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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 18885/2026

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nale di sorveglianza di Catania harevocato – per esser stato trovato in possesso di sostanza stupefacente, all’esito diperquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione a lui in uso - la misura alternativadella detenzione domiciliare accordata, con provvedimento del medesimo Tribunale disorveglianza del 16/04/2025, a XXXXXXXXXXXXXXXXX, soggetto in espiazione della penadeterminata con provvedimento di cumulo di pene concorrenti del Procuratore generalepresso la Corte di appello di Catania del 09/04/2024, con fine pena fissato al 17/01/2028.2.

Avverso tale ordinanza XXXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione, deducendo un motivo unico, a mezzo delquale lamenta violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazioneall’art. 47-ter comma 6 legge 26 luglio 1975 n. 354, per esser stata definitivamente revocatala misura alternativa della detenzione domiciliare, in assenza di valutazione circa lacondizione di tossicodipendente nella quale versa il soggetto, stabilmente preso in carico dalSERT, circostanza atta a rendere la sostanza detenuta destinata ad un uso esclusivamentepersonale.Con successiva memoria volta a replicare al preliminare vaglio in punto diammissibilità dell’impugnazione, la difesa ha chiarito come la critica sussunta nel ricorsoinvestisse il silenzio serbato dal provvedimento impugnato, a fronte della totalità delleargomentazioni dedotte.

Il Tribunale di sorveglianza avrebbe mancato di esprimersi, inrealtà, su quelle ulteriori circostanze di fatto, inerenti alla vicenda concreta e puntualmentededotte dalla difesa.3.

Il ricorso è inammissibile, in quanto - pur denunciando formalmente violazionedi legge e vizio di motivazione - non individua singoli aspetti del provvedimento impugnatoda sottoporre a censura giurisdizionale, bensì tende in realtà a provocare una nuova e nonconsentita valutazione, nel merito, in ordine ai presupposti richiesti dalla norma, per larevoca della misura alternativa precedentemente concessa.L’ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultantiagli atti, adottando una motivazione congrua e scevra da vizi giuridici e sottolineando,peraltro, come la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale,originariamente accordata al condannato, fosse stata già trasformata in quella delladetenzione domiciliare, a seguito del rinvenimento – anche in tal caso, presso l’abitazionedel ricorrente – di una pistola lanciarazzi, catalogabile quale arma comune da sparo.

Lamotivazione del provvedimento impugnato, in definitiva, è logica e coerente; a fronte di ciò,la difesa oppone esclusivamente una critica confutativa e aspecifica.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52,comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nale di sorveglianza di Catania harevocato – per esser stato trovato in possesso di sostanza stupefacente, all’esito diperquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione a lui in uso - la misura alternativadella detenzione domiciliare accordata, con provvedimento del medesimo Tribunale disorveglianza del 16/04/2025, a XXXXXXXXXXXXXXXXX, soggetto in espiazione della penadeterminata con provvedimento di cumulo di pene concorrenti del Procuratore generalepresso la Corte di appello di Catania del 09/04/2024, con fine pena fissato al 17/01/2028.2. Avverso tale ordinanza XXXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione, deducendo un motivo unico, a mezzo delquale lamenta violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazioneall’art. 47-ter comma 6 legge 26 luglio 1975 n. 354, per esser stata definitivamente revocatala misura alternativa della detenzione domiciliare, in assenza di valutazione circa lacondizione di tossicodipendente nella quale versa il soggetto, stabilmente preso in carico dalSERT, circostanza atta a rendere la sostanza detenuta destinata ad un uso esclusivamentepersonale.Con successiva memoria volta a replicare al preliminare vaglio in punto diammissibilità dell’impugnazione, la difesa ha chiarito come la critica sussunta nel ricorsoinvestisse il silenzio serbato dal provvedimento impugnato, a fronte della totalità delleargomentazioni dedotte. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe mancato di esprimersi, inrealtà, su quelle ulteriori circostanze di fatto, inerenti alla vicenda concreta e puntualmentededotte dalla difesa.3. Il ricorso è inammissibile, in quanto - pur denunciando formalmente violazionedi legge e vizio di motivazione - non individua singoli aspetti del provvedimento impugnatoda sottoporre a censura giurisdizionale, bensì tende in realtà a provocare una nuova e nonconsentita valutazione, nel merito, in ordine ai presupposti richiesti dalla norma, per larevoca della misura alternativa precedentemente concessa.L’ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultantiagli atti, adottando una motivazione congrua e scevra da vizi giuridici e sottolineando,peraltro, come la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale,originariamente accordata al condannato, fosse stata già trasformata in quella delladetenzione domiciliare, a seguito del rinvenimento – anche in tal caso, presso l’abitazionedel ricorrente – di una pistola lanciarazzi, catalogabile quale arma comune da sparo. Lamotivazione del provvedimento impugnato, in definitiva, è logica e coerente; a fronte di ciò,la difesa oppone esclusivamente una critica confutativa e aspecifica.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52,comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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