CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09807/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata ed esente da vizi logici - ha respinto le domande di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare proposte da [OSCURATO:PERSONA] in considerazione dei suoi numerosi precedenti penali, delle pendenze risultanti a suo carico, della assenza di una attività lavorativa, delle problematiche di dipendenza e della assenza di una seria rivisitazione critica rispetto ai propri trascorsi devianti; Ritenuto quindi che il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha ritenuto, in modo non manifestamente illogico, necessario un periodo di osservazione inframuraria prima dell'eventuale ammissione del condannato ad una misura alternativa alla detenzione; Rilevato che il condannato rispetto a tale compiuto ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, sollecita una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo per respingere le sue istanze; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 6:L6 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma„ ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 202