CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 marzo 2024
Cassazione n. 17145/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 26371-2018 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , in forza di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio elettopresso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 10 – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro temporedella Giunta regionale, rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] C O II, 33 , presso l o studio dell’ultimo difensore – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 961 del 20 17 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 20 febbraio 20 18 (R.G.N. 142/2015). R.G.N.26371/2018 Cron. Rep. C.C. 14/03/2024 giurisdizione Trattamento economico del difensore civico regionale e contribuzione. -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 1 4 marzo2024 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.– [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro la sentenza n. 961 del 2017 della Corte d’appello di Venezia, depositata il 20 febbraio 2018, che ha accolto il gravame della Regione [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della pronuncia del Tribunale di Verona, ha respinto la domanda di riconoscimento del trattamento di fine mandato e dell’indennità differita e ha dichiarato inammissibile la domanda di condanna della Regione a versare la contribuzione alla Gestione separata INPS. 2.–[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 3.–Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 4.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 5.–Entrambe le parti, in vista dell’adunanza in camera di consiglio, hanno depositato memorieillustrative. 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–La parte controricorrente ha eccepito, in linea preliminare, la tardività del ricorso per cassazione. 2.–L’eccezione è fondata. 3.–Non è controverso che la sentenza d’appello sia stata pubblicata il 20 febbraio 2018 e che il ricorso per cassazione sia stato avviato alla notifica il 13 settembre 2018. Il procedimento di notifica si è perfezionato, per il destinatario, il 14 settembre 2018. In un giudizio instaurato in primo grado il 3 agosto2012, viene in rilievo la disciplina dell’art. 327, primo comma, cod. proc. civ., nella -3 - formulazione innovata dall’art. 46, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, e applicabile ai giudizi instaurati dopoil 4 luglio 2009, data dientrata in vigore della legge n. 69 del 2009 (art. 58, comma 1, della medesima legge): il ricorso per cassazione, indipendentemente dalla notificazione della sentenza, non può più essere proposto «dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza». 4.– A supporto dell’eccezione d’inammissibilità, la parte controricorrente assume che la controversia promossa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sia esclusadalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, in virtù dell’art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, che sancisce l’inapplicabilità di tale sospensione nelle «controversie previste dagli articoli 429 e 459 del codice di procedura civile»(pagine 6 e 7 del controricorso). Nella memoria illustrativa (pagine 2, 3, 4 e 5), il ricorrente replica che alle domande concernenti il pagamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata si affiancano le domande di pagamento delle indennità, sprovviste di natura retributiva. Inpresenza di più domande distinte, alcune delle quali soltanto siano assoggettate alla regola della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, l’intero procedimento sarebbe assoggettato alla disciplina della sospensione. 5.– I rilievi del ricorrente non valgono a infirmare l’eccezione di tardività sollevata dalla Regione. 5.1.–È lo stesso ricorrente che qualifica il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado come «ricorso ex art. 442 c.p.c.» e così riconduce l’oggetto precipuo del contendere a lle controversie in materiadi previdenza e di assistenza obbligatorie. 5.2–La qualificazione delineata dalla parte, d’innegabile valenza significativa, trova puntuale riscontro nel tenore delle domande propostee nell’effettiva natura della contesa. Tutte le allegazioni prendono le mosse dalla fruizione di una pensione inadeguata (in tal senso, la sintesi riportata alla pagina 18 -4 - del ricorso di primo grado) econvergono nella richiesta di una tutela previdenziale, idonea ad assicurare «un’esistenza libera e dignitosa per il periodo del pensionamento, corrispondente alla qualità e quantità del lavoro prestato, in diverse forme, durante il periodo di attività» (pagina 5 del menzionato ricorso di primo grado). Le domande s’incentrano sulla «natura retributiva del trattamento indennitario dovuto al [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]» (pagina 12 del ricorso di primo grado) e sull’obbligo della Regione [OSCURATO:PERSONA] di versare i «contributi utili a garantire al titolare della carica un adeguato trattamento pensionistico» (pagina 13 del richiamato ricorso). È proprio l’aspetto previdenziale del trattamento riservato al [OSCURATO:PERSONA] che, nella prospettiva del ricorrente, assume «una fondamentale e specifica rilevanza stante l’imposta incompatibilità assoluta del mandato con qualsivoglia attività lavorativa e la conseguente impossibilità, per il titolare della carica, di versamenti contributivi presso qualsivoglia istituto» (pagina 2 del ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Verona). Ha natura previdenziale la controversia attinente al versamento dei contributi alla Gestione separata, come lo stesso ricorrente non manca di riconoscere. Anche la controversia sul trattamento indennitario differito rivendicato in causa, che si compone dell’assegno vitalizio, dell’assegno di reversibilità e dell’assegno di fine mandato, si correla, in ultima analisi,alla materia previdenziale. Invero, nel radicare il giudizio dinanzi al Tribunale di Verona, il ricorrente ha chiarito che tali indennità si prefiggono di «compensare il ridotto apporto contributivo versato dall’eletto durante il mandato e la conseguente diminuzione del trattamento previdenziale complessivo» (pagina 6 dell’atto introduttivo) e dunque assolvono a una funzione previdenziale, come anche la parte controricorrente rimarca (pagina 5 -5 - della memoria illustrativa depositata in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio). Emblematico, a tale riguardo, è che lo stesso ricorrente adombri l’illegittimità costituzionale della complessivanormativa regionale, nel significato che le ha attribuito la sentenza d’appello, ed evochi la violazione dell’art. 38 Cost., parametro inerente alla materia della previdenza e dell’assistenza. È proprio la doglianza sul “vuoto contributivo”, pregiudizievole per la posizione previdenziale del ricorrente, che assurge a «oggetto vero dell’iniziativa giudiziale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]» (pagina 5 della memoria illustrativa della Regione controricorrente). 5.3.– Alle medesime conclusioni si giunge anche considerando il rapporto, da cui traggono origine le pretese previdenziali, fulcro dell’odierno contenzioso. Il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, nel propugnare l’obbligo di versare i contributi alla Gestione separata, richiama le previsioni dell’art. 2, commi 26 e 30, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e le disposizioni dettate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel decreto 2 maggio 1996, n. 281 ( Regolamento recante modalità e termini per il versamento del contributo previsto dall’art. 2, comma 30, della legge 8 agosto 1995, n. 335). In particolare, il ricorrente (pagine 13 e 14 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) menziona la peculiarità dell’obbligo contributivo, posto per un terzo a carico dell’iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del soggetto che eroga il compenso(art. 1, comma 2, del d.m. n. 281 del 1996). L’indicata peculiarità contraddistingue proprio i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 1, comma 1, del citato d.m. n. 281 del 1996), che rientrano nelle controversie indicate dall’art.409 cod. proc. civ. (n. 3), estranee all’àmbito applicativo della sospensione nel periodo feriale. -6 - Su tale inquadramento dell’azione intrapresa dall’odierno ricorrente si attardano anche le difese della Regione (pagine 4 e 5 della memoria illustrativa, depositata in vista dell’adunanza in camera di consiglio), nel rilevare che è la specifica connessione con un rapporto siffatto a giustificare la stessa richiesta di versamento dei contributi alla Gestione separata. Anche da questo punto di vista, trova ulteriore conferma l’inapplicabilità della sospensione,alla stregua dell’art. 3 della legge n. 742 del 1969. 6.–Pertanto, il 13 settembre 2018, data di avvio del procedimento di notifica, il termine semestrale per esperire il ricorso per cassazione era già infruttuosamente decorso, a fronte della pubblicazione della sentenza impugnata,risalente al 20 febbraio 2018, e dell’inapplicabilità della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. 7.– In virtù dei rilievi e sposti , il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, in quanto tardivo. 8.–Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo alla luce del valore della controversia e dell’attività processuale svolta, seguono la soccombenza. 9.–La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove siain concreto dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori dilegge. -7 - Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impu