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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 02869/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 27 Aprile 2021 n. 17620/2021 la Sesta Sezione della Corte di Cassazione pronunziando sul ricorso proposto da difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza della Corte di Appello di Ancona in data 4 Febbraio 2021 - che aveva rigettato l' istanza di rescissione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Urbino del 11 Luglio 2019 divenuta irrevocabile in 5 novembre successivo - dichiarava detto ricorso inammissibile in quanto il difensore di fiducia non munito di procura speciale indispensabile ai sensi dell' art.625 bis c.p.p.

2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] impugna, quindi, la citata sentenza della Sesta Sezione con ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. lamentando che la Corte di Cassazione era incorsa in un errore di fatto nel rilevare la inammissibilità del ricorso.

Osserva che, per svista percettiva, la Corte di Cassazione non aveva considerato che nel procedimento ex art. 629 bis c.p.p. il difensore ha legittimazione "diretta" all' impugnazione ai sensi dell'art. 127 comma 7 c.p.p., precisando che l'art. 610 comma 5 bis c.p.p. prevede espressamente l'ammissibilità del ricorso straordinario per questioni inerenti la legittimazione ad impugnare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va premesso che non ricorre l'errore di fatto nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen., quando la Corte di cassazione adotti un'interpretazione di norme e prassi che regolano lo svolgimento delle udienze dinanzi a sé, fondata su dati correttamente rilevati e valutati e non basata su una fuorviata rappresentazione percettiva. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto avverso la decisione assunta in assenza del difensore, non ancora comparso, e in accoglimento di una richiesta di anticipazione della trattazione avanzata da altro difensore, precisando che sussiste l'onere di essere presenti in udienza sin dall'ora stabilita per il suo inizio, senza che l'inserimento del processo in una prefissata posizione dell'elenco numerico predisposto per gestirla determini un vero e proprio ordine di chiamata su cui possa farsi affidamento). (Sez. 6, Sentenza n. 44637 del 31/10/2013 Cc. (dep. 05/11/2013) Rv. 257154 -

01. È stato pure condivisibilmente osservato che è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto proposto a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. con il quale si deducano errori di interpretazione di norme giuridiche, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di un'inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali. (Nella specie erano stati denunciati numerosi errori di fatto, ritenuti dalla Corte tutti riferibili all'interpretazione di norme di diritto e come tali coperti dal giudicato) (Sez. 6, Sentenza n. 3522 del 09/12/2008 Cc. (dep. 27/01/2009) Rv. 242658 - 01, Atteso che, nel caso, in esame la Corte di Cassazione ha applicato il principio di diritto, peraltro condivisibile ad avviso di questo collegio, secondo cui in tema di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato, nell'interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale autenticata, atteso il rinvio della norma citata all'art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, che prevede quale condizione di legittimazione per la proposizione del ricorso per cassazione che il difensore sia munito di procura speciale. (Sez. 2, Sentenza n. 23364 del 09/07/2020 Cc. (dep. 30/07/2020) Rv. 279480 - 01, appare di tutta evidenza che non è ravvisabile alcun "errore di fatto" e che il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti o, comunque, manifestamente infondati.

5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 26 Ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 27 Aprile 2021 n. 17620/2021 la Sesta Sezione della Corte di Cassazione pronunziando sul ricorso proposto da difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza della Corte di Appello di Ancona in data 4 Febbraio 2021 - che aveva rigettato l' istanza di rescissione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Urbino del 11 Luglio 2019 divenuta irrevocabile in 5 novembre successivo - dichiarava detto ricorso inammissibile in quanto il difensore di fiducia non munito di procura speciale indispensabile ai sensi dell' art.625 bis c.p.p. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] impugna, quindi, la citata sentenza della Sesta Sezione con ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. lamentando che la Corte di Cassazione era incorsa in un errore di fatto nel rilevare la inammissibilità del ricorso. Osserva che, per svista percettiva, la Corte di Cassazione non aveva considerato che nel procedimento ex art. 629 bis c.p.p. il difensore ha legittimazione "diretta" all' impugnazione ai sensi dell'art. 127 comma 7 c.p.p., precisando che l'art. 610 comma 5 bis c.p.p. prevede espressamente l'ammissibilità del ricorso straordinario per questioni inerenti la legittimazione ad impugnare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che non ricorre l'errore di fatto nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen., quando la Corte di cassazione adotti un'interpretazione di norme e prassi che regolano lo svolgimento delle udienze dinanzi a sé, fondata su dati correttamente rilevati e valutati e non basata su una fuorviata rappresentazione percettiva. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto avverso la decisione assunta in assenza del difensore, non ancora comparso, e in accoglimento di una richiesta di anticipazione della trattazione avanzata da altro difensore, precisando che sussiste l'onere di essere presenti in udienza sin dall'ora stabilita per il suo inizio, senza che l'inserimento del processo in una prefissata posizione dell'elenco numerico predisposto per gestirla determini un vero e proprio ordine di chiamata su cui possa farsi affidamento). (Sez. 6, Sentenza n. 44637 del 31/10/2013 Cc. (dep. 05/11/2013) Rv. 257154 - 01. È stato pure condivisibilmente osservato che è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto proposto a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. con il quale si deducano errori di interpretazione di norme giuridiche, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di un'inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali. (Nella specie erano stati denunciati numerosi errori di fatto, ritenuti dalla Corte tutti riferibili all'interpretazione di norme di diritto e come tali coperti dal giudicato) (Sez. 6, Sentenza n. 3522 del 09/12/2008 Cc. (dep. 27/01/2009) Rv. 242658 - 01, Atteso che, nel caso, in esame la Corte di Cassazione ha applicato il principio di diritto, peraltro condivisibile ad avviso di questo collegio, secondo cui in tema di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato, nell'interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale autenticata, atteso il rinvio della norma citata all'art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, che prevede quale condizione di legittimazione per la proposizione del ricorso per cassazione che il difensore sia munito di procura speciale. (Sez. 2, Sentenza n. 23364 del 09/07/2020 Cc. (dep. 30/07/2020) Rv. 279480 - 01, appare di tutta evidenza che non è ravvisabile alcun "errore di fatto" e che il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti o, comunque, manifestamente infondati. 5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 26 Ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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