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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 43599/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma emessa dal Tribunale di Messina e appellata dall'imputato, la Corte d'appello di Messina rideterminava in otto mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rimodulando in pari misura la durata della pena accessoria applicata in primo grado, nel reato confermando la decisione impugnata, la quale aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 4, commi 1, 4-bis e 4-ter

I. 401 del 1989, perché, in assenza della licenza prevista dall'art. 88 T.u.l.p.s., svolgeva abusivamente attività organizzata di accettazione di scommesse che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario; in particolare, attraverso l'utilizzo di tre computer, raccoglieva giocate per conto del sito www.BetSortwin.com, privo della richiesta licenza e consentiva l'accesso a varia piattaforme illegali di gioco ".com".

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 4, commi 1, 4-bis e 4-ter

I. 401 del 1989.

Il difensore censura la motivazione, laddove ha ravvisato gli estremi oggettivi della condotta del reato in esame, come ricostruita dalla giurisprudenza di legittimità, atteso che risultano carenti sia l'allestimento di un'attività organizzativa articolata, sia l'interferenza, da parte dell'imputato, nel rapporto tra scommettitori e bookmaker, come dimostrato dal mancato rinvenimento, all'interno del locale, di alcuna indicazione di quote o di moduli necessari per trasmettere le scommesse on fine, né è stato rinvenuto alcun conto scommesse riconducibile al Bombara.

Aggiunge il difensore che, all'atto del controllo, non vi era alcun avventore intento ad effettuare giocate o scommesse e che i tre personal computer erano a disposizione dei soci per la navigazione.

Allo stesso modo, evidenzia il difensore come non sia stato possibile identificare l'autore delle giocate, le cui ricevute furono rinvenute dai militari all'interno della pattumiera.

Sottolinea, ancora, il difensore che, dal confronto del verbale di sequestro, che reca l'orario delle 16.30, e quello di ricevuta della giocata delle ore 16.28, emerge che l'imputato non svolgesse alcuna attività di intermediazione, perché, nel momento in cui sarebbe stata effettuata la giocata, non era presente nessuno all'interno del locale, sicché deve ritenersi che, al limite, il Bombare. abbia A effettuato una giocata per sé stesso.

2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. per mancata assunzione di una prova decisiva, ossa una perizia per verificare se vi fosse un nesso tra le ricevute di giocate e il sito SportBetwin e le modalità attraverso cui sarebbe stata realizzata la condotta incriminata, anche considerando che, a differenza del Tribunale, la Corte di merito ha ritenuto inattendibile il teste [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui ha escluso ogni collegamento tra la stampante e i computer a disposizione dei soci. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché i motivi, esaminabili congiuntamente essendo connessi, riproducono le medesime censure già respinte dalla Corte territoriale con motivazione giuridicamente corretta e immune da profili di manifesta illogicità, con la quale il ricorrente omette un effettivo confronto critico; di conseguenza, il ricorso non assolve alla funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza impugnata, così ricadendo nell'alveo dell'inammissibilità, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Cass., Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005 - dep. 25/03/2005, Giagnorio, Rv. 231708).

2. Si rammenta che, secondo il constante insegnamento di questa Corte, integra il reato previsto dall'art. 4

I. 13 dicembre 1989, n. 401 la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che compia attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero senza il preventivo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza o la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare (Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017 - dep. 22/05/2017, Realmuto, Rv. 270156; Sez. 3, n. 35067 del 12/04/2016 - dep. 19/08/2016, Ranucci e altro, Rv. 267736; Sez. 3, n. 14991 del 25/03/2015 - dep. 13/04/2015, Arcieri, Rv. 263115; Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014 - dep. 16/09/2014, Parrelli, Rv. 260944; Sez. 2, n. 17093 del 28/03/2013 - dep. 15/04/2013, Faggioli e altri, Rv. 255552).

Invero, il riferimento all'organizzazione, esercizio e raccolta a distanza di giochi presuppone l'apprestamento di una struttura, non necessariamente complessa, finalizzata ad un coordinamento sistematico di personale e mezzi necessari per l'effettuazione dell'attività di gioco.

In assenza di tale organizzazione, la mera predisposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on fine in violazione del divieto di cui all'art. 7, comma terzo quater, D.L. n. 158 del 2012, non configura la contravvenzione di cui all'art. 4, comma primo, ultimo periodo, della

I. n. 401 del 1989 (Sez. 3, n. 25828 del 03/03/2016, dep. 22/06/2016, Russo, Rv. 267827; Sez. 3, n. 40624 del 27/06/2013, dep. 01/10/2013, Sonvico, Rv. 256932)

3. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di principi summenzionati, avendo accertato che presso il circolo Soleil, gestito dal ricorrente, privo della concessione o licenza ai sensi dell'art. 88 TULPS, vi erano tre personal computer che, al momento dell'accertamento, nonostante non vi fossero avventori presenti, erano tutti accesi e collegati al sito www.BetSortwin.com - società estera di scommesse - e tutti e tre erano collegati a un'unica stampante ad inchiostro utile alla stampa delle giocate.

A tale ultimo proposito - così venendo al secondo motivo - la Corte d'appello, con un apprezzamento fattuale non manifestamente illogico, ha ritenuto del tutto superfluo il richiesto accertamento peritale, posto che la dichiarazione resa dal figlio dell'imputato, il quale ha riferito che un solo computer era collegato alla stampante, è smentita dalle risultanze del verbale di perquisizione e sequestro e dalla deposizione del teste Zingale.

4. Come ritenuto dalla Corte di merito in maniera certamente non implausibile, la conferma che i computer fossero utilizzati per l'attività di gioco e scommessa deriva dal rinvenimento di sei ricevute, di cui cinque recanti proprio l'intestazione Betsportwin - ossia la stessa società sul cui sito erano collegati i tre computer al momento del controllo - relative a giocate effettuate tra il 14 e il 18 aprile 2017.

5. Su queste basi fattuali, la Corte di merito ha perciò ritenuto che l'imputato avesse messo a disposizione i tre computer per consentire ai frequentatori del circolo da lui gestito di effettuare attività di gioco e scommesse su un sito non autorizzato in Italia - posto che la BetSportwin era priva di concessione e che non risulta sia stata illegittimamente esclusa dalle gare per l'aggiudicazione delle concessioni per l'esercizio dell'attività di raccolta delle scommesse - e che, attraverso la stampante cui erano collegati i computer, rilasciasse le ricevute delle giocate, come avvenuto nelle sei occasioni delle quali è stata ritrovata traccia dagli operanti.

In altri termini, il ricorrente non si era limitato ad allestire un mero servizio transfrontaliero offerto da un operatore estero, mettendo a disposizione le apparecchiature utilizzate per il gioco e restando estraneo al rapporto contrattuale di scommessa con il bookmaker straniero, privo di concessione, ma aveva costituito una struttura che, sebbene non particolarmente complessa, era dedicata alla raccolta delle scommesse online, ciò che integra gli estremi oggettivi del reato in contestazione.6.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma emessa dal Tribunale di Messina e appellata dall'imputato, la Corte d'appello di Messina rideterminava in otto mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rimodulando in pari misura la durata della pena accessoria applicata in primo grado, nel reato confermando la decisione impugnata, la quale aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 4, commi 1, 4-bis e 4-ter I. 401 del 1989, perché, in assenza della licenza prevista dall'art. 88 T.u.l.p.s., svolgeva abusivamente attività organizzata di accettazione di scommesse che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario; in particolare, attraverso l'utilizzo di tre computer, raccoglieva giocate per conto del sito www.BetSortwin.com, privo della richiesta licenza e consentiva l'accesso a varia piattaforme illegali di gioco ".com". 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 4, commi 1, 4-bis e 4-ter I. 401 del 1989. Il difensore censura la motivazione, laddove ha ravvisato gli estremi oggettivi della condotta del reato in esame, come ricostruita dalla giurisprudenza di legittimità, atteso che risultano carenti sia l'allestimento di un'attività organizzativa articolata, sia l'interferenza, da parte dell'imputato, nel rapporto tra scommettitori e bookmaker, come dimostrato dal mancato rinvenimento, all'interno del locale, di alcuna indicazione di quote o di moduli necessari per trasmettere le scommesse on fine, né è stato rinvenuto alcun conto scommesse riconducibile al Bombara. Aggiunge il difensore che, all'atto del controllo, non vi era alcun avventore intento ad effettuare giocate o scommesse e che i tre personal computer erano a disposizione dei soci per la navigazione. Allo stesso modo, evidenzia il difensore come non sia stato possibile identificare l'autore delle giocate, le cui ricevute furono rinvenute dai militari all'interno della pattumiera. Sottolinea, ancora, il difensore che, dal confronto del verbale di sequestro, che reca l'orario delle 16.30, e quello di ricevuta della giocata delle ore 16.28, emerge che l'imputato non svolgesse alcuna attività di intermediazione, perché, nel momento in cui sarebbe stata effettuata la giocata, non era presente nessuno all'interno del locale, sicché deve ritenersi che, al limite, il Bombare. abbia A effettuato una giocata per sé stesso. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. per mancata assunzione di una prova decisiva, ossa una perizia per verificare se vi fosse un nesso tra le ricevute di giocate e il sito SportBetwin e le modalità attraverso cui sarebbe stata realizzata la condotta incriminata, anche considerando che, a differenza del Tribunale, la Corte di merito ha ritenuto inattendibile il teste [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui ha escluso ogni collegamento tra la stampante e i computer a disposizione dei soci. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché i motivi, esaminabili congiuntamente essendo connessi, riproducono le medesime censure già respinte dalla Corte territoriale con motivazione giuridicamente corretta e immune da profili di manifesta illogicità, con la quale il ricorrente omette un effettivo confronto critico; di conseguenza, il ricorso non assolve alla funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza impugnata, così ricadendo nell'alveo dell'inammissibilità, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Cass., Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005 - dep. 25/03/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 2. Si rammenta che, secondo il constante insegnamento di questa Corte, integra il reato previsto dall'art. 4 I. 13 dicembre 1989, n. 401 la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che compia attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero senza il preventivo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza o la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare (Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017 - dep. 22/05/2017, Realmuto, Rv. 270156; Sez. 3, n. 35067 del 12/04/2016 - dep. 19/08/2016, Ranucci e altro, Rv. 267736; Sez. 3, n. 14991 del 25/03/2015 - dep. 13/04/2015, Arcieri, Rv. 263115; Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014 - dep. 16/09/2014, Parrelli, Rv. 260944; Sez. 2, n. 17093 del 28/03/2013 - dep. 15/04/2013, Faggioli e altri, Rv. 255552). Invero, il riferimento all'organizzazione, esercizio e raccolta a distanza di giochi presuppone l'apprestamento di una struttura, non necessariamente complessa, finalizzata ad un coordinamento sistematico di personale e mezzi necessari per l'effettuazione dell'attività di gioco. In assenza di tale organizzazione, la mera predisposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on fine in violazione del divieto di cui all'art. 7, comma terzo quater, D.L. n. 158 del 2012, non configura la contravvenzione di cui all'art. 4, comma primo, ultimo periodo, della I. n. 401 del 1989 (Sez. 3, n. 25828 del 03/03/2016, dep. 22/06/2016, Russo, Rv. 267827; Sez. 3, n. 40624 del 27/06/2013, dep. 01/10/2013, Sonvico, Rv. 256932) 3. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di principi summenzionati, avendo accertato che presso il circolo Soleil, gestito dal ricorrente, privo della concessione o licenza ai sensi dell'art. 88 TULPS, vi erano tre personal computer che, al momento dell'accertamento, nonostante non vi fossero avventori presenti, erano tutti accesi e collegati al sito www.BetSortwin.com - società estera di scommesse - e tutti e tre erano collegati a un'unica stampante ad inchiostro utile alla stampa delle giocate. A tale ultimo proposito - così venendo al secondo motivo - la Corte d'appello, con un apprezzamento fattuale non manifestamente illogico, ha ritenuto del tutto superfluo il richiesto accertamento peritale, posto che la dichiarazione resa dal figlio dell'imputato, il quale ha riferito che un solo computer era collegato alla stampante, è smentita dalle risultanze del verbale di perquisizione e sequestro e dalla deposizione del teste Zingale. 4. Come ritenuto dalla Corte di merito in maniera certamente non implausibile, la conferma che i computer fossero utilizzati per l'attività di gioco e scommessa deriva dal rinvenimento di sei ricevute, di cui cinque recanti proprio l'intestazione Betsportwin - ossia la stessa società sul cui sito erano collegati i tre computer al momento del controllo - relative a giocate effettuate tra il 14 e il 18 aprile 2017. 5. Su queste basi fattuali, la Corte di merito ha perciò ritenuto che l'imputato avesse messo a disposizione i tre computer per consentire ai frequentatori del circolo da lui gestito di effettuare attività di gioco e scommesse su un sito non autorizzato in Italia - posto che la BetSportwin era priva di concessione e che non risulta sia stata illegittimamente esclusa dalle gare per l'aggiudicazione delle concessioni per l'esercizio dell'attività di raccolta delle scommesse - e che, attraverso la stampante cui erano collegati i computer, rilasciasse le ricevute delle giocate, come avvenuto nelle sei occasioni delle quali è stata ritrovata traccia dagli operanti. In altri termini, il ricorrente non si era limitato ad allestire un mero servizio transfrontaliero offerto da un operatore estero, mettendo a disposizione le apparecchiature utilizzate per il gioco e restando estraneo al rapporto contrattuale di scommessa con il bookmaker straniero, privo di concessione, ma aveva costituito una struttura che, sebbene non particolarmente complessa, era dedicata alla raccolta delle scommesse online, ciò che integra gli estremi oggettivi del reato in contestazione.6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces
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