CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 luglio 2022
Cassazione n. 29354/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7893/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Circ.ne Gianicolense n. 233, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresentano e difendono per procuraspeciale rilasciata per scrittura privata autenticata del 21.7. 2022; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] a r.l. -intimata- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5604/2016, depositata il 26/09/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnò per cassazione la sentenza della Corte d’Appello di Roma che, riformando la pronuncia del Tribunale della stessa città, aveva rigettato l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 23479/2004, con il quale l’odierna ricorrente era stata condannata a pagare la somma di € 8.506,64 alla [OSCURATO:PERSONA], quale (residuo) corrispettivo dell’appalto relativo ai lavori di ristrutturazione del propri o appartamento. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. Con comparsa depositata il 22.7.2022 si costituivano i nuovi difensori della ricorrente, avv.ti Corrado e [OSCURATO:PERSONA], i quali successivamente, con atto del 18.7.2022, dichiaravano di rinunciare agli atti del processo. In presenza dei requisiti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., deve dunque dichiararsi l’estinzione del processo di cassazione, senza alcuna statuizione sulle spese, essendo rimasta intimata la [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Dichiara estinto il processo di cassazione. Così deciso in R