CassazionesentenzaSezione UDecisione del 4 novembre 2025
Cassazione n. 06797/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. 25851/2024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25851/2024r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], con sede in Ayas (AO) , Fraz. Champoluc, Rue des Guides n. 19, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’ A vv ocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale di quest’ultimo [OSCURATO:EMAIL]. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] D’AOSTA, con sede in Aosta, [OSCURATO:PERSONA] n.1, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], autorizzato a resistere nel presente giudizio con deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n. 1692 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli A vvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui ed elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 14. - controricorrente - [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell’amministratore delegato [OSCURATO:PERSONA], con sede legale in Gressoney-La-Trinité (AO), [OSCURATO:PERSONA] n. 17, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso , dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL] ) e dagli [OSCURATO:PERSONA] ( pec: [OSCURATO:EMAIL] ) e [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]), con cui elettivamente domicilia presso i loro domicili digitali. - controricorrente - avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] , n. cron. 4557 /20 24 , pubblicata il22/05/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 13/01/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha promosso ricorso per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato del22 maggio 2024, n. 4557, affidandosi adun motivo. Hanno resistito, con separati controricorsi, la [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Successivamente alla fissazione della odierna adunanza camerale, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha dichiarato di rinunciare, ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ., al proprio ricorso ed agli atti di questo procedimento, con compensazioneintegrale delle spese del giudizio. Tanto «in considerazione della definizione bonaria di una serie di vicende», che avevano visto contrapposte le menzionate società, riguardanti «anche le aree oggetto di esproprio» di cui all’odierno giudizio di cassazione. Non si rinviene in atti alcuna adesione delle controricorrenti a tale rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] 1.La dichiarazione di rinuncia , comunicata ai difensori di entrambe le parti controricorrenti il 31 ottobre 2025, è stata ritualmente depositata il successivo 3/4 novembre 2025. 2. Sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod. proc. civ., va dichiarata l'estinzione di questo giudizio di legittimità, alla quale non è di ostacolo la mancata accettazione della rinuncia da parte delle controricorrenti. Per costante giurisprudenza, infatti, la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione perché, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, fa venire meno l'interesse della parte a contrastare l'impugnazione(cfr. fra le tante Cass., SU, n. 22698 del 2025; Cass. S.U. 30 novembre 2021 n. 37551). 3.Giusta l’art. 391, comma 2, c od . p roc . c iv . , “ Il decreto, l’ordinanza o la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese, mentre il successivo comma 4, stabilisce che“La condanna non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti[…]”. Nella specie, ritiene il Collegio di poter procedere alla integrale compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità,tenuto conto delle descritte ragioni poste a fondamento della rinuncia suddetta, rimaste incontroverse. 2. Stante la ritenuta legittimità dellamedesima rinunc ia , è inapplicabile l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n 228 del 2012 (cfr., ex aliis,Cass. nn. 29794, 27477 e 18671 del 2025; Cass. nn. 33460e 14838 del 2024; Cass.nn. 33315 e 8770 del 2023). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di Cassazione per intervenuta rinunciae ne compensa interamente le spese tra le parti . Così deciso in Roma, nella camera di consi