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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 luglio 2022

Cassazione n. 38124/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza con trasmissione degli atti alla Corte di appello per nuovo giudizio; letta la memoria dell'avvocata [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze a confermato la condanna emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Firenze per il delitto di calunnia ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. t

2. Il ricorrente, per mezzo del proprio difensore, ha proposto quattro motivi.

2.1. Con il primo censura la violazione di legge in quanto la Corte di appello ha omesso di notificare l'avviso dell'udienza del 15 luglio 2022 al difensore di fiducia, avvocata [OSCURATO:PERSONA], nominata successivamente al deposito del ricorso in appello, con elezione di domicilio e revoca di precedenti difensori, atto depositato presso la Cancelleria della Corte di appello il 12 aprile 2018, omissione tale da integrare una nullità assoluta ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. 2.2.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in quanto le prove acquisite non erano univoche e le dichiarazioni dei testimoni erano contraddittorie e parziali.

2.3. Con il terzo motivo censura la quantificazione della pena in quanto eccessiva in ordine al delitto contestato e all'assenza di recidiva reiterata.

2.4. Con il quarto motivo ritiene maturata la prescrizione del delitto prima della sentenza impugnata.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla

I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo di ricorso.

2. Dalla lettura degli atti, consentita a questa Corte per la deduzione di un vizio processuale, risulta che l'avviso di fissazione dell'udienza di appello del 15 luglio 2022 è stato notificato soltanto all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore che aveva proposto l'appello e successivamente revocato, ma non anche all'avvocata [OSCURATO:PERSONA], nominata di fiducia da [OSCURATO:PERSONA] con atto depositato nella Cancelleria della Corte di Appello di Firenze in data 12 aprile 2018, e al ricorrente presso quest'ultima, ossia prima della pronuncia della sentenza di secondo grado avvenuta all'udienza sopra indicata del 15 luglio 2022 svoltasi con modalità cartolare in sua assenza.

Dalla stessa intestazione della sentenza, peraltro, risulta [OSCURATO:PERSONA] quale unico difensore di fiducia dell'imputato.3.Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, sostenuto anche a Sezioni unite (Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598), l'omesso avviso dell'udienza al nuovo e unico difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall'imputato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. quando ne è obbligatoria la presenza e questi non abbia presenziato all'udienza (Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv. 273199), a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata ad altro difensore (Sez. 6, n. 29683 del 29/09/2020, Galasso, Rv. 279722).

Peraltro, nel caso di specie risulta anche l'omessa citazione dell'imputato in quanto la notifica dell'avviso di udienza è stata erroneamente eseguita presso il precedente, e poi revocato, domicilio dell'antecedente difensore domiciliatario. 4.Gli altri motivi di ricorso si intendono assorbiti. 5.Ne consegue che l'impugnata sentenza va annullata, in quanto il processo di appello è stato celebrato in assenza di notifiche sia all'imputato presso il nuovo difensore di fiducia domiciliatario, sia a quest'ultimo, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Firenze per la celebrazione di un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Firenze.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza con trasmissione degli atti alla Corte di appello per nuovo giudizio; letta la memoria dell'avvocata [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze a confermato la condanna emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Firenze per il delitto di calunnia ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. t 2. Il ricorrente, per mezzo del proprio difensore, ha proposto quattro motivi. 2.1. Con il primo censura la violazione di legge in quanto la Corte di appello ha omesso di notificare l'avviso dell'udienza del 15 luglio 2022 al difensore di fiducia, avvocata [OSCURATO:PERSONA], nominata successivamente al deposito del ricorso in appello, con elezione di domicilio e revoca di precedenti difensori, atto depositato presso la Cancelleria della Corte di appello il 12 aprile 2018, omissione tale da integrare una nullità assoluta ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in quanto le prove acquisite non erano univoche e le dichiarazioni dei testimoni erano contraddittorie e parziali. 2.3. Con il terzo motivo censura la quantificazione della pena in quanto eccessiva in ordine al delitto contestato e all'assenza di recidiva reiterata. 2.4. Con il quarto motivo ritiene maturata la prescrizione del delitto prima della sentenza impugnata. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo di ricorso. 2. Dalla lettura degli atti, consentita a questa Corte per la deduzione di un vizio processuale, risulta che l'avviso di fissazione dell'udienza di appello del 15 luglio 2022 è stato notificato soltanto all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore che aveva proposto l'appello e successivamente revocato, ma non anche all'avvocata [OSCURATO:PERSONA], nominata di fiducia da [OSCURATO:PERSONA] con atto depositato nella Cancelleria della Corte di Appello di Firenze in data 12 aprile 2018, e al ricorrente presso quest'ultima, ossia prima della pronuncia della sentenza di secondo grado avvenuta all'udienza sopra indicata del 15 luglio 2022 svoltasi con modalità cartolare in sua assenza. Dalla stessa intestazione della sentenza, peraltro, risulta [OSCURATO:PERSONA] quale unico difensore di fiducia dell'imputato.3.Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, sostenuto anche a Sezioni unite (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598), l'omesso avviso dell'udienza al nuovo e unico difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall'imputato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. quando ne è obbligatoria la presenza e questi non abbia presenziato all'udienza (Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv. 273199), a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata ad altro difensore (Sez. 6, n. 29683 del 29/09/2020, Galasso, Rv. 279722). Peraltro, nel caso di specie risulta anche l'omessa citazione dell'imputato in quanto la notifica dell'avviso di udienza è stata erroneamente eseguita presso il precedente, e poi revocato, domicilio dell'antecedente difensore domiciliatario. 4.Gli altri motivi di ricorso si intendono assorbiti. 5.Ne consegue che l'impugnata sentenza va annullata, in quanto il processo di appello è stato celebrato in assenza di notifiche sia all'imputato presso il nuovo difensore di fiducia domiciliatario, sia a quest'ultimo, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Firenze per la celebrazione di un nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Firenze.
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