invece previsto alcun divieto generale di procedere al pignoramento di beni (e quindi anche di crediti) diversi dalle somme affluite nelle rispettive contabilità speciali del conto di tesoreria.

Quindi, nei confronti degli enti pubblici diversi dagli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (tra i quali certamente non rientrano le aziende ospedaliere), deve ri- tenersi possibile, in generale (e salve eccezionali e specifiche di- sposizioni derogatorie), l'espropriazione forzata in relazione a Ric. n. 19369/2020 - Sez.

M3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 7 beni diversi dalle disponibilità esistenti sul relativo conto di teso- reria (e, pertanto, anche l'espropriazione di crediti dagli stessi vantati nei confronti di soggetti diversi dal proprio istituto teso- riere).

Ciò è sufficiente per ritenere infondato l'assunto in diritto che l'azienda ricorrente ha posto a base del presente regolamento di competenza, secondo cui l'esecuzione forzata nei suoi confronti sarebbe stata possibile esclusivamente presso l'istituto tesoriere.

Risulta, di conseguenza, infondata altresì la contestazione (basa- ta esclusivamente sul suddetto assunto) dell'efficacia dell'elezione di domicilio contenuta nell'atto di precetto opposto, la quale deve pertanto ritenersi idonea a radicare la competenza per territorio del Tribunale di Palermo con riguardo all'opposizione preventiva all'esecuzione.

6. Va, in definitiva, confermata la competenza per territorio del Tribunale di Palermo con riguardo all'opposizione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA].

Per le spese del procedimento di regolamento di competenza si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 cluater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, ai fini del versamento del contributo uni- ficato in misura doppia (per l'eventualità e nella misura in cui il versamento del contributo stesso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, risulti effettivamente dovuto). per questi motivi La Corte: - dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Pa- lermo con riguardo all'opposizione; - condanna l'azienda ricorrente a pagare le spese del proce- dimento di regolamento di competenza in favore della so- cietà resistente, liquidandole in complessivi C 2.000,00, ol- Ric. n. 19369/2020 - Sez.

M3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 6 di 7 tre C 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (riget- to, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte Rep. ORDINANZA -y)129-9 sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 19369 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Diretto- re Generale, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 44T03 C351B) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 78T25 C351S) -ricorrente- nei confronti dì [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dei rappresentanti per procura [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76S24 F912G) -resistente- avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania n. cronol. 5516/2020, del 21 agosto 2020; sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 giugno 2021 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa L'[OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA] di Catania ha proposto opposizione avverso un atto di precetto di pagamento Ric. n. 19369/2020 - Sez. M3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 7 intimatole da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., davanti al Tribunale di Catania. Il Tribunale di Catania ha dichiarato con ordinanza la propria in- competenza per territorio, per essere competente il Tribunale di Palermo. Avverso tale ordinanza l'[OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA] propone istanza di regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c.. Ha resistito con memoria scritta [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. Ragioni della decisione 1. Va disattesa l'eccezione avanzata dalla ricorrente in relazione alla regolarità della notificazione del controricorso ai propri codi- fensori presso il rispettivo domicilio digitale. L'eccezione non risulta esposta in modo del tutto chiaro. Pare peraltro sufficiente in proposito osservare che, ai sensi dell'art. 47, comma 5, c.p.c., nel procedimento per regolamento di competenza le scritture difensive dei resistenti non richiedono alcuna notificazione, ma possono semplicemente essere deposi- tate in cancelleria. 2. La società creditrice intimante, ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., nell'atto di precetto opposto ha eletto domicilio in Pa- lermo, quale sede del giudice del precesso di esecuzione forzata che avrebbe (e che poi, secondo quanto dichiara la stessa ricor- rente, di fatto ha) promosso nei confronti dell'azienda debitrice, in relazione a crediti da questa vantati verso l'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana. L'azienda debitrice ha proposto l'opposizione davanti al Tribunale di Catania, luogo di notificazione dell'atto di precetto, sull'assunto che l'elezione di domicilio della creditrice intimante non potrebbe ritenersi efficace, ai fini della determinazione della competenza per territorio del giudice dell'opposizione, in quanto, a suo avviso, l'esecuzione nei suoi confronti avrebbe potuto av- venire esclusivamente presso il proprio istituto tesoriere e, per- tanto, esclusivamente presso il Tribunale di Catania. Ric. n. 19369/2020 - Sez. M3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 7 Il Tribunale di Catania, sul contrario assunto dell'inesistenza di una siffatta limitazione, ha invece ritenuto efficace l'elezione di domicilio contenuta nel precetto e, di conseguenza, ha affermato la competenza per territorio del Tribunale di Palermo sull'opposizione. 3. è opportuno premettere che il meccanismo di individuazione della competenza per territorio in ordine all'opposizione preven- tiva all'esecuzione è articolato, secondo quanto previsto dagli artt. 27 e 480, comma 3, c.p.c., sulla base di una dichiarazione del creditore intimante, che nell'atto di precetto deve effettuare la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune del giudice competente per l'esecuzione (rectius: di uno dei giu- dici potenzialmente competenti per l'esecuzione al momento dell'intimazione, peraltro senza alcun vincolo in ordine al luogo in cui debba poi in concreto essere promossa l'esecuzione, di modo che l'opposizione potrà essere legittimamente proposta e prose- guita davanti ad un ufficio giudiziario diverso da quello presso il quale venga successivamente avviato il processo esecutivo). Esclusivamente in mancanza della suddetta dichiarazione, se- condo l'espressa previsione di cui all'art. 480, comma 3, c.p.c., l'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario avente sede nel luogo in cui è stato notificato il precetto (con notifica dell'atto introduttivo nella cancelleria dello stesso giudice). Si è in passato dubitato della legittimità costituzionale di tale di- sposizione, perché il meccanismo di individuazione del giudice competente per l'opposizione preventiva sembrava poter consen- tire al creditore di sceglierlo a suo piacimento e senza limiti, an- che in mancanza di un collegamento con il luogo della possibile esecuzione e, soprattutto, senza che il debitore intimato potesse incidere su tale scelta, rendendola di fatto arbitraria, in violazio- ne del principio di uguaglianza e di parità della posizione proces- suale delle parti. [OSCURATO:PERSONA] (con le decisioni interpretative di rigetto n. 84 del 12 giugno 1973 e n. 480 del 14 dicembre 2005) ha pe- raltro affermato, da una parte, che la dichiarazione di residenza Ric. n. 19369/2020 - Sez. M3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 7 o l'elezione di domicilio del creditore intimante non può essere del tutto arbitraria, ma deve essere comunque operata in un co- mune rientrante (almeno al momento dell'intimazione) nella cir- coscrizione di un ufficio giudiziario che abbia competenza per il processo esecutivo (ciò in base ad una interpretazione funzionale e costituzionalmente orientata degli artt. 27 e 480, comma 3, c.p.c.) e, dall'altra, che, in mancanza, al debitore intimato è con- sentito di eccepire l'irregolarità di detta dichiarazione (in quanto difforme dal modello legale e non idonea a raggiungere lo scopo cui essa è funzionale). È stato altresì precisato che a tale irregolarità, ai sensi dell'art.480 c.p.c., consegue l'inefficacia della sola dichiarazione di resi- denza/elezione di domicilio, non dell'intero precetto (non essen- do prevista detta dichiarazione/elezione tra i requisiti necessari, a pena di nullità, per la regolarità dell'atto di precetto), ed esclu- sivamente ai fini della determinazione della competenza del giu- dice dell'opposizione preventiva, restando essa pienamente vali- da ed efficace ai fini dell'individuazione del luogo di notificazione dell'opposizione. In altri termini, la facoltà riconosciuta al debitore di contestare la competenza del giudice dell'opposizione conseguente alla dichia- razione di residenza/elezione di domicilio del creditore opera co- me bilanciamento o contrappeso rispetto alla facoltà del credito- re di individuare - in sostanza, liberamente, se non proprio arbi- trariamente e salvo appunto il controllo a posteriori del debitore - il luogo in cui eleggere il domicilio, radicando la competenza per l'opposizione preventiva. 4. Secondo l'azienda ricorrente, nei confronti degli enti pubblici soggetti al regime della tesoreria unica l'unica forma di espro- priazione forzata consentita sarebbe quella presso l'istituto teso- riere. Di conseguenza, non essendo possibile procedere al pigno- ramento in forme diverse da quelle del pignoramento presso ter- zi e, segnatamente, presso l'istituto tesoriere (che, sebbene non sia specificamente precisato, sembrerebbe pacifico che nella spe- cie abbia sede in Catania), il Tribunale di Palermo non potrebbe Ric. n. 19369/2020 - Sez. M3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 7 essere in nessun caso competente per il processo esecutivo, uni- co giudice competente per l'esecuzione essendo il Tribunale di Catania. Pertanto, l'elezione di domicilio contenuta nel precetto opposto dovrebbe ritenersi inefficace e, poiché lo stesso precetto è stato notificato a Catania, l'opposizione sarebbe stata corret- tamente proposta davanti al Tribunale di Catania. 5. L'assunto preliminare in diritto della ricorrente non può essere condiviso. Ai sensi dell'art. 1 bis della legge 29 ottobre 1984 n. 720 (Istitu- zione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubbli- ci), si eseguono obbligatoriamente nelle forme del pignoramento presso terzi - e segnatamente presso l'istituto cassiere o tesorie- re dell'ente pubblico - i pignoramenti e i sequestri delle somme affluite nelle contabilità speciali intestate agli enti assoggettati al sistema di tesoreria unico (comma 1); inoltre, per tali enti, non sono ammessi atti di sequestro o pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato e presso le sezioni decentrate del banco posta, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio (comma 4 bis). Come correttamente affermato dal Tribunale di Catania nel prov- vedimento impugnato, con riguardo agli enti pubblici diversi dagli enti locali (per i quali ultimi opera effettivamente, in virtù dell'art. 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, un divieto assoluto di procedere all'esecuzione forzata per espro- priazione in forme diverse da quella del pignoramento di crediti presso l'istituto tesoriere, il che comporta l'impignorabilità di ogni altro bene diverso dalle disponibilità dell'ente sul relativo conto di tesoreria) non è invece previsto alcun divieto generale di procedere al pignoramento di beni (e quindi anche di crediti) diversi dalle somme affluite nelle rispettive contabilità speciali del conto di tesoreria. Quindi, nei confronti degli enti pubblici diversi dagli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (tra i quali certamente non rientrano le aziende ospedaliere), deve ri- tenersi possibile, in generale (e salve eccezionali e specifiche di- sposizioni derogatorie), l'espropriazione forzata in relazione a Ric. n. 19369/2020 - Sez. M3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 7 beni diversi dalle disponibilità esistenti sul relativo conto di teso- reria (e, pertanto, anche l'espropriazione di crediti dagli stessi vantati nei confronti di soggetti diversi dal proprio istituto teso- riere). Ciò è sufficiente per ritenere infondato l'assunto in diritto che l'azienda ricorrente ha posto a base del presente regolamento di competenza, secondo cui l'esecuzione forzata nei suoi confronti sarebbe stata possibile esclusivamente presso l'istituto tesoriere. Risulta, di conseguenza, infondata altresì la contestazione (basa- ta esclusivamente sul suddetto assunto) dell'efficacia dell'elezione di domicilio contenuta nell'atto di precetto opposto, la quale deve pertanto ritenersi idonea a radicare la competenza per territorio del Tribunale di Palermo con riguardo all'opposizione preventiva all'esecuzione. 6. Va, in definitiva, confermata la competenza per territorio del Tribunale di Palermo con riguardo all'opposizione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA]. Per le spese del procedimento di regolamento di competenza si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 cluater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, ai fini del versamento del contributo uni- ficato in misura doppia (per l'eventualità e nella misura in cui il versamento del contributo stesso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, risulti effettivamente dovuto). per questi motivi La Corte: - dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Pa- lermo con riguardo all'opposizione; - condanna l'azienda ricorrente a pagare le spese del proce- dimento di regolamento di competenza in favore della so- cietà resistente, liquidandole in complessivi C 2.000,00, ol- Ric. n. 19369/2020 - Sez. M3 - Ad. 17 giugno 2021 - Ordinanza - Pagina 6 di 7 tre C 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (riget- to, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del c
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