CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12560/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 06/06/2025 della Corte d'appello di L'Aquilavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato,limitatamente alla aggravante del mezzo fraudolento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di L’Aquila haconfermato la pronunzia del Tribunale di Chieti del 27.10.2022, che condannavaPodaru Florian alla pena ritenuta di giustizia, previo riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza con le contestateaggravanti e ritenuta l’attenuante di cui all’art.62 n.4 cod. pen., per il reato difurto, aggravato dalla violenza sulle cose e dall’avere commesso il fatto su cosa incustodia all’interno di un pubblico ufficio.2. Contro l'anzidetta sentenza l’imputato propone ricorso, affidato a duemotivi, qui di seguito sintetizzati ai sensi dell’art.173, comma 1, disp. att. cod.proc. pen.2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di manifestaillogicità della motivazione, in relazione alla mancata esclusione dell’aggravante dicui all’art.625 n.7 cod. pen.Si deduce erronea interpretazione, da parte dei giudici di merito, della nozionedi stabilimento pubblico, in cui non rientrerebbe il distributore automatico dialimenti, in quanto di proprietà della ditta [OSCURATO:PERSONA], e che, pertanto, il furtosarebbe avvenuto su cose non di pertinenza dell’attrezzatura dello stabilimentoma appartenenti a proprietà privata, che non attengono alla estrinsecazione delservizio di pubblica necessità o utilità.2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio dimanifesta illogicità della motivazione, in relazione al mancato accoglimento dellarichiesta di sostituzione della pena detentiva breve, ai sensi dell’art.20 bis cod.pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va accolto nei limiti qui di seguito indicati.2. Il primo motivo di ricorso è fondato.2.1 Invero, questa Corte ha già avuto modo di osservare che, per laconfigurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7-bis, cod. pen., ènecessaria la sussistenza di due requisiti: il primo riferito al soggetto passivo delreato aggravato, che deve avere la qualifica di soggetto pubblico o di privato chegestisce il servizio pubblico in regime concessorio; il secondo oggettivo e collegatoal nesso funzionale che deve connettere la cosa sottratta all'erogazione del serviziopubblico, nel senso che il bene oggetto di furto deve essere parte, ossiacomponente dell'infrastruttura (non essendo sufficiente ad integrare la fattispeciecircostanziale un collegamento tra l'una e l'altra derivante da circostanzeoccasionali), la quale, a sua volta, deve essere funzionale - «destinata», nellalocuzione legislativa - all'erogazione del servizio pubblico (Sez. 5, Sentenza n.26447 del 06/04/2017, Rv. 270537). Tale pronunzia in motivazione ha chiaritoche la ratio dell'introduzione, ad opera dell'art. 8, comma 1, lett. a), D. L. 14agosto 2013, conv., con modif., dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, della circostanzaaggravante di cui si discute, è individuabile nella finalità di apprestare unapeculiare tutela alle infrastrutture destinate all'erogazione di servizi pubblici, chesono in parte indicati dalla stessa disposizione legislativa; finalità resa necessariadal sorgere di attività delittuose, come i furti di rame, che, nella valutazione dipolitica criminale del legislatore, hanno assunto un carattere allarmante, anche acausa della loro frequenza e del danno cagionato alle infrastrutture dei pubbliciservizi. In questa prospettiva, la norma vuole assicurare al buon andamento delservizio pubblico una più incisiva tutela attraverso la previsione di unaggravamento sanzionatorio per la sottrazione di componenti metalliche, o di altromateriale, dal complesso delle installazioni e degli impianti funzionaliall'erogazione del servizio pubblico stesso.La presenza di un nesso funzionale che, nei termini indicati, devenecessariamente connettere la cosa sottratta all'erogazione del servizio pubblicogiustifica, sul terreno dell'offensività, l'aggravamento sanzionatorio di un fattolesivo o, comunque, pericoloso rispetto al buon andamento del servizio pubblicoe, dunque, alla conservazione delle condizioni materiali necessarie all'efficienteoperatività dell'infrastruttura erogatrice dello stesso servizio (Sez. 5, Sentenza n.40027 del 18/06/2019, Rv. 277602 – 01).2.2 Non risponde ai requisiti indicati la fattispecie concreta in esame.Pronunciandosi sul motivo di gravame, la Corte di appello ha rilevato che ilCentro per l’Impiego, al cui interno era posto il distributore automatico di alimenti,da cui è stato sottratto il denaro, debba qualificarsi come ufficio pubblico in quanto,in ragione dell’espletamento delle attività cui è preposto, è destinato allaestrinsecazione di una funzione di pubblico interesse o di pubblica utilità,indipendentemente dal fatto che appartenga o sia gestito da privati.Nella specie, la Corte di merito ha omesso di valutare sia il profilo soggettivodella fattispecie circostanziale, in quanto il distributore automatico oggetto delreato apparteneva a società privata, sia il profilo oggettivo, ossia la sussistenza diun nesso funzionale tra l’ufficio pubblico ed il distributore automatico di alimenti,di proprietà della ditta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ossia la"destinazione" all'erogazione del servizio pubblico del distributore automatico dalquale venivano sottratte le monete e l'erogazione del servizio pubblico da partedel soggetto passivo del reato.2.2.1 La verifica circa la sussistenza della aggravante in parola passa inoltreper la nozione, più generale, di "destinazione a pubblico servizio", che non è datadalla constatazione della fruizione pubblica del bene, bensì dalla qualità del servizioche viene organizzato e che è destinato appunto alla soddisfazione di un bisognoriferibile alla generalità dei consociati (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, Giordano,Rv. 257773), che, nella specie, non sussiste.2.3 Con riguardo alla querela, a fronte di quanto affermato dal Tribunale inmotivazione sulla presenza della querela in atti, il ricorrente, in base al principiodi autosufficienza del ricorso, non ha assolto all’onere di allegazione delladenuncia.3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamenteinfondato.In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, in caso didiniego di sostituzione della pena detentiva, non può limitarsi a valutare lacongruità della pena attraverso i criteri della gravità del fatto e della pericolositàdel soggetto, ma è tenuto anche a motivare, in chiave prognostica, la ragioni percui gli elementi considerati rendono la pena sostitutiva inidonea a raggiungere lafinalità rieducativa, come avvenuto nel caso a mano (Sez. 5, n.39162 del4/10/2024, F., Rv. 287062).Il motivo è meramente contestativo e privo di critica argomentativa verso lasentenza impugnata.Il motivo è manifestamente infondato, atteso che l’applicazione della penasostitutiva è rimessa alla scelta discrezionale del giudice e, nel caso di specie, laCorte di merito ha fondato il giudizio prognostico del rispetto delle prescrizioniimposte con le sanzioni sostitutive sui precedenti di reato, numerosi e specifici,ritenuti ostativi alla concessione del beneficio, nonché sulla inidoneità della misurarichiesta alla rieducazione dell’imputato e ad assicurare la prevenzione del pericolodi commissione di ulteriori reati.Nel caso di specie la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in meritoal giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiareforme sanzionatorie consone alla finalità rieducativa, le pene sostitutive, el'obiettivo di assicurare effettività alla pena (si veda pag. 4 della sentenzaimpugnata).4. Sussiste, pertanto, il denunciato error in iudicando, sicché sul punto relativoall'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n.7 bis), cod. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio pernuovo giudizio, dinanzi alla Corte di appello di Perugia.Infine, a norma dell’art.624 cod. proc. pen., in considerazione dell’esito delgiudizio, diventa irrevocabile l’affermazione di responsabilità del ricorrente e laCorte di appello dovrà solo procedere alla rideterminazione del trattamentosanzionatorio. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza aggravante dicui all'art. 625 n. 7 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello diPerugia.Così deciso in Roma il 5/12/2025.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]