CassazionedecretoSezione 3Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 44000/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'accoglimento del ricorso limitatamente al capo e) [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 25 gennaio 2023 la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Patti il 27 settembre 2021 alla pena di 4 mesi di arresto per le contravvenzioni descritte nei capi da A) a E) della rubrica, in violazione delle norme del d.lgs. n. 81 del 2008, accertate il 19 ottobre 2018. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento ai capi da A) a D). In base al testo dei 4 capi di imputazione, riportati nel ricorso, il decreto di citazione a giudizio sarebbe errato perché il fatto di cui al capo A) integrerebbe la lett. g) dell'art. 18 d.lgs. n. 81 del 2008 e non la lett. c), come indicato nel decreto. Inoltre, la formulazione del capo di imputazione avrebbe determinato la violazione del diritto di difesa perché i capi di imputazione non farebbero riferimento alle sanzioni previste per la violazione delle condotte, descritte dall'art. 55 del d.lgs. n.81 del 2008. 2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e la mancanza di motivazione in relazione al capo E). Le sentenze di merito si sarebbero limitate a riportare le imputazioni senza motivare 01 se i fatti contestati al ricorrente integrassero il reato ex art. 4 legge n.300 del 1970 in combinato disposto con l'art. 114 d.lgs. n.196 del 2003. Inoltre, l'installazione delle telecamere non avrebbe riguardato una sede lavorativa ma un deposito sicché non sarebbe stata necessaria l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro e l'intesa sindacale. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la mancanza di motivazione sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oltre a doversi rilevare che con il primo motivo si deduce il vizio ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che concerne la violazione di legge sostanziale, rispetto ad una questione processuale, i primi due motivi sono inammissibili ex art. 606, comma 3, e 609 cod, proc. pen. perché deducono vizi di violazione di legge e questioni non dedotte cori i motivi di appello. 1.1. La nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di citazione a giudizio, o del decreto di citazione diretta a giudizio, per indeterminatezza e genericità dell'imputazione ha natura relativa; pertanto, non è rilevabile d'ufficio e deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. Pen.; così Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, S., Rv. 275749 - 01. Tale eccezione non risulta proposta neanche con i motivi di appello. In ogni caso, sono insussistenti i vizi dedotti perché, in tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate, per cuipve il fatto sia descritto in modo puntuale, la mancata o erronea individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa, neanche descritta con il ricorso (così Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602 01, fattispecie in cui, a fronte della precisa contestazione della condotta di detenzione illegale di un'arma, la rubrica del capo di imputazione conteneva l'erroneo riferimento alla violazione della disciplina in tema di porto delle armi a bordo di aeromobili). 1.2. Quanto al secondo motivo, con l'appello si contestò esclusivamente che l'imputato non era l'autore del reato, tanto che si chiese l'assoluzione per non aver commesso il fatto. Nessun motivo fu proposto con riferimento alle violazioni di legge relative al capo E). Il motivo di ricorso è„ dunque, inammissibile ex art. 606, comma 3, e 609 cod. proc. pen. 1.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo sul rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche; il rigetto, diversamente da quanto indicato nel ricorso, è avvenuto con motivazione esplicita, corretta in diritto ed immune da vizi logici perché fondata sulle modalità del fatto e sulla reiterazione delle condotte; la Corte di appello ha, dunque, rigettato la ric:hiesta difensiva in base agli elementi relativi alla gravità del fatto di cui all'art. 133 cod. pen. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, sull'applicazione delle circostanze attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, senza che occorra la contestazione o la invalidazione degli elementi sui quali la richiesta difensiva si fonda. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila