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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 40293/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la SENTENZA del 01/07/2019 della [OSCURATO:PERSONA] LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che illustra il ricorso e conclude per l'accoglimento. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi di ricorso e conclude per l'annullamento della sentenza impugnata, con o senza rinvio. dato atto che, su richiesta dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulata nell'interesse di entrambi i ricorrenti, è stata disposta la trattazione orale.

I [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati a loro rispettivamente ascritti (capi B,C,D per [OSCURATO:PERSONA], esclusa la circostanza aggravante del danno di rilevante entità per il solo capo B; capo D per Ingusci), riducendo la pena principale e quelle accessorie fallimentari, e modificando le altre pene accessorie.

1.1. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto colpevole di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva, per avere, quale amministratore di diritto e poi come gestore di fatto dal 18 giugno 2007 fino alla data del fallimento, sottratto, o comunque distrutto o occultato i libri e le scritture contabili allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto, ovvero in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e il movimento degli affari della società, nonché per avere, quale amministratore di diritto, fino al 18/06/2007, distrutto, occultato o dissimulato i beni della società, in specie, il capannone industriale in cui la fallita aveva la sede operativa, simulatamente alienato il 13/10/2005, alla società [OSCURATO:PERSONA], di proprietà della moglie, per l'importo di euro 850.000 senza alcun corrispettivo, garanzia, fidejussione, nonché altre somme analiticamente indicate in imputazione, corrisposte da debitori sociali e incassate direttamente dal [OSCURATO:PERSONA].

1.2. [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta colpevole di concorso, ai sensi dell'art. 117 cod. pen., quale socio della fallita e coniuge del [OSCURATO:PERSONA], nella condotta distrattiva del [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla alienazione fittizia del capannone, rendendosi simulato acquirente senza versare alcunchè, né prestare garanzie.

2. Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, il quale svolge, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], quattro motivi.

2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla revoca dell'ammissione dei testi della difesa nonché al mancato esercizio, sollecitato dalla Difesa, dei poteri di cui all'art.507 c.p. con riferimento alla acquisizione degli estratti conto relativi ai movimenti bancari della società fallita.

Sostiene la Difesa che, dall'esame testimoniale pretermesso, sarebbe emersa la prova, da un lato, che, successivamente alle dimissioni, il [OSCURATO:PERSONA] non si era ingerito nella attività sociale, gestita da altro amministratore subentrato, e, dall'altro, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato richiesta di finanziamento finalizzata al pagamento dell'immobile acquistato dalla fallita e che disponeva delle entrate sufficienti per fare fronte al pagamento delle rate per la restituzione del finanziamento; sarebbero, altresì, emersi i motivi del diniego di finanziamento opposto dagli istituti di credito.

Da ciò, anche le ricadute in termini di dolo.

D'altro canto, la motivazione risulta contraddittoria laddove, per un verso, censura l'assenza di prova documentale certa che le somme incassate dai creditori siano state correttamente utilizzate per ripianare debiti sociali, e, dall'altro, nega, in quanto ritenuta superflua, l'acquisizione degli estratti conto bancari onde dimostrare la destinazione data alle somme.2.2.

Analoghi vizi sono dedotti con riferimento all'affermazione di responsabilità per la bancarotta documentale, giacchè la Corte di appello ha considerato il ricorrente quale amministratore di fatto sulla base di semplici congetture; inoltre, non ha tenuto conto che, successivamente alle dimissioni dalla carica di amministratore, l'attività della fallita era cessata da anni e che la contabilità era stata consegnata all'ultimo amministratore, come risultante da dichiarazioni di questi; d'altro canto, il teste Guerriero ha dichiarato che, fino a guado il [OSCURATO:PERSONA] era stato l'amministratore della società, i libri e le scritture contabili erano stati regolarmente tenuti; ci si duole, altresì, della mancata derubricazione in bancarotta semplice, dal momento che fino al 2006, la contabilità era stata regolarmente tenuta, e che, comunque, le operazioni svolte negli ultimi anni sono state ricostruite dal curatore.

2.3. Sempre gli stessi vizi congiunti sono denunciati con riguardo alla bancarotta per distrazione; si sostiene che l'immobile asseritamente distratto, in quanto soggetto a trascrizione, non poteva essere sottratto all'attivo, e che, in ogni caso, se ci fosse stata effettiva volontà di distrazione, il bene sarebbe stato nuovamente ceduto; d'altro canto, la vendita era sottoposta alla condizione della corresponsione del prezzo, e non essendo stato versato, legittimamente la curatela ha agito per la risoluzione del contratto, tant'è che il bene non è mai uscito dalla disponibilità della fallita.

Quanto alla distrazione delle somme incassate da società debitrici della fallita, la prova dichiarativa( così i responsabili delle aziende debitrici) attesta che gli assegni versati in pagamento sono stati utilizzati per scopi aziendali; in tal senso, depongono anche i bilanci aziendali che hanno registrato in quegli anni una riduzione del debito.

2.4. Violazione di legge è denunciata con riferimento all'aggravante del danno di rilevante entità, il quale, stante l'insussistenza dell'alienazione del capannone, non può essere fondatamente riconosciuto con riguardo alle sole distrazioni di somme.

Immotivato, inoltre, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, poiché la Corte di appello ha del tutto obliterato gli elementi positivamente valutabili in favore del ricorrente, segnalati con l'appello, ponendosi in contrasto con l'orientamento di questa Corte.

Si lamenta ancora che ingiustificatamente la Corte di appello ha individuato una pena base superiore al minimo edittale.

3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] la Difesa articola tre motivi, analoghi al primo ( pur non replicando le doglianze riguardanti l'esercizio delle facoltà di cui all'art. 507 cod. proc. pen. ), terzo, e quarto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], segnalando, con specifico riferimento alla posizione della Ingusci, l'assenza di prova della conoscenza della situazione debitoria della società, con cui non ha mai avuto alcun rapporto, né poteva essere a conoscenza del decreto ingiuntivo richiesto dal MPS per 250.000 euro e della possibile revoca del finanziamento ai sensi della legge n. 488/1992 alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], inoltre, ha smentito l'erroneo convincimento dei giudici di merito, che la [OSCURATO:PERSONA] fosse una scatola vuota.

3.1. Si denuncia, altresì, l'immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche, senza tener conto dell'incensuratezza della ricorrente, del ruolo marginale, dell'essersi adoperata per rispettare gli impegni contrattuali cercando di reperire i necessari finanziamenti, e per la restituzione del capannone, di fatto facendo venir meno il danno.

Di tanto la Corte di appello ha contraddittoriamente tenuto conto al fine di ridurre la pena.

4. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi non sono fondati. 1.E' manifestamente infondato il primo comune motivo, in quanto genericamente declinato in termini contestativi della decisione del Tribunale, omettendo di indicare con la necessaria specificità gli elementi decisivi che il giudice di merito avrebbe tratto dall'escussione dei testi il ) cui esame venne revocato dal Tribunale, a fronte della valutazione di superfluità operata anche dalla Corte di appello.

1.1. Non ha pregio la deduzione secondo cui l'escussione dei testi esclusi avrebbe dimostrato la richiesta, da parte della società acquirente, di un finanziamento, finalizzato, nell'ottica difensiva, a fronteggiare l'acquisto del capannone.

E tanto sia perché tale circostanza avrebbe potuto essere allegata documentalmente dalla Difesa, sia perché, essendo conclamata la cessione del capannone senza alcun corrispettivo, i Giudici di merito hanno posto in luce - per argomentare la assenza di buona fede- una pluralità di fattori: l'iniquità delle condizioni contrattuali pattuite al momento del rogito, con immissione in possesso immediato dell'acquirente, senza versamento di alcuna somma, pur a fonte di un immobile di consistente valore; la mancata attivazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], che alla scadenza del termine per adempiere al pagamento, era amministratore della società, di azioni per ottenere il pagamento del prezzo o la risoluzione del contratto, a fronte del totale inadempimento della prestazione da parte dell'acquirente; la concessione in locazione, da parte della acquirente società ( amministrata dalla moglie del [OSCURATO:PERSONA]) a una terza società, sempre riconducibile al ricorrente; l'essere a conoscenza delle indagini già in atto per altri reati, e l'avere ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo da parte del Monte dei Paschi di Siena.

Tutte ragioni che hanno condotto, del tutto ragionevolmente, i Giudici di merito ad escludere decisamente la possibilità della invocata buona fede.

1.2. Né è sufficiente a disarticolare il ragionamento probatorioofferto dai giudici di merito a sostegno della statuizione di condanna la mera deduzione della illegittimità della revoca dell'ordinanza ammissiva della prova finalizzata a confutare la tesi della gestione di fatto da parte del [OSCURATO:PERSONA], giacchè la dimostrazione dello svolgimento dell'attività gestoria anche dopo la dismissione della carica formale poggia su un compendio di elementi convergenti nel senso anzidetto, quali il ruolo di testa di legno svolto dal Mangia, del tutto sprovvisto di competenze commerciali nel settore di operatività della fallita, all'oscuro delle dinamiche della società (dichiarazioni del curatore) e sconosciuto a clienti e interlocutori della fallita, i quali, invece, hanno riferito di essersi sempre interfacciati con il ricorrente; l'avere questi amministrato la società con totale spregiudicatezza, conseguendo fraudolentemente, già prima del fallimento, finanziamenti pubblici poi revocati, quindi operando in modo che la fallita venisse spogliata di tutti i beni, riducendola a una scatola vuota, e preservando, invece, il consistente patrimonio immobiliare, rimasto in famiglia.

D'altro canto, a riprova della attività gestoria svolta anche successivamente al 2007, sono stati indicati i crediti che il [OSCURATO:PERSONA] ha continuato a riscuotere, e, in tale ottica, come ha osservato puntualmente il Tribunale, anche la condotta di spogliarsi delle quote sociali e dismettere le cariche sociali, nel tentativo di sottrarsi a responsabilità, costituisce condotta fraudolenta ( pg. 15).

Con tali solidi elementi i ricorsi non si confrontano realmente, invece, omettendo di indicare gli specifici elementi che, a seguito della escussione pretermessa, avrebbero potuto condurre al ribaltamento del quadro indiziario.

1.3. D'altro canto, è fuori fuoco anche la deduzione circa la mancata acquisizione dei conti correnti bancari, che avrebbero dimostrato la destinazione delle somme riscosse per finalità sociali, dal momento che, nelle sentenze di merito, è ben chiarito che, al tempo in cui le somme sono state pagate con assegni, la società fallita non disponeva più di alcun conto corrente bancario sul quale essi potessero essere versati ( pg. 18 sentenza del Tribunale),Inoltre, i giudici di merito, nel confutare la medesima deduzione fondata sulla riduzione della esposizione debitoria emergente dai bilanci, hanno osservato come i bilanci non siano veritieri e attendibili, e come l'annotazione di tali entrate nel bilancio, finalizzata a dissimulare ulteriormente lo stato di insolvenza della società, non escluda la materiale distrazione delle somme. 1.4.In realtà, le deduzioni difensive risultano destituite di fondamento anche per la loro genericità, dal momento che il ricorrente, nell'invocare l'ammissione di una prova, è tenuto a indicare specificamente il fatto da provare, individuando le circostanze su cui deve vertere il loro esame, non essendo sufficiente un riferimento generico alle prove a discarico indicate nella lista depositata (Sez. 5 n. 55829 del 08/10/2018, Rv. 274623).

Nel caso di specie, andava dedotto che il denaro ricevuto dai debitori della fallita era stato versato nelle casse sociali ovvero sui conti correnti della società, e che tali somme erano state utilizzate per pagare debiti ben individuati, laddove, invece, la richiesta istruttoria di acquisizione degli estratti conti risulta formulata in termini meramente esplorativi.

Allo stesso modo, con riguardo ai testi pretermessi, avrebbero dovuto essere poste in evidenza circostanze idonee a sovvertire gli elementi di prova fino a quel momento già raccolti nel dibattimento con riguardo all'attività gestoria di fatto svolta dal [OSCURATO:PERSONA].

Da qui la mancanza di decisività delle prove invocate.

2. Il secondo motivo del [OSCURATO:PERSONA] si concentra su un profilo fattuale della decisione, quello afferente al ruolo di amministratore di fatto del [OSCURATO:PERSONA], tuttavia motivato in entrambe le decisioni di merito in modo non manifestamente illogico, né contraddittorio.

Con riguardo alla attività gestoria git4 posta a fondamento in particolare della affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta documentale, come si è già osservato, il ruolo gestorio di fatto svolto dal [OSCURATO:PERSONA] è stato adeguatamente ricostruito, al tal proposito risultando dirimente la circostanza che i rapporti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.,con altri operatori commerciali siano stati curati dal [OSCURATO:PERSONA] anche successivamente al 2005.

In tale contesto, i rilievi difensivi, volti a censurare la sottovalutazione degli esiti di ulteriori fonti di prova, finiscono per sollecitare una complessiva rivalutazione dei fatti e delle prove, preclusa nella presente sede di legittimità.

2.1. Quanto alla circostanza che la società fosse rimasta inattiva dal 2004,( epoca in cui vennero licenziati tutti i dipendenti), al di là della considerazione che, invece, anche successivamente al licenziamento dei dipendenti, la società aveva continuato ad effettuare operazioni commerciali di acquisiti e vendite per centinaia di migliaia di euro, gestite dal [OSCURATO:PERSONA], rileva che, come evidenziato nella sentenza impugnata, l'inattività della società è un fatto del tutto irrilevante, giacchè l'obbligo di tenere le scritture contabili, la cui violazione integra il reato, viene meno solo quando la cessazione della attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese, indipendentemente dal fatto che manchino passività insolute, trattandosi di reato di pericolo presunto posto a tutela dell'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale dell'impresa, a prescindere dal concreto pregiudizio per le ragioni creditorie (Sez. 5 n. 20514 del 22/01/2019 Rv. 275261).

2.2. I Giudici di merito hanno risolto compiutamente lo scrutinio del profilo in esame, allineandosi all'orientamento di questa Suprema Corte che, da tempo, tende a riconoscere la responsabilità dell'amministratore di fatto, privilegiando il dato funzionale dell'attività in concreto svolta, rispetto a quello meramente formale della investitura, e afferma, in particolare, che l'amministratore di fatto risponde penalmente in quanto le norme indicano gli amministratori con riferimentok non a una formale attribuzione di qualifiche, ma all'esercizio concreto delle funzioni che dette qualifiche sostanziano, essendosi orientata, la giurisprudenza, nel senso della estensibilità della disposizione di cui all'art. 2639 c.c. ( la quale stabilisce, per i reati societari, la equiparazione al soggetto formalmente investito della qualifica o della funzione prevista dalla legge civile sia di chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia di chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione), ai reati fallimentari ( Sez. 5 n. 36630 de 05/06/2003, Rv. 228308; conf.

Sez. 5 n. 39535 del 20/06/2012, Rv. 253363).

L'art 223 della legge sul fallimento, quando indica i soggetti che possono commettere bancarotta fraudolenta nel fallimento delle società, si riferisce non già all'aspetto formale (investitura) delle qualifiche di amministratore, direttore generale, sindaco e liquidatore della societa, bensì alle funzioni inerenti a tali qualifiche, che pongono il soggetto, in relazione all'interesse protetto dalla legge, nella particolare effettiva situazione personale e sociale, da cui scaturisce l'Obbligo della lealtà e della correttezza nell'espletamento delle funzioni medesime.

Sarebbe infatti irrazionale e in contrasto con l'interesse protetto dalla legge che fosse escluso dall'obbligo chi, non formalmente investito della qualifica, eserciti di fatto le funzioni inerenti alla stessa, con la piena connivenza degli organi societari (Sez. 3, n. 727 del 29/05/1967 (dep. 1967 ) Rv. 105115; Conf, 103107/1966).

Nella giurisprudenza di legittimità, si è, altresì, chiarito che l'amministratore di fatto risponde a titolo autonomo con riferimento alle concrete funzioni esercitate e quale diretto destinatario della norma incriminatrice, sicchè egli è gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili ( Sez. 5 n. 39593 del 20/05/2011, Rv. 250844), con la conseguenza che, sul piano processuale, è necessaria e sufficiente, ai fini della bancarotta documentale, la prova della gestione della società da parte dell'amministratore di fatto ( Sez. 5 n. 14103 del 19/10/1999, Rv. 215878) /di tale delitto può essere chiamato a rispondere l'amministratore di fatto della società fallita; a titolo personale, nell'ipotesi in cui il reato si concretizzi nella sottrazione, distruzione, falsificazione dei libri e delle scritture contabili, allo scopo di procurare un ingiusto profitto a sé o ad altri o di recare pregiudizio ai creditori, per avere amministrato di fatto la società, anche se in assenza di una formale investitura.

Cosicchè, correttamente, la Corte di appello si è avvalsa del principio di diritto che, in presenza della posizione di garanzia e dell'onere di tenuta e conservazione delle scritture, pone a carico della Difesa, una volta dimostratane l'inosservanza, la prova che il mancato rinvenimento delle scritture fosse dipeso da cause non imputabili al ricorrente, il quale si è limitato a sostenere che le scritture erano state consegnate al momento del passaggio delle consegne, senza tenere conto della posizione di amministratore di fatto che, invece, aveva continuato a mantenere e che lo rendevano diretto destinatario dell'obbligo di tenuta.

2.3. E' infondato anche il motivo con cui ci si duole della omessa valutazione della derubricazione del fatto di bancarotta nella più lieve fattispecie di cui all'art. 217 L.F., dal momento che già il tribunale aveva annotato come "In tale situazione risulta certamente integrato il dolo della bancarotta fraudolenta, mentre l'ipotesi di una mera negligenza è del tutto disancorata dalla realtà della vicenda processuale" ( pg. 16).

Ma, anche nella sentenza impugnata - a fronte di un motivo di gravame del tutto genericamente articolato ( pg. 7 dell'atto di appello) - il complessivo tenore degli argomenti sviluppati dalla Corte di appello depone univocamente per un complessivo comportamento improntato a fraudolenza sia nella tenuta delle scritture contabili che nella attività distrattiva ascritta ai due imputati.

La giurisprudenza di legittimità e la dottrina non dubitano, in generale, della legittimità del ricorso alla motivazione implicita, che si configura non già come idealtipo strutturalmente diverso e 'scalare', fronteggiante quello della motivazione 'esplicita', ma piuttosto come una particolare tecnica espositiva, caratterizzata dal proporre un'argomentazione, espressa a giustificazione di una determinata statuizione, in funzione di giustificazione anche di altra statuizione, sul presupposto di una stretta conseguenzialità logica o giuridica tra quanto affermato a riguardo della prima e quanto valevole per la seconda.

Come è stato acutamente osservato, nella motivazione implicita manca il testo grafico ma non il discorso argomentativo.

Sicché, per definizione, ove ricorre una motivazione implicita non può mai parlarsi di omessa motivazione; semmai può emergere un vizio di motivazione,Solo ove manchi il menzionato nesso di conseguenzialità logica e giuridica determin una violazione di legge per l'inesistenza / della motivazione (cfr. Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080).

Il ricorso da parte del giudice alla motivazione implicita trova riscontro nella disciplina processuale, là dove essa impone che la sentenza contenga "una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto" su cui è fondata (art. 544, primo comma e 546, primo comma, lett. e, cod. proc. pen.).

La stessa previsione della regola della redazione della sentenza 'subito' dopo la sua deliberazione depone per la legittimità del ricorso a modalità di argomentazione funzionali al rispetto della regola della subitaneità.

La motivazione implicita è altresì compatibile con il diritto ad un equo processo, come previsto dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, secondo la interpretazione datane dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr.

Corte Edu, Quarta Sezione, 24.07.2015, Chipani ed altri c.

Italia, nella quale si è ritenuto violato l'art. 6 della Convenzione per non essere stata resa motivazione del rigetto della questione pregiudiziale posta dai ricorrenti, ma solo per uno dei due profili segnalati, l'altro essendo stato oggetto di motivazione implicita).

In ragione dell'ammissibilità della motivazione implicita si ritiene che non sia censurabile in sede di legittimità una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340)

3. Sono infondate - e rimandano alla ricostruzione del fatto, sottratta al vaglio del giudice di legittimità - anche le doglianze che attingono la condotta distrattiva, giacchè, per un verso, l'una è documentalmente riscontrata dall'atto notarile ( distrazione del capannone), e le altre ( somme percepite dalle società debitrici della fallita) sono conclamate dalla assenza di elementi documentali ( comprese le scritture contabili, mai consegnate), a sostegno della, solo astrattamente e genericamente, dedotta destinazione lecita impressa alle somme percepite dalle tre società con le quali la fallita aveva continuato a tenere rapporti commerciali.

Vale solo la pena di osservare che nell'atto di compravendita era stato inserito un termine essenziale non certo una condizione sospensiva, e che, come osservato già dai giudici di merito, l'azione revocatoria intentata dalla curatela non esclude la condotta distrattiva posta in essere.

Manifestamente infondata è anche la deduzione circa la trascrizione, essendosi consumata la distrazione in ragione degli effetti traslativi della proprietà, derivanti dall'atto di compravendita.

3.1. Neppure colgono nel segno le doglianze attinenti alla posizione della Ingusci, giacchè mirano a una diversa ricostruzione del fatto laddove sottolineano come la donna sarebbe stata all'oscuro della situazione patrimoniale della fallita; invero, la ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata che, sul punto, ha sottolineato la iniquità di una compravendita di un bene di rilevante valore in ordine alla quale si era pattuitaXimmediata immissione nel possesso della acquirente senza il versamento di una caparra e senza prevedere i dettagli del pagamento dilazionato a un anno e, come detto, mai avvenuto.

4. Resta, pertanto, assorbita la doglianza che contesta la sussistenza del danno grave, in ragione dell'avvenuto riconoscimento della distrazione dell'immobile.

5. Sono inammissibili i motivi che attingono il trattamento sanzionatorio, non sindacabili in sede di legittimità, dal momento che vengono dedotte considerazioni in ordine a profili che attengono al merito della decisione, senza alcuna deduzione di specifici vizi della motivazione, dal momento che il giudice di merito può escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Rv. 242419; conf. sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 -

02. Nella sentenza impugnata ila Corte di appello ha sottolineato la gravità del fatto quale elemento decisivo per escludere le circostanze attenuanti anche nei confronti della Ingusci, nonostante la sua incensuratezza, considerata, evidentemente, recessiva, rispetto alle connotazioni oggettive della co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la SENTENZA del 01/07/2019 della [OSCURATO:PERSONA] LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che illustra il ricorso e conclude per l'accoglimento. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi di ricorso e conclude per l'annullamento della sentenza impugnata, con o senza rinvio. dato atto che, su richiesta dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulata nell'interesse di entrambi i ricorrenti, è stata disposta la trattazione orale. I [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati a loro rispettivamente ascritti (capi B,C,D per [OSCURATO:PERSONA], esclusa la circostanza aggravante del danno di rilevante entità per il solo capo B; capo D per Ingusci), riducendo la pena principale e quelle accessorie fallimentari, e modificando le altre pene accessorie. 1.1. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto colpevole di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva, per avere, quale amministratore di diritto e poi come gestore di fatto dal 18 giugno 2007 fino alla data del fallimento, sottratto, o comunque distrutto o occultato i libri e le scritture contabili allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto, ovvero in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e il movimento degli affari della società, nonché per avere, quale amministratore di diritto, fino al 18/06/2007, distrutto, occultato o dissimulato i beni della società, in specie, il capannone industriale in cui la fallita aveva la sede operativa, simulatamente alienato il 13/10/2005, alla società [OSCURATO:PERSONA], di proprietà della moglie, per l'importo di euro 850.000 senza alcun corrispettivo, garanzia, fidejussione, nonché altre somme analiticamente indicate in imputazione, corrisposte da debitori sociali e incassate direttamente dal [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta colpevole di concorso, ai sensi dell'art. 117 cod. pen., quale socio della fallita e coniuge del [OSCURATO:PERSONA], nella condotta distrattiva del [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla alienazione fittizia del capannone, rendendosi simulato acquirente senza versare alcunchè, né prestare garanzie. 2. Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, il quale svolge, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], quattro motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla revoca dell'ammissione dei testi della difesa nonché al mancato esercizio, sollecitato dalla Difesa, dei poteri di cui all'art.507 c.p. con riferimento alla acquisizione degli estratti conto relativi ai movimenti bancari della società fallita. Sostiene la Difesa che, dall'esame testimoniale pretermesso, sarebbe emersa la prova, da un lato, che, successivamente alle dimissioni, il [OSCURATO:PERSONA] non si era ingerito nella attività sociale, gestita da altro amministratore subentrato, e, dall'altro, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato richiesta di finanziamento finalizzata al pagamento dell'immobile acquistato dalla fallita e che disponeva delle entrate sufficienti per fare fronte al pagamento delle rate per la restituzione del finanziamento; sarebbero, altresì, emersi i motivi del diniego di finanziamento opposto dagli istituti di credito. Da ciò, anche le ricadute in termini di dolo. D'altro canto, la motivazione risulta contraddittoria laddove, per un verso, censura l'assenza di prova documentale certa che le somme incassate dai creditori siano state correttamente utilizzate per ripianare debiti sociali, e, dall'altro, nega, in quanto ritenuta superflua, l'acquisizione degli estratti conto bancari onde dimostrare la destinazione data alle somme.2.2. Analoghi vizi sono dedotti con riferimento all'affermazione di responsabilità per la bancarotta documentale, giacchè la Corte di appello ha considerato il ricorrente quale amministratore di fatto sulla base di semplici congetture; inoltre, non ha tenuto conto che, successivamente alle dimissioni dalla carica di amministratore, l'attività della fallita era cessata da anni e che la contabilità era stata consegnata all'ultimo amministratore, come risultante da dichiarazioni di questi; d'altro canto, il teste Guerriero ha dichiarato che, fino a guado il [OSCURATO:PERSONA] era stato l'amministratore della società, i libri e le scritture contabili erano stati regolarmente tenuti; ci si duole, altresì, della mancata derubricazione in bancarotta semplice, dal momento che fino al 2006, la contabilità era stata regolarmente tenuta, e che, comunque, le operazioni svolte negli ultimi anni sono state ricostruite dal curatore. 2.3. Sempre gli stessi vizi congiunti sono denunciati con riguardo alla bancarotta per distrazione; si sostiene che l'immobile asseritamente distratto, in quanto soggetto a trascrizione, non poteva essere sottratto all'attivo, e che, in ogni caso, se ci fosse stata effettiva volontà di distrazione, il bene sarebbe stato nuovamente ceduto; d'altro canto, la vendita era sottoposta alla condizione della corresponsione del prezzo, e non essendo stato versato, legittimamente la curatela ha agito per la risoluzione del contratto, tant'è che il bene non è mai uscito dalla disponibilità della fallita. Quanto alla distrazione delle somme incassate da società debitrici della fallita, la prova dichiarativa( così i responsabili delle aziende debitrici) attesta che gli assegni versati in pagamento sono stati utilizzati per scopi aziendali; in tal senso, depongono anche i bilanci aziendali che hanno registrato in quegli anni una riduzione del debito. 2.4. Violazione di legge è denunciata con riferimento all'aggravante del danno di rilevante entità, il quale, stante l'insussistenza dell'alienazione del capannone, non può essere fondatamente riconosciuto con riguardo alle sole distrazioni di somme. Immotivato, inoltre, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, poiché la Corte di appello ha del tutto obliterato gli elementi positivamente valutabili in favore del ricorrente, segnalati con l'appello, ponendosi in contrasto con l'orientamento di questa Corte. Si lamenta ancora che ingiustificatamente la Corte di appello ha individuato una pena base superiore al minimo edittale. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] la Difesa articola tre motivi, analoghi al primo ( pur non replicando le doglianze riguardanti l'esercizio delle facoltà di cui all'art. 507 cod. proc. pen. ), terzo, e quarto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], segnalando, con specifico riferimento alla posizione della Ingusci, l'assenza di prova della conoscenza della situazione debitoria della società, con cui non ha mai avuto alcun rapporto, né poteva essere a conoscenza del decreto ingiuntivo richiesto dal MPS per 250.000 euro e della possibile revoca del finanziamento ai sensi della legge n. 488/1992 alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], inoltre, ha smentito l'erroneo convincimento dei giudici di merito, che la [OSCURATO:PERSONA] fosse una scatola vuota. 3.1. Si denuncia, altresì, l'immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche, senza tener conto dell'incensuratezza della ricorrente, del ruolo marginale, dell'essersi adoperata per rispettare gli impegni contrattuali cercando di reperire i necessari finanziamenti, e per la restituzione del capannone, di fatto facendo venir meno il danno. Di tanto la Corte di appello ha contraddittoriamente tenuto conto al fine di ridurre la pena. 4. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi non sono fondati. 1.E' manifestamente infondato il primo comune motivo, in quanto genericamente declinato in termini contestativi della decisione del Tribunale, omettendo di indicare con la necessaria specificità gli elementi decisivi che il giudice di merito avrebbe tratto dall'escussione dei testi il ) cui esame venne revocato dal Tribunale, a fronte della valutazione di superfluità operata anche dalla Corte di appello. 1.1. Non ha pregio la deduzione secondo cui l'escussione dei testi esclusi avrebbe dimostrato la richiesta, da parte della società acquirente, di un finanziamento, finalizzato, nell'ottica difensiva, a fronteggiare l'acquisto del capannone. E tanto sia perché tale circostanza avrebbe potuto essere allegata documentalmente dalla Difesa, sia perché, essendo conclamata la cessione del capannone senza alcun corrispettivo, i Giudici di merito hanno posto in luce - per argomentare la assenza di buona fede- una pluralità di fattori: l'iniquità delle condizioni contrattuali pattuite al momento del rogito, con immissione in possesso immediato dell'acquirente, senza versamento di alcuna somma, pur a fonte di un immobile di consistente valore; la mancata attivazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], che alla scadenza del termine per adempiere al pagamento, era amministratore della società, di azioni per ottenere il pagamento del prezzo o la risoluzione del contratto, a fronte del totale inadempimento della prestazione da parte dell'acquirente; la concessione in locazione, da parte della acquirente società ( amministrata dalla moglie del [OSCURATO:PERSONA]) a una terza società, sempre riconducibile al ricorrente; l'essere a conoscenza delle indagini già in atto per altri reati, e l'avere ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo da parte del Monte dei Paschi di Siena. Tutte ragioni che hanno condotto, del tutto ragionevolmente, i Giudici di merito ad escludere decisamente la possibilità della invocata buona fede. 1.2. Né è sufficiente a disarticolare il ragionamento probatorioofferto dai giudici di merito a sostegno della statuizione di condanna la mera deduzione della illegittimità della revoca dell'ordinanza ammissiva della prova finalizzata a confutare la tesi della gestione di fatto da parte del [OSCURATO:PERSONA], giacchè la dimostrazione dello svolgimento dell'attività gestoria anche dopo la dismissione della carica formale poggia su un compendio di elementi convergenti nel senso anzidetto, quali il ruolo di testa di legno svolto dal Mangia, del tutto sprovvisto di competenze commerciali nel settore di operatività della fallita, all'oscuro delle dinamiche della società (dichiarazioni del curatore) e sconosciuto a clienti e interlocutori della fallita, i quali, invece, hanno riferito di essersi sempre interfacciati con il ricorrente; l'avere questi amministrato la società con totale spregiudicatezza, conseguendo fraudolentemente, già prima del fallimento, finanziamenti pubblici poi revocati, quindi operando in modo che la fallita venisse spogliata di tutti i beni, riducendola a una scatola vuota, e preservando, invece, il consistente patrimonio immobiliare, rimasto in famiglia. D'altro canto, a riprova della attività gestoria svolta anche successivamente al 2007, sono stati indicati i crediti che il [OSCURATO:PERSONA] ha continuato a riscuotere, e, in tale ottica, come ha osservato puntualmente il Tribunale, anche la condotta di spogliarsi delle quote sociali e dismettere le cariche sociali, nel tentativo di sottrarsi a responsabilità, costituisce condotta fraudolenta ( pg. 15). Con tali solidi elementi i ricorsi non si confrontano realmente, invece, omettendo di indicare gli specifici elementi che, a seguito della escussione pretermessa, avrebbero potuto condurre al ribaltamento del quadro indiziario. 1.3. D'altro canto, è fuori fuoco anche la deduzione circa la mancata acquisizione dei conti correnti bancari, che avrebbero dimostrato la destinazione delle somme riscosse per finalità sociali, dal momento che, nelle sentenze di merito, è ben chiarito che, al tempo in cui le somme sono state pagate con assegni, la società fallita non disponeva più di alcun conto corrente bancario sul quale essi potessero essere versati ( pg. 18 sentenza del Tribunale),Inoltre, i giudici di merito, nel confutare la medesima deduzione fondata sulla riduzione della esposizione debitoria emergente dai bilanci, hanno osservato come i bilanci non siano veritieri e attendibili, e come l'annotazione di tali entrate nel bilancio, finalizzata a dissimulare ulteriormente lo stato di insolvenza della società, non escluda la materiale distrazione delle somme. 1.4.In realtà, le deduzioni difensive risultano destituite di fondamento anche per la loro genericità, dal momento che il ricorrente, nell'invocare l'ammissione di una prova, è tenuto a indicare specificamente il fatto da provare, individuando le circostanze su cui deve vertere il loro esame, non essendo sufficiente un riferimento generico alle prove a discarico indicate nella lista depositata (Sez. 5 n. 55829 del 08/10/2018, Rv. 274623). Nel caso di specie, andava dedotto che il denaro ricevuto dai debitori della fallita era stato versato nelle casse sociali ovvero sui conti correnti della società, e che tali somme erano state utilizzate per pagare debiti ben individuati, laddove, invece, la richiesta istruttoria di acquisizione degli estratti conti risulta formulata in termini meramente esplorativi. Allo stesso modo, con riguardo ai testi pretermessi, avrebbero dovuto essere poste in evidenza circostanze idonee a sovvertire gli elementi di prova fino a quel momento già raccolti nel dibattimento con riguardo all'attività gestoria di fatto svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. Da qui la mancanza di decisività delle prove invocate. 2. Il secondo motivo del [OSCURATO:PERSONA] si concentra su un profilo fattuale della decisione, quello afferente al ruolo di amministratore di fatto del [OSCURATO:PERSONA], tuttavia motivato in entrambe le decisioni di merito in modo non manifestamente illogico, né contraddittorio. Con riguardo alla attività gestoria git4 posta a fondamento in particolare della affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta documentale, come si è già osservato, il ruolo gestorio di fatto svolto dal [OSCURATO:PERSONA] è stato adeguatamente ricostruito, al tal proposito risultando dirimente la circostanza che i rapporti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.,con altri operatori commerciali siano stati curati dal [OSCURATO:PERSONA] anche successivamente al 2005. In tale contesto, i rilievi difensivi, volti a censurare la sottovalutazione degli esiti di ulteriori fonti di prova, finiscono per sollecitare una complessiva rivalutazione dei fatti e delle prove, preclusa nella presente sede di legittimità. 2.1. Quanto alla circostanza che la società fosse rimasta inattiva dal 2004,( epoca in cui vennero licenziati tutti i dipendenti), al di là della considerazione che, invece, anche successivamente al licenziamento dei dipendenti, la società aveva continuato ad effettuare operazioni commerciali di acquisiti e vendite per centinaia di migliaia di euro, gestite dal [OSCURATO:PERSONA], rileva che, come evidenziato nella sentenza impugnata, l'inattività della società è un fatto del tutto irrilevante, giacchè l'obbligo di tenere le scritture contabili, la cui violazione integra il reato, viene meno solo quando la cessazione della attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese, indipendentemente dal fatto che manchino passività insolute, trattandosi di reato di pericolo presunto posto a tutela dell'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale dell'impresa, a prescindere dal concreto pregiudizio per le ragioni creditorie (Sez. 5 n. 20514 del 22/01/2019 Rv. 275261). 2.2. I Giudici di merito hanno risolto compiutamente lo scrutinio del profilo in esame, allineandosi all'orientamento di questa Suprema Corte che, da tempo, tende a riconoscere la responsabilità dell'amministratore di fatto, privilegiando il dato funzionale dell'attività in concreto svolta, rispetto a quello meramente formale della investitura, e afferma, in particolare, che l'amministratore di fatto risponde penalmente in quanto le norme indicano gli amministratori con riferimentok non a una formale attribuzione di qualifiche, ma all'esercizio concreto delle funzioni che dette qualifiche sostanziano, essendosi orientata, la giurisprudenza, nel senso della estensibilità della disposizione di cui all'art. 2639 c.c. ( la quale stabilisce, per i reati societari, la equiparazione al soggetto formalmente investito della qualifica o della funzione prevista dalla legge civile sia di chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia di chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione), ai reati fallimentari ( Sez. 5 n. 36630 de 05/06/2003, Rv. 228308; conf. Sez. 5 n. 39535 del 20/06/2012, Rv. 253363). L'art 223 della legge sul fallimento, quando indica i soggetti che possono commettere bancarotta fraudolenta nel fallimento delle società, si riferisce non già all'aspetto formale (investitura) delle qualifiche di amministratore, direttore generale, sindaco e liquidatore della societa, bensì alle funzioni inerenti a tali qualifiche, che pongono il soggetto, in relazione all'interesse protetto dalla legge, nella particolare effettiva situazione personale e sociale, da cui scaturisce l'Obbligo della lealtà e della correttezza nell'espletamento delle funzioni medesime. Sarebbe infatti irrazionale e in contrasto con l'interesse protetto dalla legge che fosse escluso dall'obbligo chi, non formalmente investito della qualifica, eserciti di fatto le funzioni inerenti alla stessa, con la piena connivenza degli organi societari (Sez. 3, n. 727 del 29/05/1967 (dep. 1967 ) Rv. 105115; Conf, 103107/1966). Nella giurisprudenza di legittimità, si è, altresì, chiarito che l'amministratore di fatto risponde a titolo autonomo con riferimento alle concrete funzioni esercitate e quale diretto destinatario della norma incriminatrice, sicchè egli è gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili ( Sez. 5 n. 39593 del 20/05/2011, Rv. 250844), con la conseguenza che, sul piano processuale, è necessaria e sufficiente, ai fini della bancarotta documentale, la prova della gestione della società da parte dell'amministratore di fatto ( Sez. 5 n. 14103 del 19/10/1999, Rv. 215878) /di tale delitto può essere chiamato a rispondere l'amministratore di fatto della società fallita; a titolo personale, nell'ipotesi in cui il reato si concretizzi nella sottrazione, distruzione, falsificazione dei libri e delle scritture contabili, allo scopo di procurare un ingiusto profitto a sé o ad altri o di recare pregiudizio ai creditori, per avere amministrato di fatto la società, anche se in assenza di una formale investitura. Cosicchè, correttamente, la Corte di appello si è avvalsa del principio di diritto che, in presenza della posizione di garanzia e dell'onere di tenuta e conservazione delle scritture, pone a carico della Difesa, una volta dimostratane l'inosservanza, la prova che il mancato rinvenimento delle scritture fosse dipeso da cause non imputabili al ricorrente, il quale si è limitato a sostenere che le scritture erano state consegnate al momento del passaggio delle consegne, senza tenere conto della posizione di amministratore di fatto che, invece, aveva continuato a mantenere e che lo rendevano diretto destinatario dell'obbligo di tenuta. 2.3. E' infondato anche il motivo con cui ci si duole della omessa valutazione della derubricazione del fatto di bancarotta nella più lieve fattispecie di cui all'art. 217 L.F., dal momento che già il tribunale aveva annotato come "In tale situazione risulta certamente integrato il dolo della bancarotta fraudolenta, mentre l'ipotesi di una mera negligenza è del tutto disancorata dalla realtà della vicenda processuale" ( pg. 16). Ma, anche nella sentenza impugnata - a fronte di un motivo di gravame del tutto genericamente articolato ( pg. 7 dell'atto di appello) - il complessivo tenore degli argomenti sviluppati dalla Corte di appello depone univocamente per un complessivo comportamento improntato a fraudolenza sia nella tenuta delle scritture contabili che nella attività distrattiva ascritta ai due imputati. La giurisprudenza di legittimità e la dottrina non dubitano, in generale, della legittimità del ricorso alla motivazione implicita, che si configura non già come idealtipo strutturalmente diverso e 'scalare', fronteggiante quello della motivazione 'esplicita', ma piuttosto come una particolare tecnica espositiva, caratterizzata dal proporre un'argomentazione, espressa a giustificazione di una determinata statuizione, in funzione di giustificazione anche di altra statuizione, sul presupposto di una stretta conseguenzialità logica o giuridica tra quanto affermato a riguardo della prima e quanto valevole per la seconda. Come è stato acutamente osservato, nella motivazione implicita manca il testo grafico ma non il discorso argomentativo. Sicché, per definizione, ove ricorre una motivazione implicita non può mai parlarsi di omessa motivazione; semmai può emergere un vizio di motivazione,Solo ove manchi il menzionato nesso di conseguenzialità logica e giuridica determin una violazione di legge per l'inesistenza / della motivazione (cfr. Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080). Il ricorso da parte del giudice alla motivazione implicita trova riscontro nella disciplina processuale, là dove essa impone che la sentenza contenga "una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto" su cui è fondata (art. 544, primo comma e 546, primo comma, lett. e, cod. proc. pen.). La stessa previsione della regola della redazione della sentenza 'subito' dopo la sua deliberazione depone per la legittimità del ricorso a modalità di argomentazione funzionali al rispetto della regola della subitaneità. La motivazione implicita è altresì compatibile con il diritto ad un equo processo, come previsto dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, secondo la interpretazione datane dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. Corte Edu, Quarta Sezione, 24.07.2015, Chipani ed altri c. Italia, nella quale si è ritenuto violato l'art. 6 della Convenzione per non essere stata resa motivazione del rigetto della questione pregiudiziale posta dai ricorrenti, ma solo per uno dei due profili segnalati, l'altro essendo stato oggetto di motivazione implicita). In ragione dell'ammissibilità della motivazione implicita si ritiene che non sia censurabile in sede di legittimità una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340) 3. Sono infondate - e rimandano alla ricostruzione del fatto, sottratta al vaglio del giudice di legittimità - anche le doglianze che attingono la condotta distrattiva, giacchè, per un verso, l'una è documentalmente riscontrata dall'atto notarile ( distrazione del capannone), e le altre ( somme percepite dalle società debitrici della fallita) sono conclamate dalla assenza di elementi documentali ( comprese le scritture contabili, mai consegnate), a sostegno della, solo astrattamente e genericamente, dedotta destinazione lecita impressa alle somme percepite dalle tre società con le quali la fallita aveva continuato a tenere rapporti commerciali. Vale solo la pena di osservare che nell'atto di compravendita era stato inserito un termine essenziale non certo una condizione sospensiva, e che, come osservato già dai giudici di merito, l'azione revocatoria intentata dalla curatela non esclude la condotta distrattiva posta in essere. Manifestamente infondata è anche la deduzione circa la trascrizione, essendosi consumata la distrazione in ragione degli effetti traslativi della proprietà, derivanti dall'atto di compravendita. 3.1. Neppure colgono nel segno le doglianze attinenti alla posizione della Ingusci, giacchè mirano a una diversa ricostruzione del fatto laddove sottolineano come la donna sarebbe stata all'oscuro della situazione patrimoniale della fallita; invero, la ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata che, sul punto, ha sottolineato la iniquità di una compravendita di un bene di rilevante valore in ordine alla quale si era pattuitaXimmediata immissione nel possesso della acquirente senza il versamento di una caparra e senza prevedere i dettagli del pagamento dilazionato a un anno e, come detto, mai avvenuto. 4. Resta, pertanto, assorbita la doglianza che contesta la sussistenza del danno grave, in ragione dell'avvenuto riconoscimento della distrazione dell'immobile. 5. Sono inammissibili i motivi che attingono il trattamento sanzionatorio, non sindacabili in sede di legittimità, dal momento che vengono dedotte considerazioni in ordine a profili che attengono al merito della decisione, senza alcuna deduzione di specifici vizi della motivazione, dal momento che il giudice di merito può escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Rv. 242419; conf. sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02. Nella sentenza impugnata ila Corte di appello ha sottolineato la gravità del fatto quale elemento decisivo per escludere le circostanze attenuanti anche nei confronti della Ingusci, nonostante la sua incensuratezza, considerata, evidentemente, recessiva, rispetto alle connotazioni oggettive della co
Sentenza Cassazione n. 40293/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris