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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 29 ottobre 2025

Cassazione n. 32975/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17394/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in BARI, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; –ricorrente– contro A.S.I ([OSCURATO:PERSONA] E ALL’ IMPRESE) [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in BARI, VIA F. CRISPI 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in atti; –controricorrente – avverso l’ordinanza n. 5722/2022 del TRIBUNALE di BARI, depositata il 30/05/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva

1. Con atto di citazione la A.S.I. (Assistenza ai servizi e alle imprese) s.p. a. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3329/2021 emesso dal Tribunale di Bari con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 34.783,37 a titolo di compenso professionale, interessi maturati ed esborso per ilparere rilasciato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, per l’attività svolta come patrocinatore nel procedimento iscritto al n.

RG 15427/2012 del Tribunale di Bari.

L’ingiungente resistette.

2. Il Tribunale di Bari, con ordinanza emessa ai sensi degli artt. 702 ter cod. proc. civ. e 14 d. lgs. n. 150/2011, accolse parzialmente l’opposizione riducendo l’entità della pretesa creditoria ad euro 8.815,00 e compensò le spese processuali ex art 92 cod. proc. civ. nella misura di 1/2.

3. l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorreva sulla base di sei motivi e A.S.I. (Assistenza ai servizi e alle imprese) s.p.a. resistevacon controricorso.

Il ricorrente ha successivamente rinunciato al ricorso e la rinuncia risulta essere stata accettata dalla controricorrente.

4. La rinuncia determina l’estinzione del giudizio di cassazione e l’accettazione esonera dalla statuizione sulle spese.

P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17394/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in BARI, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; –ricorrente– contro A.S.I ([OSCURATO:PERSONA] E ALL’ IMPRESE) [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in BARI, VIA F. CRISPI 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in atti; –controricorrente – avverso l’ordinanza n. 5722/2022 del TRIBUNALE di BARI, depositata il 30/05/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. Con atto di citazione la A.S.I. (Assistenza ai servizi e alle imprese) s.p. a. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3329/2021 emesso dal Tribunale di Bari con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 34.783,37 a titolo di compenso professionale, interessi maturati ed esborso per ilparere rilasciato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, per l’attività svolta come patrocinatore nel procedimento iscritto al n. RG 15427/2012 del Tribunale di Bari. L’ingiungente resistette. 2. Il Tribunale di Bari, con ordinanza emessa ai sensi degli artt. 702 ter cod. proc. civ. e 14 d. lgs. n. 150/2011, accolse parzialmente l’opposizione riducendo l’entità della pretesa creditoria ad euro 8.815,00 e compensò le spese processuali ex art 92 cod. proc. civ. nella misura di 1/2. 3. l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorreva sulla base di sei motivi e A.S.I. (Assistenza ai servizi e alle imprese) s.p.a. resistevacon controricorso. Il ricorrente ha successivamente rinunciato al ricorso e la rinuncia risulta essere stata accettata dalla controricorrente. 4. La rinuncia determina l’estinzione del giudizio di cassazione e l’accettazione esonera dalla statuizione sulle spese. P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così d
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