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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 17905/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587), che la rappresenta e difende-controricorrente-avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 3653/09/16 depositata il10/06/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con la sentenza n. 3653/09/16 del 10/06/2016, la Commissionetributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) rigettava l’appello propostoda [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 881/46/15 della Commissionetributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva respinto ilNumero registro generale 1793/2017Numero sezionale 6009/2025Numero di raccolta generale 17905/2026Data pubblicazione 04/06/2026ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento perIRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2007.1.1.

Come si evince dalla sentenza impugnata, l’avviso diaccertamento era stato emesso al fine di rettificare il reddito della estintaPromographics s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito Promographics) ed erastato notificato anche nei confronti del contribuente quale socio e legalerappresentante, responsabile delle obbligazioni della società nell’annooggetto di verifica.Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso percassazione, affidato a tre motivi.AE resisteva in giudizio con controricorso e depositava memoria ex art.380 bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va pregiudizialmente evidenziato che, sebbene Promographics siaestinta, le sentenze di merito sono state emesse solo nei confronti delsocio accomandatario e non anche nei confronti dei soci accomandanti,non presenti in giudizio.1.1.

La questione relativa alla sussistenza del litisconsorzio necessariotra i soci di una società di persone a seguito dell’estinzione della società èstata rinviata per la trattazione in pubblica udienza da Cass. n. 31837 del05/12/2025, alle cui motivazioni integralmente si rimanda.2.

Va, dunque, analogamente disposto rinvio a nuovo ruolo perl’eventuale trattazione anche della presente controversia in pubblicaudienza.

P.Q.MLa Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo della presente controversia perl’eventuale trattazione in pubblica udienza.Così deciso in Roma, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 03/06/2026.La PresidenteANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587), che la rappresenta e difende-controricorrente-avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 3653/09/16 depositata il10/06/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con la sentenza n. 3653/09/16 del 10/06/2016, la Commissionetributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) rigettava l’appello propostoda [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 881/46/15 della Commissionetributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva respinto ilNumero registro generale 1793/2017Numero sezionale 6009/2025Numero di raccolta generale 17905/2026Data pubblicazione 04/06/2026ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento perIRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2007.1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, l’avviso diaccertamento era stato emesso al fine di rettificare il reddito della estintaPromographics s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito Promographics) ed erastato notificato anche nei confronti del contribuente quale socio e legalerappresentante, responsabile delle obbligazioni della società nell’annooggetto di verifica.Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso percassazione, affidato a tre motivi.AE resisteva in giudizio con controricorso e depositava memoria ex art.380 bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va pregiudizialmente evidenziato che, sebbene Promographics siaestinta, le sentenze di merito sono state emesse solo nei confronti delsocio accomandatario e non anche nei confronti dei soci accomandanti,non presenti in giudizio.1.1. La questione relativa alla sussistenza del litisconsorzio necessariotra i soci di una società di persone a seguito dell’estinzione della società èstata rinviata per la trattazione in pubblica udienza da Cass. n. 31837 del05/12/2025, alle cui motivazioni integralmente si rimanda.2. Va, dunque, analogamente disposto rinvio a nuovo ruolo perl’eventuale trattazione anche della presente controversia in pubblicaudienza. P.Q.MLa Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo della presente controversia perl’eventuale trattazione in pubblica udienza.Così deciso in Roma, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 03/06/2026.La PresidenteANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]