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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42361/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Messina aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 582, 56-610 cod. pen. e 4 legge 18 aprile 1975 n. 110; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo del loro difensore, articolando due motivi; - che, con il primo motivo dei loro ricorsi, hanno articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, dì un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata (cfr. pagine 4, 5 e 6 della sentenza impugnata), con le quali i ricorrenti non si confrontano, rendendo in tal modo i ricorsi carenti anche sotto il profilo della specificità estrinseca; - che il secondo motivo dei ricorsi, nella parte relativa alle circostanze aggravanti, si presenta privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con gli atti di appello, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata), con le quali i ricorrenti non si sono affatto confrontati; - che il secondo motivo dei ricorsi, nella parte relativa al giudizio di bilanciamento delle circostanze, si presenta palesemente inammissibile, atteso che «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838), come nel caso in esame (cfr. pagine 6 e 7 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo dei ricorsi, nella parte relativa alla richiesta di ulteriori diminuzioni di pena, si presenta intrinsecamente generico, non essendo connesso all'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi in fatto che lo sorreggono, ed è, in ogni caso, privo di fondamento; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 In favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Messina aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 582, 56-610 cod. pen. e 4 legge 18 aprile 1975 n. 110; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo del loro difensore, articolando due motivi; - che, con il primo motivo dei loro ricorsi, hanno articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, dì un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata (cfr. pagine 4, 5 e 6 della sentenza impugnata), con le quali i ricorrenti non si confrontano, rendendo in tal modo i ricorsi carenti anche sotto il profilo della specificità estrinseca; - che il secondo motivo dei ricorsi, nella parte relativa alle circostanze aggravanti, si presenta privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con gli atti di appello, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata), con le quali i ricorrenti non si sono affatto confrontati; - che il secondo motivo dei ricorsi, nella parte relativa al giudizio di bilanciamento delle circostanze, si presenta palesemente inammissibile, atteso che «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838), come nel caso in esame (cfr. pagine 6 e 7 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo dei ricorsi, nella parte relativa alla richiesta di ulteriori diminuzioni di pena, si presenta intrinsecamente generico, non essendo connesso all'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi in fatto che lo sorreggono, ed è, in ogni caso, privo di fondamento; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 In favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammen
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