CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 aprile 2022
Cassazione n. 12484/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 11922/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - nonché contro Comune di Fuscaldo, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Blasi n.5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11922/2019 Numero sezionale 1052/2022 Numero di raccolta generale 12484/2022 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al Data pubblicazione 19/04/2022 controricorso e ricorso incidentale; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso principale; -controricorrente al ricorso incidentale - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 25/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Catanzaro, con ordinanza, ex art.702 ter c.p.c., n. cronol. 899/2019, depositata il 25/3/2019, - in controversia concernente l’opposizione di stima, promossa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Fuscaldo, avverso le indennità determinate da quest’ultimo nel 2017, in esecuzione del decreto n. 28 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], di acquisizione sanante, ex art.42 bis DPR 327/2001, di terreno di proprietà della prima in località Cariglio, occupato d’urgenza nel 1983, a seguito di dichiarazione di pubblica utilità del 1981, ed utilizzato dal Comune, senza essere mai espropriato, per la realizzazione di due campi sportivi pluriuso, - ha solo parzialmente accolto il ricorso, riconoscendo un credito del Comune di € 8.861,95, sulla somma spettante alla Vanzillotta per il pregiudizio patrimoniale, nonché alla medesima proprietaria € 2.290,00, per il pregiudizio non patrimoniale, e € 34.365,00, per F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11922/2019 Numero sezionale 1052/2022 Numero di raccolta generale 12484/2022 Data pubblicazione 19/04/2022 l’indennità da occupazione illegittima, ordinando il deposito delle somme presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti, previa compensazione con il credito del Comune di cui sopra. In particolare, i giudici di merito, ritenuta inammissibile la domanda, formulata tardivamente dal Comune, di restituzione delle somme già versate alla ricorrente, hanno rilevato che: a) il terreno in oggetto, che, secondo il vecchio PRG del 3/10/1983 – decaduto –, ricadeva in zona F, aveva natura non edificabile, sia in forza della legge regionale n.19/2002, vigente al momento del decreto di acquisizione sanante, secondo la quale, nei Comuni, come quello di Fuscaldo, che non hanno ancora approvato il [OSCURATO:PERSONA] o il [OSCURATO:PERSONA], i Piani regolatori generali o i Programmi di fabbricazione conservano validità «limitatamente alle zone omogenee A e B», estendendosi a tutti i restanti suoli la destinazione agricola, sia in quanto destinato ad un utilizzo meramente pubblicistico, e la stima del CTU, effettuata secondo il metodo comparativo, in difetto di specifiche contestazioni tecniche ad opera delle parti, era corretta ed immune da vizi logici; b) l’indennizzo del pregiudizio patrimoniale, su area di complessivi mq 1970, acquisita al patrimonio dell’ente con il decreto del 2016 (al netto della superficie di mq 570 risultata mai occupata), non era dovuto, in quanto la somma già liquidata alla proprietaria dal Comune, di € 13.719,82 (esclusi alcuni importi di cui la ricorrente aveva documentato la restituzione al comune), maggiorata degli interessi legali, dal 6/9/1986, data del pagamento, all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], data del provvedimento di acquisizione sanante, ai sensi del comma 8 dell’art.42 bis T.U.E., era addirittura superiore (€ 31.771,95) all’indennità che sarebbe alla stessa spettata (€ 22.910,00), con un conseguente credito dell’Ente di € 8.861,95; c) dovevano essere riconosciuti gli ulteriori indennizzi per il pregiudizio F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11922/2019 Numero sezionale 1052/2022 Numero di raccolta generale 12484/2022 non patrimoniale, pari al 10% del valore venale, oltre rivalutazione Data pubblicazione 19/04/2022 monetaria e interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e per l’occupazione illegittima durata anni 30, pari al 5% annuo al valore del bene, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; d) l’ulteriore danno da occupazione illegittima dell’area esclusa dal decreto di acquisizione sanante, da restituire alla proprietaria per effetto di sentenza n. 1696/2014 del TAR Calabria, quantificata dal consulente in € 20.595,00, non era liquidabile, in difetto di domanda ed esulando in ogni caso dalla competenza della Corte adita in unico grado in sede di opposizione alla stima dell’indennità, nella specie, dovuta per acquisizione sanante. Avverso la suddetta pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, notificato il 18/4/2019, affidato a sei motivi, nei confronti del Comune di Fuscaldo (che resiste con controricorso e ricorso incidentale in quattro motivi, notificato il 27/5/2019).La ricorrente principale ha depositato controricorso al ricorso incidentale. Il Comune ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente principale lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 nn. 3 c.p.c., dell’art.5 bis comma 3 D.L. 333/1992, conv. in l.359/1992, nonché dei principi per l’individuazione dei terreni espropriati, e degli artt. 32 e 37 T.U.E., per avere la Corte di merito affermato la natura non edificabile dell’area, non più ricadente, al momento dell’emanazione del decreto di acquisizione sanante, nel PRG del Comune in zona F, destinata ad impianti ed attrezzature di interesse generale, senza considerare l’assenza di vincoli di inedificabilità assoluta, le concrete F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11922/2019 Numero sezionale 1052/2022 Numero di raccolta generale 12484/2022 Data pubblicazione 19/04/2022 possibilità di sfruttamento a fini edilizi, consentite dallo strumento urbanistico (supermercati ed uffici privati ad iniziativa privata) e lo sviluppo edilizio già in atto nella zona, con opere di urbanizzazione primaria già realizzate prima della Legge Regione Calabria del 2002 ; b) con il secondo motivo, l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo, in relazione all’omessa pronuncia sulla richiesta di chiarimenti del consulente tecnico o di riconvocazione della CTU, in relazione alla stima del valore dell’area e, con il terzo motivo, la nullità della sentenza, ex art.360 n. 4 c.p.c., per mancanza di motivazione sul rigetto delle osservazioni critiche mosse alla CTU; c) con il quarto motivo, la violazione e/o falsa interpretazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’arr.42 bis, comma 8, T.U.E., per avere la Corte di merito ritenuta dovuta, sulla somma già corrisposta dal Comune, soltanto la maggiorazione data dagli interessi legali, là dove non vi era un provvedimento di acquisizione sanante successivamente ritirato o annullato, in quanto il TAR Calabria, con sentenza del 22014, aveva riconosciuto che l’occupazione, dopo la scadenza del termine della dichiarazione di pubblica utilità, nel 1981, era divenuta sine titulo per mancata emanazione di un decreto di esproprio; d) con il quinto motivo, l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo, rappresentato dalla mancata liquidazione dell’ulteriore danno da occupazione illegittima dell’area di mq 570, esclusa dal decreto di acquisizione sanante, a seguito di provvedimento dell’UTC dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], depositato all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; e) con il sesto motivo, la violazione e/o falsa applicazione degli artt.38 e 44 c.p.c,, per avere ritenuto la Corte di merito che la liquidazione di tale ultima voce di danno esulava dalla sua competenza, senza indicazione d quale fosse il giudice competente.F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11922/2019 Numero sezionale 1052/2022 Numero di raccolta generale 12484/2022 Data pubblicazione 19/04/2022 2. Il Comune, ricorrente incidentale, lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.42 bis, comma 1, T.U.E., avendo la Corte di merito riconosciuto alla proprietaria del bene l’indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale, in forza della predetta disposizione, non dovuto perché alla stessa era stato già corrisposto, nel 1986, integralmente, nella misura del 10% del valore venale dell’immobile, l’indennizzo per pregiudizio patrimoniale in un importo persino maggiore di quello spettante ai sensi dell’art.42 bis ; b) con il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.42 bis, comma 1 e 3, T.U.E. e 115 c.p.c., in relazione alla statuizione con la quale era stato riconosciuto un importo a titolo di indennizzo per l’occupazione illegittima, durata trent’anni, in misura pari al 5% del valore determinato ai sensi del primo comma dell’art.42 bis, essendo stato «il terreno acquisito…indennizzato» già integralmente; c) con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.42 bis, comma 3, T.U.E., in relazione al riconoscimento, sulla somma liquidata a titolo di indennizzo per l’occupazione illegittima, della rivalutazione monetaria per ciascuna annualità e degli interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata, essendo dovuti solo gli interessi legali dal novembre 2016; d) con il quarto motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.91 e 92 c.p.c., là dove è stato ritenuto soccombente il Comune (a cui carico sono state addossate anche le spese di CTU), pur avendo l’attrice proposto domanda iniziale di condanna del Comune al pagamento dell’importo di € 877.637,00, accolta per un importo ben inferiore. 3.La prima censura del ricorso principale è infondata, per la prima parte .F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11922/2019 Numero sezionale 1052/2022 Numero di raccolta generale 12484/2022 Secondo la ricorrente l’area in oggetto, destinata, secondo il vecchio Data pubblicazione 19/04/2022 PRG, decaduto, del Comune, a zona F («zone destinate ad impianti ed attrezzature di interesse generale»), doveva essere ritenuta edificabile sia in base al criterio dell’edificabilità legale, essendo ricompresa in zona urbana omogenea, non ricorrendo vincoli di inedificabilità assoluta non preordinati all’espropriazione, sia in forza del criterio, residuale e complementare, in assenza di strumenti urbanistici, della edificabilità di fatto. Ora, pur essendo oggi, a seguito delle pronunce della Consulta nn.348/2007 e 181/2011, il sistema indennitario agganciato al valore venale del bene espropriato, già previsto quale criterio base di indennizzo dall'art. 39 della L. n. 2359 del 1865 ed ora sancito dall'art. 37, comma 1, del D.P.R. n. 327 del 2001, come modificato dall'art. 2, co 90, della L. n. 244 del 2007, tuttavia, non è venuta meno, ai fini indennitari, la distinzione tra suoli edificabili e non edificabili, imposta dalla disciplina urbanistica in funzione della razionale programmazione del territorio. Questa Corte ha già chiarito che, in base al criterio di edificabilità legale (posto dall'art. 5-bis, co 3, della L. n. 359 del 1992, tuttora vigente, e recepito nel T.U. espropriazioni di cui agli artt. 32 e 37 del D.P.R. n. 327 del 2001), un'area va ritenuta edificabile solo quando la stessa risulti tale classificata al momento della vicenda ablativa dagli strumenti urbanistici (Cass. 7987/2011; Cass. 9891/2007; Cass. 3838/2004; Cass.S.U.nn. 172 e 173/2001), e, per converso, le possibilità legali di edificazione vanno escluse tutte le volte in cui per lo strumento urbanistico vigente all'epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale, la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità ecc.), in quanto dette classificazioni apportano un F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11922/2019 Numero sezionale 1052/2022 Numero di raccolta generale 12484/2022 vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di Data pubblicazione 19/04/2022 trasformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione. Non rileva che la destinazione zonale consenta la costruzione di edifici o attrezzature pubbliche, quali gli impianti sportivi, in quanto l'attività di trasformazione del suolo per la realizzazione dell'opera pubblica resta comunque connessa al perseguimento di un fine pubblicistico. Né pù esserne ritenuta per altro verso l'edificabilità sotto il profilo di una realizzabilità della destinazione a iniziativa privata o promiscua pubblico-privata. Questa Corte ha infatti affermato che l'indennità di espropriazione di terreni destinati a verde pubblico attrezzato e per le attività sportive non pù comunque essere commisurata al criterio delle aree edificabili, sia per l'estraneità, nel sistema dell'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, di un tertium genus tra aree edificabili e inedificabili, sia perché le opere previste, che non costituiscono estrinsecazione dello ius aedificandi, sono funzionali alla realizzazione del fine pubblicistico (v. Cass. n. 4732/2004; n. 2812/2006; n. 17995/2009; n. 404/2010; n. 12818/2016; Cass.5514/2017). Anche recentemente (Cass. 23639/2016) si è ribadito che «in tema di occupazione usurpativa, il risarcimento del danno dev'essere commisurato all'integrale valore di mercato del suolo, sulla base delle obiettive ed intrinseche caratteristiche ed attitudini dell'area, in relazione alle utilizzazioni autorizzate dagli strumenti di pianificazione del territorio», cosicché deve «tenersi conto dell'unico criterio discretivo dell'edificabilità legale, posto dall'art. 5 bis, comma 3, della l. n. 359 del 1992 (recepito negli artt. 32 e 37 del d.P.R. n. 327 del 2001), senza che sia consentito alcun ricorso, integrativo o sostitutivo, all'edificabilità di fatto, dovendosi tuttavia precisare che, F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11922/2019 Numero sezionale 1052/2022 Numero di raccolta generale 12484/2022 Data pubblicazione 19/04/2022 all'interno della categoria dei suoli inedificabili rivestono valore, anche a fini indennitari, le possibilità di edificazione intermedie tra l'agricola e l'edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative ecc.), sempre che siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative». (cfr. su fattispecie riguardante analoga controversia tra il Comune di Verona ed altri privati, relativa ad aree ubicate in zona 19 del PRG del Comune, Cass. 5514/2017). Il riscontro dell'attitudine allo sfruttamento edilizio di un'area va effettuato alla stregua della disciplina urbanistica, posta in funzione della razionale programmazione del territorio anche ai fini della conservazione di spazi a beneficio della collettività e della realizzazione di servizi pubblici, che le regole di mercato non possono travalicare (Cass.29992/2018). Nella fattispecie, la circostanza, evidenziata dalla Corte d’appello, in riferimento al terreno in oggetto, comunque, secondo lo strumento urbanistico successivamente decaduto ma invocato dalla proprietaria, ricompreso in “zona F”, secondo cui la natura non edificatoria deriverebbe dal fatto che gli interventi previsti in sede di pianificazione territoriale avrebbero potuto esser realizzati solo opere nell’interesse generale della collettività, risulta corretta. Invero, seguendo la contraria impostazione della ricorrente, il fatto che l’intervento edilizio possa avvenire ad opera di privati finirebbe per diventare l'unico requisito necessario e sufficiente a conferire il carattere di edificabilità al terreno, che resta, invece, oggettivamente inserito in una zona non edificatoria (rientrante nell'ambito di quelle che il D.M. 2 aprile 1968, art. 2, include, appunto, fra «le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale») (Cass. 12818/2016).F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11922/2019 Numero sezionale 1052/2022 Numero di raccolta generale 12484/2022 Data pubblicazione 19/04/2022 Ma, inoltre, nella specie, è operante, al momento dell’emanazione del decreto sanante, la normativa regionale, che ha espressamente disciplinato la situazione del territorio là dove i piani regolatori erano scaduti, stabilendo la natura agricola delle aree diverse da quelle classificate come zone A e B. Per tale ragione non può ricorrersi al criterio complementare dell’edificabilità di fatto. La seconda parte della doglianza, in punto di vizi di contraddittorietà della CTU (e della decisione impugnata che ne ha condiviso le conclusioni), è inammissibile per difetto di specificità. In ogni caso, le osservazioni alla CTU, formulate sia dalla proprietaria del terreno sia dal Comune, sono state respinte in quanto ritenute non supportate da idonea documentazione e quindi generiche. 4. Il secondo motivo del ricorso principale, formulato come vizio di omesso esame sulle richieste di chiarimenti e rinnovazione della CTU, è inammissibile, avendo la Corte d’appello respinto la richiesta, motivando in ordine alla genericità delle osservazioni, non suffragata da riscontri documentali idonei. Rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11922/2019 Numero sezionale 1052/2022 Numero di raccolta generale 12484/2022 Data pubblicazione 19/04/2022 hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione (Cass. 21525/2019; Cass. 2103/2019). 5. Il terzo motivo è infondato. Si denuncia l’estrema «sinteticità» della motivazione con cui la Corte d’appello ha ritenuto corretta la stima del consulente tecnico (che aveva redatto anche relazione integrativa). Premesso che «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. SU 22232/2016; cfr. anche Cass.3819/2020), nella specie, con il vizio di nullità della sentenza si censura l’insufficienza motivazionale, non più ammissibile in sede di legittimità. 6. Il quarto motivo è infondato. Assume la ricorrente che vi sarebbe stata una erronea applicazione del comma 8 dell’art.42 bis T.U.E., che, dettando una specifica disciplina transitoria, prevede che, solo in presenza di un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, circostanza nella specie non verificatasi (avendo il TAR Calabria con sentenza n. 1696/2014 riconosciuto che, dopo la scadenza del termine della dichiarazione di pubblica utilità adottata con delibera del 1981, senza completamento da parte del Comune della procedura espropriativa, l’occupazione era divenuta sine titulo), ferma la necessità di rinnovare la valutazione di attualità e prevalenza dell’interesse pubblico all’acquisizione del bene, la F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11922/2019 Numero sezionale 1052/2022 Numero di raccolta generale 12484/2022 Data pubblicazione 19/04/2022 detraibilità delle somme già erogate al proprietario, maggiorate dell’interesse legale, da quelle dovute secondo il terzo comma della stessa disposizione. Recita l’art.42 bis DRP 327/2001, ai primi tre commi: « 1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene. 2. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo. 3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11922/2019 Numero sezionale 1052/2022 Numero di raccolta generale 12484/2022 Data pubblicazione 19/04/2022 procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma». Infine, il comma 8 stabilisce: « Le disposizioni del presente articolo trovano altresi' applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione; in tal caso, le somme già erogate al proprietario, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo». In base all’attuale disciplina, di cui all’art. 42 bis, T.U. E., quindi, la P.A. acquisisce il bene «ora per il futuro», con effetti non retroattivi, restando l’illecito perpetrato nel passato, che non viene sanato. La P.A deve corrispondere un indennizzo, corrispondente al valore venale del bene, oltre il 10% di quest’ultimo, a titolo di pregiudizio non patrimoniale, e il 5% annuo sul valore venale del bene attuale come liquidazione forfettaria del danno da occupazione illegittima, se non emerge la prova di un danno maggiore. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 71/2015, ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale della norma, stabilendo che il procedimento di cui all’art. 42 bis costituisce un procedimento ablatorio sui generis, il cui fine non risiede nella sanatoria di un precedente illecito, bensì nel soddisfare esigenze di pubblico interesse, esclusivamente attraverso il mantenimento dell’opera realizzata sine titulo; il procedimento coattivo deve infatti costituire l’extrema ratio, ragione per cui deve essere opportunamente motivato e sono state disposte una serie di tutele nei confronti del privato.F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11922/2019 Numero sezionale 1052/2022 Numero di raccolta generale 12484/2022 Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 20691 del 2021, hanno Data pubblicazione 19/04/2022 affermato che sono devolute al giudice ordinario e alla Corte di appello, in unico grado, secondo una regola generale dell’ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità espropriative, le controversie sulla determinazione e corresponsione dell’indennizzo dovuto per l’acquisizione del bene utilizzato dall’autorità amministrativa per scopi di pubblica utilità ex art. 42 bis T.U. Espr., in considerazione della natura intrinsecamente indennitaria del credito vantato dal proprietario del bene e globalmente inteso dal legislatore, come un «unicum» non scomponibile nelle diverse voci, con l’effetto non consentito di attribuire una diversa e autonoma natura e funzione a ciascuna di esse; le Sezioni Unite hanno altresì affermato che la qualificazione in termini indennitari dell’indennizzo per la pregressa occupazione «senza titolo», nella misura del cinque per cento annuo sul valore venale del bene all’attualità, non è foriera di un deficit di tutela per le parti, avendo il legislatore previsto una clausola di salvaguardia che fa salva la prova di una diversa entità del danno, la cui applicazione è rimessa all’incensurabile valutazione del giudice di merito, il quale pù modulare l’imp orto determinato dal legislatore in via forfettaria – in melius o in pejus – in sintonia con le istanze e le prove offerte dalle parti nel caso concreto. Ora, nella specie, risulta dalla sentenza del TAR Calabria del 2014, richiamata dalle parti, che, nel 1986, era stato concluso, tra l’amministrazione ed il padre della ricorrente (originario proprietario che aveva donato il bene alla figlia, rimanendone usufruttuario), nell’ambito della procedura espropriativa, un negozio preliminare [con il quale le parti si impegnavano «al definitivo trasferimento degli immobili … dopo l'avvenuto pagamento dell'indennità pattuita (pari a F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11922/2019 Numero sezionale 1052/2022 Numero di raccolta generale 12484/2022 Data pubblicazione 19/04/2022 lire 22.440.000), a mezzo di rogito notarile o in forma pubblica amministrativa»], che, non seguito nel termine di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità da alcun negozio di cessione, aveva perso efficacia, con conseguente obbligo per l’amministrazione di proseguire il procedimento espropriativo sino al suo completamento, proprio al fine di dare vita all’effetto traslativo della proprietà; non avendovi il Comune provveduto l’occupazione, dopo la scadenza del termine della dichiarazione di pubblica utilità, era divenuta sine titulo, con conseguente obbligo dell’ente di restituzione dell’immobile al legittimo titolare, dopo aver demolito quanto ivi realizzato, o di acquisizione dell’Amministrazione mediante un valido titolo di acquisto, e, in primo luogo, tramite quello disciplinato dall’art. 42-bis d.p.r. n. 327/2000, corrispondendo le somme previste dalla disposizione. Nel 2016 interveniva il decreto sanante. Ora, dalla sentenza impugnata e dal ricorso risulta soltanto che, nel settembre 1986, era stata corrisposta alla Vanzillotta la somma di € 13.719,82, deve ritenersi a titolo di indennizzo espropriativo, in difetto di specifica allegazione, ad opera della parte interessata, la ricorrente principale, di altro titolo (quale ad es. l’occupazione legittima); ne consegue che, ai sensi del secondo comma – e non dell’ottavo, come ritenuto dalla Corte d’appello, con correzione della motivazione ex art. 384 c.p.c. – tale importo, maggiorato degli interessi legali, doveva essere correttamente detratto dal quantum dovuto, ai sensi dell’art.42 bis T.U.E. Peraltro, dal ricorso incidentale del Comune, a pag. 16, si evince che il versamento di £ 22.400.000 alla proprietaria, nel settembre 1986, avveniva nell’ambito di quell’accordo preliminare, sopra indicato, in vita della cessione bonaria del terreno. La stessa ricorrente, nel F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11922/2019 Numero sezionale 1052/2022 Numero di raccolta generale 12484/2022 controricorso al ricorso incidentale, conferma detta ricostruzionData pubblicazione 19/04/2022e in ordine alla causa del pagamento del settembre 1986. 7. Il quinto ed il sesto motivo sono infondati. Con esso, la ricorrente principale denuncia un vizio di omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., o di omessa motivazione, es art.360 n.4 c.p.c., in relazione alla domanda di danno da occupazione illegittima dell’area, di mq 570, esclusa, in autotutela, dal decreto di acquisizione sanante «per effetto della determinazione, a rettifica del decreto del 2016, adottata dall’UTC nel dicembre 2018», pur essendo stata formulata la domanda a seguito della produzione, in corso di causa, del suddetto documento da parte del Comune. La Corte d’appello ha ritenuto inammissibile la richiesta di liquidazione del suddetto danno (quantificato dal CTU in € 20.595,00), in quanto non formulata con l’atto introduttivo del giudizio (tanto che essa non aveva neppure formato oggetto dei quesiti posti al consulente tecnico d’ufficio) e comunque esorbitante la competenza della Corte di merito in unico grado quale giudice dell’opposizione alla stima. Ora, in effetti, si trattava di un terreno mai occupato dal Comune per la realizzazione dell’impianto polisportivo, che quindi esorbitava dalla domanda, avanzata alla Corte d’appello, di opposizione alla stima, ex art.53 DR 327/2001 e art.29 d.lgs. 150/2011 (anche se che tale norma non avrebbe potuto fare espresso riferimento a un istituto - quale quello della c.d. acquisizione sanante - introdotto nell'ordinamento solo in epoca successiva, ex plurimis, Cass. SU n. 15343 del 2018), relativa al terreno effettivamente «acquisito» dall’Ente. Non doveva essere indicato il giudice competente dinanzi al quale riassumere il giudizio, non vertendosi in ipotesi di translatio iudicii.F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11922/2019 Numero sezionale 1052/2022 Numero di raccolta generale 12484/2022 La ricorrente non contesta di avere proposto tardivamente la Data pubblicazione 19/04/2022 domanda e nulla deduce sull’incompetenza della Corte d’appello in unico grado. Il quinto motivo risulta quindi anche inammissibile non cogliendo la ratio decidendi. 8. Venendo all’esame del ricorso incidentale del Comune, il primo motivo, attinente alla liquidazione del pregiudizio non patrimoniale, pari al 10% del valore venale del terreno (€ 2.290,00), è infondato. Assume il ricorrente incidentale che detto importo non spetta al proprietario cui sia stato già corrisposto - da anni - importo addirittura superiore al pregiudizio patrimoniale dovuto. Invero, l’indennizzo doppio (a ristoro del pregiudizio patrimoniale e non ) è previsto dalla legge nell’ambito del procedimento distinto ed autonomo di acquisizione ex art.42 bis DPR 327/2001 che non si configura come sanatoria retroattiva del precedente comportamento illecito dell’amministrazione. Si tratta, come rilevato dalle Sezioni Unite del 2021, di un unico complessivo indennizzo forfettizzato «il diritto al quale (nella sua integralità, comprensiva delle voci valore venale, pregiudizio non patrimoniale e interesse del cinque per cento annuo) sorge solo a seguito dell'adozione del provvedimento di espropriazione c.d. sanante» (Cons. di Stato, sez. II, n. 1087 del 2020) e la predeterminazione legale dell'entità del pregiudizio per la pregressa «occupazione senza titolo», sempre che «dagli atti del procedimento non [risulti] la prova di una diversa entità del danno», e la relativa semplificazione probatoria per la parte che la subisce, sono anzi «chiari indici della natura indennitaria» dell’istituto.F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11922/2019 Numero sezionale 1052/2022 Numero di raccolta generale 12484/2022 Data pubblicazione 19/04/2022 9. Il secondo motivo del ricorso incidentale, attinente a vizio di violazione di legge in relazione alla statuizione con la quale è stato riconosciuto alla proprietaria un importo a titolo di indennizzo per l’occupazione illegittima, durata trent’anni, in misura pari al 5% del valore determinato ai sensi del primo comma dell’art.42 bis, è infondato per le stesse ragioni già espresse. 10. Il terzo comma, con il quale si censura anche il riconoscimento sull’indennizzo per occupazione illegittima durata trent’anni, pari ad € 34.365,00, della rivalutazione monetaria per ciascuna annualità secondo gli indici Istat e degli interessi legali fino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], è infondato. Come sottolineato dalle Sezioni Unite del 2021, il pregiudizio per l'occupazione senza titolo, di cui si discute, è compensato «mediante il pagamento di un importo determinato in via forfettaria in misura corrispondente al cinque per cento annuo sul valore venale del bene, ma modulabile dal giudice - in melius o in pejus - in sintonia con le istanze e le prove delle parti nel caso concreto», valutazione riservata al giudice di merito sulla base di una «clausola di salvaguardia, in base alla quale viene fatta salva la prova di una diversa entità del danno». Ora, in generale, il danno da occupazione senza titolo della P.A. costituisce un debito di valore e si è chiarito che la somma risultante deve essere «sottoposta a rivalutazione monetaria fino alla data della sentenza, con possibilità di riconoscere sulla medesima somma rivalutata, quale lucro cessante, gli interessi decorrenti dalla data del fatto illecito, non necessariamente commisurati al tasso legale, ma ispirati a criteri equitativi, e computati con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, per effetto dei prescelti indici di F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11922/2019 Numero sezionale 1052/2022 Numero di raccolta generale 12484/2022 Data pubblicazione 19/04/2022 valutazione, ovvero in base ad un indice medio» (Cass.12961/2018). 11.Il quarto motivo è inammissibile. Questa Corte ha da tempo chiarito (Cass. 8532/2000) che «in tema di spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, mentre qualora ricorra la soccombenza reciproca, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale della parti debba essere condannata e se ed in qual misura debba farsi luogo a compensazione» e che «non integra, del resto, il presupposto della soccombenza neanche reciproca, la riduzione, anche se sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale, di cui il giudice di merito pur può tener conto per l'eventuale compensazione, totale, o parziale, delle spese» (conf. Cass. 8528/2004; cfr. anche Cass.19158/2013). In sostanza, ferma l’insindacabilità della mancata compensazione delle spese da parte della Corte d’appello, va comunque rilevato che la sola riduzione del quantum della pretesa attorea non integrava il presupposto della soccombenza reciproca. 3. Per tutto quanto sopra esposto, vanno respinti il ricorso principale e di quello incidentale. Stante la soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 11922/2019 Numero sezionale 1052/2022 Numero di raccolta generale 12484/2022 Data pubblicazione 19/04/2022 La Corte respinge il ricorso principale e il ricorso incidentale e dichiara compensate integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale e incide