CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 gennaio 1981
Cassazione n. 10326/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/01/1981 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di COSENZA in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Catanzaro ha riformato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Cosenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], giudicato da tale giudice responsabile del reato di ricettazione e di cui quello di cui all'art. 75, comma 1 d.lgs. n. 159/2011. La Corte di appello, infatti, ha mandato l'imputato assolto da tal ultimo reato ed ha riqualificato la ricettazione nel reato di cui agli artt. 624 e 625 , co. 1 n. 7 cod. pen., nonché ridotto la pena inflitta al Buccieri a mesi sei di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta aggravante. 2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza testé sintetizzata il Buccieri, a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un primo motivo, con il quale lamenta il vizio della motivazione per non aver la Corte di appello reso motivazione in ordine a specifiche doglianze evidenziate nell'appello; inoltre, la motivazione resa è insufficiente in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di particolare tenuità, al giudizio di equivalenza delle concorrenti circostanze e al mancato riconoscimento del delitto tentato. Con un secondo motivo lamenta la violazione della legge e il vizio di motivazione perché il fatto doveva essere qualificato nella forma tentata in quanto, nella specie, non si era mai verificato l'impossessamento o la sottrazione del bene, perché il Buccieri era stato sempre sotto l'osservazione del vice brigadiere dei [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, l'atteggiamento del ricorrente era stato sin da subito ampiamente collaborativo e quindi risultava integrata l'ipotesi della desistenza volontaria. Nel negare l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., i giudici di merito non hanno tenuto conto del danno ipotetico e la motivazione è meramente apparente. Con un terzo motivo si lamenta la mera apparenza della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, mentre il giudizio di equivalenza non è fornito di adeguata motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è infondato, nei termini di seguito precisati. 3.1. Quanto al primo motivo va rammentato che in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965). Allo stesso tempo va considerato che l'art. 581 cod. proc. pen. impone di indicare in termini specifici le ragioni di fatto e di diritto a sostegno dell'impugnazione; il che impone, quando si lamenti la mancata motivazione in ordine alle censure portate all'attenzione del giudice impugnato, di fare specifica indicazione di quali censure non abbiano trovato risposta nel provvedimento. Nel caso di specie la censura è aspecifica, perché si limita a menzionare 'specifiche censure e doglianze evidenziate in appello...", senza descrivere quali esse siano state. E' invece non consentita in sede di legittimità la doglianza di una motivazione 'insufficiente' in relazione ai temi rammentati dal ricorrente. 3.2. Il secondo motivo è infondato. Il ricorrente sottolinea come l'azione illecita si fosse svolta sotto la costante osservazione del vice brigadiere dei CC Angelillo, da ciò derivandone la forma tentata del furto. In realtà, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che si impossessa di una cosa e subito dopo viene bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, Sentenza n. 48880 del 17/09/2018, Rv. 274016 - 01). Nel caso di specie la Corte di appello ha posto in rilievo la circostanza che il Buccieri era salito a bordo del veicolo in questione, aveva accesso il motore, fatto una piccola retromarcia e quindi bloccato. Pertanto, che il Buccieri aveva avuto, sia pure per breve tempo, la piena disponibilità del veicolo. Quanto all'atteggiamento collaborativo post factum, esso risulta del tutto estraneo alla fattispecie della desistenza volontaria, che si caratterizza per la interruzione dell'azione criminosa in ragione di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni (cfr. Sez. 3 - , Sentenza n. 17518 del 28/11/2018, (dep. 2019), Rv. 275647 - 01); scelta qui del tutto manchevole. Nuovamente aspecifico è il rilievo che coglie il diniego di riconoscimento del danno di speciale tenuità. La Corte di appello ha escluso che il veicolo, pur vetusto, avesse un valore particolarmente tenue. Si tratta di un accertamento di fatto che non è stato contestato se non negando, in modo come si è visto palesemente infondato, che esso sia stato fatto. 3.3. Con il terzo motivo ci si duole essenzialmente del mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle ricorrenti aggravanti; e si lamenta, al riguardo, la mancanza di adeguata motivazione. Si tratta di una censura manifestamente infondata, giacchè la Corte di appello ha spiegato che il giudizio di equivalenza trova ragione nei plurimi precedenti penali, anche specifici, del Buccieri. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1.2.2022. [OSCURATO:PERSONA]