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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2023/2026

ECLI:EU:T:2026:409
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024TJ0077_RES

Causa T‑77/24

[OSCURATO:PERSONA]

contro [OSCURATO:PERSONA] europea Sentenza del Tribunale (Prima Sezione che si riunisce con cinque giudici) del 24 giugno 2026 «Ambiente – Regolamento delegato (UE) 2023/2485 – Tassonomia – Attività di transizione – Esclusione dell’attività di fabbricazione di aeromobili d’affari – Errore manifesto di valutazione» Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Valutazione al momento della presentazione del ricorso – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Onere della prova (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 18) Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Ricorso diretto contro un regolamento delegato che stabilisce i criteri di esame tecnico al fine di integrare il regolamento sulla tassonomia – Ricorso diretto all’annullamento di una disposizione del regolamento delegato che fa della fabbricazione di aeromobili prodotti dal ricorrente un’attività non allineata alla tassonomia – Ricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/852, art. 3; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2023/2485) (v. punti 19‑48) Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Eccezione di illegittimità sollevata nell’atto introduttivo del ricorso – Ricorso che consente di identificare senza ambiguità la disposizione contestata – Ricevibilità dell’eccezione [Art. 277 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punti 55‑64) Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Potere conferito alla [OSCURATO:PERSONA] per l’adozione di atti delegati – Obbligo di non modificare elementi essenziali dell’atto legislativo di base – Regolamento di base che stabilisce criteri di ecosostenibilità – Regolamento delegato che stabilisce criteri di vaglio tecnico per tutti i tipi di attività che soddisfino detti criteri di sostenibilità – Ammissibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/852, art. 3; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2023/2485) (v. punti 67‑88) Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali – Diritto a una buona amministrazione – Diritto di essere ascoltato – Inapplicabilità ai procedimenti che conducono all’adozione di atti aventi portata generale – Eccezione – Disposizione espressa del quadro giuridico che disciplina l’adozione dell’atto di cui trattasi che conferisce il diritto di essere ascoltati [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a)] (v. punto 93) Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolamento che stabilisce criteri di ecosostenibilità – Regolamento delegato che stabilisce criteri di vaglio tecnico per tutti i tipi di attività che soddisfino detti criteri di sostenibilità – Obbligo di individuare nella motivazione del regolamento delegato gli elementi specifici e concreti che giustificano detta misura – Regolamento che si inserisce in un contesto noto all’interessato che gli consente di comprendere la portata della misura adottata – Ammissibilità di una motivazione sommaria (Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/852; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2023/2485) (v. punti 108‑120) Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale (Artt. 263 e 296 TFUE) (v. punti 121‑123) Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Motivo vertente sulla violazione di una disposizione non richiamata espressamente nell’atto di ricorso – Motivo che consente alla parte convenuta di identificare la disposizione in questione – Ricevibilità [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punti 130‑136) Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Potere conferito alla [OSCURATO:PERSONA] per l’adozione di atti delegati – Portata – Stime e valutazioni complesse – Ampio margine di discrezionalità – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/852; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2023/2485) (v. punti 139‑142) Ravvicinamento delle legislazioni – Quadro che favorisce gli investimenti sostenibili – Regolamento sulla tassonomia – Regolamento che stabilisce criteri di ecosostenibilità – Regolamento delegato che stabilisce criteri di vaglio tecnico per tutti i tipi di attività che soddisfino detti criteri di sostenibilità – Esclusione dell’attività di progettazione, fabbricazione e vendita di aerei d’affari dalle attività di transizione ai sensi del regolamento sulla tassonomia – Esclusione basata sul criterio dell’impronta di CO 2 per passeggero-chilometro degli aerei d’affari nonché sull’esistenza di soluzioni alternative tecnologicamente ed economicamente praticabili – Errore manifesto di valutazione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/852, art. 10, § 2; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2023/2485) (v. punti 143‑176) Ricorso di annullamento – Oggetto – Annullamento parziale – Presupposto – Separabilità delle disposizioni contestate – Criterio oggettivo – Condizione soddisfatta (Art. 263 TFUE; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2023/2485, allegato I, punto 2) (v. punti 179‑186) [OSCURATO:PERSONA] parzialmente il regolamento delegato 2023/2485 ( 1 ), il Tribunale constata, per la prima volta, l’interesse ad agire di un operatore economico contro un regolamento delegato della [OSCURATO:PERSONA] europea che stabilisce, al fine di integrare il regolamento sulla tassonomia ( 2 ), criteri di vaglio tecnico per il settore di attività in cui rientra detto operatore.

Il regolamento sulla tassonomia istituisce un sistema di classificazione unificato per armonizzare, a livello dell’Unione europea, i criteri per determinare se un’attività economica sia sostenibile sotto il profilo ambientale alla luce di diversi obiettivi ambientali.

L’articolo 10, paragrafo 2, di tale regolamento riguarda in particolare le attività di transizione, vale a dire quelle per le quali non esistono alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili, ma che sostengono la transizione verso un’economia climaticamente neutra, fatto salvo il rispetto di taluni criteri.

In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il regolamento delegato 2021/2139 ( 3 ) per integrare il regolamento sulla tassonomia stabilendo criteri di vaglio tecnico che consentano di determinare a quali condizioni talune attività economiche contribuiscono in modo sostanziale agli obiettivi ambientali previsti da tale regolamento delegato.

Successivamente, il regolamento delegato 2023/2485 ha aggiunto, nel regolamento delegato 2021/2139, la fabbricazione di aeromobili alle attività economiche ammissibili alla tassonomia, vale a dire a quelle che possono soddisfare i criteri di vaglio tecnico stabiliti da quest’ultimo regolamento.

In tale contesto, la fabbricazione di aeromobili prodotti per l’aviazione d’affari è considerata allineata alla tassonomia, ovvero tale da soddisfare i criteri di vaglio tecnico pertinenti, esclusivamente per gli aeromobili le cui emissioni dirette (dallo scarico) di CO 2 sono pari a zero.

Con il suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA], un gruppo francese attivo segnatamente nella progettazione, nella fabbricazione e nella vendita di aerei d’affari, chiede l’annullamento della disposizione del regolamento delegato 2023/2485 relativa alla fabbricazione di aeromobili (in prosieguo: la «disposizione impugnata»).

Giudizio del Tribunale Investito di un’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale inizia verificando se la ricorrente abbia un interesse ad ottenere l’annullamento della disposizione impugnata.

In proposito, il Tribunale osserva che la disposizione impugnata comporta per la ricorrente, che non produce aeromobili con emissioni dirette (dallo scarico) di CO 2 pari a zero, l’obbligo di pubblicare nella sua relazione sulla gestione l’informazione secondo cui la sua attività di fabbricazione di aerei d’affari, sebbene ammissibile alla tassonomia, costituisce un’attività non allineata alla tassonomia, ovvero un’attività economica non sostenibile dal punto di vista ambientale.

Orbene, l’annullamento della disposizione impugnata farebbe della fabbricazione di aeromobili prodotti per «l’aviazione d’affari privata o commerciale» un’attività economica non ammissibile alla tassonomia.

Tale circostanza avrebbe l’effetto di eliminare l’obbligo per la ricorrente di indicare, nella sua relazione sulla gestione, che la sua attività di fabbricazione di aerei d’affari non è allineata alla tassonomia.

Inoltre, esiste un nesso sufficientemente diretto tra la presentazione delle attività economiche della ricorrente come non allineate alla tassonomia e le condizioni alle quali quest’ultima può accedere a finanziamenti.

La disposizione impugnata incide quindi in modo sfavorevole sulla situazione giuridica della ricorrente, cosicché essa dimostra un interesse ad agire nel caso di specie.

Nel merito, il Tribunale constata che la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato il suo obbligo di motivazione escludendo l’attività di fabbricazione di aeromobili destinati all’aviazione d’affari privata o commerciale dalle attività di transizione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia.

Infatti, risulta in particolare dalla relazione del regolamento delegato 2023/2485, letta alla luce del documento di lavoro che accompagnava detto regolamento, che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che tale attività non soddisfacesse le condizioni stabilite dal regolamento sulla tassonomia per la definizione dei criteri di vaglio tecnico, tenuto conto dell’impronta di CO 2 per passeggero-chilometro degli aerei di ultima generazione prodotti per l’aviazione d’affari privata o commerciale rispetto a quella degli altri mezzi di trasporto disponibili.

La ricorrente non poteva inoltre ignorare il contesto in cui il regolamento delegato 2023/2485 era stato adottato, tenuto conto della sua partecipazione alla procedura di consultazione pubblica riguardante le proposte di criteri di vaglio tecnico.

Essa era quindi in grado di comprendere le ragioni per le quali tale regolamento delegato esclude la suddetta attività dalle attività di transizione contemplate dal regolamento sulla tassonomia.

Tuttavia, il Tribunale ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] sia incorsa in un errore manifesto di valutazione escludendo la fabbricazione di aeromobili prodotti per l’aviazione d’affari privata o commerciale dalle attività di transizione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia.

In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva fondare tale esclusione sull’esistenza di alternative tecnologicamente ed economicamente praticabili per il motivo che gli altri mezzi di trasporto disponibili costituirebbero alternative a basse emissioni di carbonio per gli aerei d’affari di ultima generazione.

Da un lato, la circostanza, ammesso che sia dimostrata, che gli aerei commerciali di linea producano emissioni di CO 2 per passeggero nettamente inferiori rispetto agli aerei d’affari di ultima generazione non consente, di per sé, di concludere che il trasporto aereo di passeggeri con aerei commerciali di linea sia un’attività a basse emissioni di carbonio.

Dall’altro lato, i treni, gli autobus e gli autoveicoli privati non possono costituire una soluzione alternativa per gli aerei d’affari di ultima generazione, poiché sono privi della flessibilità e della rapidità di tali aerei.

In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva fondare la suddetta esclusione sull’affermazione secondo cui gli aerei d’affari di ultima generazione presentano un’impronta di CO 2 per passeggero-chilometro nettamente superiore a quella degli altri mezzi di trasporto disponibili.

Infatti, ai fini dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia, la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a tenere conto delle emissioni di CO 2 degli aeromobili prodotti per l’aviazione d’affari privata o commerciale, prendendo in considerazione le migliori prestazioni in materia del settore del trasporto aereo di passeggeri, e non del settore ferroviario o di quello stradale.

In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha scelto in modo manifestamente arbitrario di non tenere conto della capacità degli aerei d’affari di operare con un elevato tasso di carburanti sostenibili per l’aviazione, pur avendo tenuto conto di tale capacità per gli altri aeromobili di massa al decollo di oltre 5,7 tonnellate.

In quarto luogo, dal documento di lavoro della [OSCURATO:PERSONA] risulta che quest’ultima non aveva analizzato tutti gli elementi pertinenti per valutare se l’attività di fabbricazione di aeromobili prodotti per l’aviazione d’affari privata o commerciale rientrasse nelle attività di transizione.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale annulla il regolamento delegato 2023/2485 nella parte in cui riguarda la fabbricazione di aeromobili. ( 1 ) Regolamento delegato (UE) 2023/2485 della [OSCURATO:PERSONA], del 27 giugno 2023, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 fissando i criteri di vaglio tecnico supplementari che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che talune attività economiche contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arrecano un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU L, 2023/2485). ( 2 ) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 ( GU 2020, L 198, pag. 13 ; in prosieguo: il «regolamento sulla tassonomia»). ( 3 ) Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della [OSCURATO:PERSONA], del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale ( GU 2021, L 442, pag. 1 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0077_RES Causa T‑77/24 [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] europea Sentenza del Tribunale (Prima Sezione che si riunisce con cinque giudici) del 24 giugno 2026 «Ambiente – Regolamento delegato (UE) 2023/2485 – Tassonomia – Attività di transizione – Esclusione dell’attività di fabbricazione di aeromobili d’affari – Errore manifesto di valutazione» Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Valutazione al momento della presentazione del ricorso – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Onere della prova (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 18) Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Ricorso diretto contro un regolamento delegato che stabilisce i criteri di esame tecnico al fine di integrare il regolamento sulla tassonomia – Ricorso diretto all’annullamento di una disposizione del regolamento delegato che fa della fabbricazione di aeromobili prodotti dal ricorrente un’attività non allineata alla tassonomia – Ricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/852, art. 3; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2023/2485) (v. punti 19‑48) Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Eccezione di illegittimità sollevata nell’atto introduttivo del ricorso – Ricorso che consente di identificare senza ambiguità la disposizione contestata – Ricevibilità dell’eccezione [Art. 277 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punti 55‑64) Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Potere conferito alla [OSCURATO:PERSONA] per l’adozione di atti delegati – Obbligo di non modificare elementi essenziali dell’atto legislativo di base – Regolamento di base che stabilisce criteri di ecosostenibilità – Regolamento delegato che stabilisce criteri di vaglio tecnico per tutti i tipi di attività che soddisfino detti criteri di sostenibilità – Ammissibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/852, art. 3; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2023/2485) (v. punti 67‑88) Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali – Diritto a una buona amministrazione – Diritto di essere ascoltato – Inapplicabilità ai procedimenti che conducono all’adozione di atti aventi portata generale – Eccezione – Disposizione espressa del quadro giuridico che disciplina l’adozione dell’atto di cui trattasi che conferisce il diritto di essere ascoltati [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a)] (v. punto 93) Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolamento che stabilisce criteri di ecosostenibilità – Regolamento delegato che stabilisce criteri di vaglio tecnico per tutti i tipi di attività che soddisfino detti criteri di sostenibilità – Obbligo di individuare nella motivazione del regolamento delegato gli elementi specifici e concreti che giustificano detta misura – Regolamento che si inserisce in un contesto noto all’interessato che gli consente di comprendere la portata della misura adottata – Ammissibilità di una motivazione sommaria (Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/852; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2023/2485) (v. punti 108‑120) Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale (Artt. 263 e 296 TFUE) (v. punti 121‑123) Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Motivo vertente sulla violazione di una disposizione non richiamata espressamente nell’atto di ricorso – Motivo che consente alla parte convenuta di identificare la disposizione in questione – Ricevibilità [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punti 130‑136) Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Potere conferito alla [OSCURATO:PERSONA] per l’adozione di atti delegati – Portata – Stime e valutazioni complesse – Ampio margine di discrezionalità – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/852; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2023/2485) (v. punti 139‑142) Ravvicinamento delle legislazioni – Quadro che favorisce gli investimenti sostenibili – Regolamento sulla tassonomia – Regolamento che stabilisce criteri di ecosostenibilità – Regolamento delegato che stabilisce criteri di vaglio tecnico per tutti i tipi di attività che soddisfino detti criteri di sostenibilità – Esclusione dell’attività di progettazione, fabbricazione e vendita di aerei d’affari dalle attività di transizione ai sensi del regolamento sulla tassonomia – Esclusione basata sul criterio dell’impronta di CO 2 per passeggero-chilometro degli aerei d’affari nonché sull’esistenza di soluzioni alternative tecnologicamente ed economicamente praticabili – Errore manifesto di valutazione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/852, art. 10, § 2; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2023/2485) (v. punti 143‑176) Ricorso di annullamento – Oggetto – Annullamento parziale – Presupposto – Separabilità delle disposizioni contestate – Criterio oggettivo – Condizione soddisfatta (Art. 263 TFUE; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2023/2485, allegato I, punto 2) (v. punti 179‑186) [OSCURATO:PERSONA] parzialmente il regolamento delegato 2023/2485 ( 1 ), il Tribunale constata, per la prima volta, l’interesse ad agire di un operatore economico contro un regolamento delegato della [OSCURATO:PERSONA] europea che stabilisce, al fine di integrare il regolamento sulla tassonomia ( 2 ), criteri di vaglio tecnico per il settore di attività in cui rientra detto operatore. Il regolamento sulla tassonomia istituisce un sistema di classificazione unificato per armonizzare, a livello dell’Unione europea, i criteri per determinare se un’attività economica sia sostenibile sotto il profilo ambientale alla luce di diversi obiettivi ambientali. L’articolo 10, paragrafo 2, di tale regolamento riguarda in particolare le attività di transizione, vale a dire quelle per le quali non esistono alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili, ma che sostengono la transizione verso un’economia climaticamente neutra, fatto salvo il rispetto di taluni criteri. In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il regolamento delegato 2021/2139 ( 3 ) per integrare il regolamento sulla tassonomia stabilendo criteri di vaglio tecnico che consentano di determinare a quali condizioni talune attività economiche contribuiscono in modo sostanziale agli obiettivi ambientali previsti da tale regolamento delegato. Successivamente, il regolamento delegato 2023/2485 ha aggiunto, nel regolamento delegato 2021/2139, la fabbricazione di aeromobili alle attività economiche ammissibili alla tassonomia, vale a dire a quelle che possono soddisfare i criteri di vaglio tecnico stabiliti da quest’ultimo regolamento. In tale contesto, la fabbricazione di aeromobili prodotti per l’aviazione d’affari è considerata allineata alla tassonomia, ovvero tale da soddisfare i criteri di vaglio tecnico pertinenti, esclusivamente per gli aeromobili le cui emissioni dirette (dallo scarico) di CO 2 sono pari a zero. Con il suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA], un gruppo francese attivo segnatamente nella progettazione, nella fabbricazione e nella vendita di aerei d’affari, chiede l’annullamento della disposizione del regolamento delegato 2023/2485 relativa alla fabbricazione di aeromobili (in prosieguo: la «disposizione impugnata»). Giudizio del Tribunale Investito di un’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale inizia verificando se la ricorrente abbia un interesse ad ottenere l’annullamento della disposizione impugnata. In proposito, il Tribunale osserva che la disposizione impugnata comporta per la ricorrente, che non produce aeromobili con emissioni dirette (dallo scarico) di CO 2 pari a zero, l’obbligo di pubblicare nella sua relazione sulla gestione l’informazione secondo cui la sua attività di fabbricazione di aerei d’affari, sebbene ammissibile alla tassonomia, costituisce un’attività non allineata alla tassonomia, ovvero un’attività economica non sostenibile dal punto di vista ambientale. Orbene, l’annullamento della disposizione impugnata farebbe della fabbricazione di aeromobili prodotti per «l’aviazione d’affari privata o commerciale» un’attività economica non ammissibile alla tassonomia. Tale circostanza avrebbe l’effetto di eliminare l’obbligo per la ricorrente di indicare, nella sua relazione sulla gestione, che la sua attività di fabbricazione di aerei d’affari non è allineata alla tassonomia. Inoltre, esiste un nesso sufficientemente diretto tra la presentazione delle attività economiche della ricorrente come non allineate alla tassonomia e le condizioni alle quali quest’ultima può accedere a finanziamenti. La disposizione impugnata incide quindi in modo sfavorevole sulla situazione giuridica della ricorrente, cosicché essa dimostra un interesse ad agire nel caso di specie. Nel merito, il Tribunale constata che la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato il suo obbligo di motivazione escludendo l’attività di fabbricazione di aeromobili destinati all’aviazione d’affari privata o commerciale dalle attività di transizione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia. Infatti, risulta in particolare dalla relazione del regolamento delegato 2023/2485, letta alla luce del documento di lavoro che accompagnava detto regolamento, che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che tale attività non soddisfacesse le condizioni stabilite dal regolamento sulla tassonomia per la definizione dei criteri di vaglio tecnico, tenuto conto dell’impronta di CO 2 per passeggero-chilometro degli aerei di ultima generazione prodotti per l’aviazione d’affari privata o commerciale rispetto a quella degli altri mezzi di trasporto disponibili. La ricorrente non poteva inoltre ignorare il contesto in cui il regolamento delegato 2023/2485 era stato adottato, tenuto conto della sua partecipazione alla procedura di consultazione pubblica riguardante le proposte di criteri di vaglio tecnico. Essa era quindi in grado di comprendere le ragioni per le quali tale regolamento delegato esclude la suddetta attività dalle attività di transizione contemplate dal regolamento sulla tassonomia. Tuttavia, il Tribunale ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] sia incorsa in un errore manifesto di valutazione escludendo la fabbricazione di aeromobili prodotti per l’aviazione d’affari privata o commerciale dalle attività di transizione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva fondare tale esclusione sull’esistenza di alternative tecnologicamente ed economicamente praticabili per il motivo che gli altri mezzi di trasporto disponibili costituirebbero alternative a basse emissioni di carbonio per gli aerei d’affari di ultima generazione. Da un lato, la circostanza, ammesso che sia dimostrata, che gli aerei commerciali di linea producano emissioni di CO 2 per passeggero nettamente inferiori rispetto agli aerei d’affari di ultima generazione non consente, di per sé, di concludere che il trasporto aereo di passeggeri con aerei commerciali di linea sia un’attività a basse emissioni di carbonio. Dall’altro lato, i treni, gli autobus e gli autoveicoli privati non possono costituire una soluzione alternativa per gli aerei d’affari di ultima generazione, poiché sono privi della flessibilità e della rapidità di tali aerei. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva fondare la suddetta esclusione sull’affermazione secondo cui gli aerei d’affari di ultima generazione presentano un’impronta di CO 2 per passeggero-chilometro nettamente superiore a quella degli altri mezzi di trasporto disponibili. Infatti, ai fini dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia, la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a tenere conto delle emissioni di CO 2 degli aeromobili prodotti per l’aviazione d’affari privata o commerciale, prendendo in considerazione le migliori prestazioni in materia del settore del trasporto aereo di passeggeri, e non del settore ferroviario o di quello stradale. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha scelto in modo manifestamente arbitrario di non tenere conto della capacità degli aerei d’affari di operare con un elevato tasso di carburanti sostenibili per l’aviazione, pur avendo tenuto conto di tale capacità per gli altri aeromobili di massa al decollo di oltre 5,7 tonnellate. In quarto luogo, dal documento di lavoro della [OSCURATO:PERSONA] risulta che quest’ultima non aveva analizzato tutti gli elementi pertinenti per valutare se l’attività di fabbricazione di aeromobili prodotti per l’aviazione d’affari privata o commerciale rientrasse nelle attività di transizione. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale annulla il regolamento delegato 2023/2485 nella parte in cui riguarda la fabbricazione di aeromobili. ( 1 ) Regolamento delegato (UE) 2023/2485 della [OSCURATO:PERSONA], del 27 giugno 2023, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 fissando i criteri di vaglio tecnico supplementari che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che talune attività economiche contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arrecano un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU L, 2023/2485). ( 2 ) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 ( GU 2020, L 198, pag. 13 ; in prosieguo: il «regolamento sulla tassonomia»). ( 3 ) Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della [OSCURATO:PERSONA], del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale ( GU 2021, L 442, pag. 1 ).
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2023/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris