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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29806/2026

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/1972avverso la sentenza del 22/10/2025 della Corte di Appello di Trentovisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorsodell’imputato [OSCURATO:PERSONA] e l’annullamento della sentenza emessa nei confrontidell’imputato [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla pena sostitutiva;sentite le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA] l’imputato [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] perl'imputato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del provvedimentoimpugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 22/10/2025 la Corte di appello di Trento, decidendo insede di rinvio a seguito della sentenza del 07/03/2024 con la quale la Corte diCassazione aveva annullato la pronuncia della Corte di appello di Trento –sezione distaccata di Bolzano del 17/03/2023, in parziale riforma della sentenzaemessa, a seguito di giudizio abbreviato, dal [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminaredel Tribunale di Bolzano, per quanto qui di interesse:- ha rideterminato in anni 2, mesi 10 di reclusione la pena inflitta a MassimoPassamani per i reati di cui agli artt. 81, 110, 337, 339, secondo e terzo comma,cod. pen. (capi 6.1, 7.1, 8.1, 9);- ha rideterminato in anni 2, mesi 6, giorni 20 di reclusione la pena inflitta aKeyvan [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81, 110, 337, 339, secondo e terzocomma, cod. pen. (capi 6.1, 8.1, 9), sostituendo tale pena con quella delladetenzione domiciliare sostitutiva.Secondo le conformi sentenze di merito i due imputati, nel corso dellamanifestazione tenutasi il 07/05/2016 nel Comune di Brennero intitolata“Abbattere le frontiere”, si sarebbero resi responsabili, in concorso con numerosialtri manifestanti, di azioni violente in danno delle forze di polizia in servizio diordine pubblico durante la manifestazione, nonché di altre condotte integrantireati di varia natura per i quali gli stessi sono stati prosciolti per intervenutaprescrizione.2.

Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione gliimputati, tramite i loro difensori, deducendo i motivi che di seguito si enuncianonei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att.cod. proc. pen.3.

Il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è affidato ad un unico motivo con ilquale si deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., violazione di leggeprocessuale in quanto la Corte di appello ha applicato all'imputato la penasostitutiva della detenzione domiciliare nonostante la difesa avesse chiesto lasola pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.4.

Il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] consta di due articolati motiviconcernenti l'affermazione di responsabilità per i delitti di cui all'art. 337 cod.pen. e il trattamento sanzionatorio.4.1.

Quanto al primo punto la difesa denuncia violazione dell'art. 627,comma 3, cod. proc. pen.

Secondo il difensore la sentenza rescindente,nell’annullare per vizio di motivazione la precedente pronuncia di appello, avevaaffidato al giudice del rinvio un duplice compito: 1) motivare in ordine alla provadell'esistenza di una reale partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla fase ideativa opreparatoria dei reati; 2) precisare sotto quale forma tale partecipazione si fossemanifestata e con quale efficacia causale rispetto alle condotte dei concorrenti.

Ilgiudice del rinvio era poi ovviamente obbligato a non ripercorrere lo stesso itermotivazionale già censurato e quindi a non attribuire all'imputato alcuna“responsabilità di posizione” solo in quanto leader del movimento promotoredella manifestazione.

Ciò premesso, la difesa deduce che la sentenza emessa nelgiudizio rescissorio non si è uniformata ai principi stabiliti dalla sentenzarescindente.

In primo luogo, infatti, la sentenza impugnata non avevaindividuato alcuna prova della partecipazione dell'imputato alla fase ideativa epreparatoria dei reati, essendosi anzi confermata l'affermazione, già fatta daiprecedenti giudici di merito, secondo la quale la degenerazione in azioni violentedella manifestazione non era stata preordinata.

In secondo luogo, si evidenziache la sentenza impugnata aveva nuovamente affermato la responsabilitàconcorsuale del [OSCURATO:PERSONA], attribuendo alla sua semplice presenza in testa alcorteo nelle fasi più violente degli scontri con le forze dell'ordine il valore di uncontributo morale alla perpetrazione dei delitti e ciò in forza del ruolo di guida ecapo dei manifestanti; ruolo che si era in concreto disvelato nel cd discorso delcampo di Orgler.

La difesa ritiene che tale motivazione, non solo sia illogica, maviola il principio di diritto posto dalla sentenza di annullamento.

Si evidenziainfatti: 1) che il cd discorso del campo di Orgler era stato completamentetravisato dalla Corte territoriale; 2) che in ogni caso, anche ipotizzando che ilPassamani col suddetto discorso avesse voluto rivendicare le violenze, non eradato comprendere in che modo un comportamento posto in essere dopo i fattiavesse potuto avere una efficacia causale sulle condotte degli autori dei reati; 3)che la prima sentenza di appello aveva assolto il [OSCURATO:PERSONA] per i delitticommessi proprio al campo Orgler, ritenendo che il Tribunale avesse travisato ildiscorso fatto dall'imputato in quella occasione, discorso che invece nel giudiziorescissorio era diventato la principale prova a carico.4.2.

Con altri motivi il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod.proc. pen., vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.5.

Il procedimento si è svolto nelle forme della pubblica udienza contrattazione orale su istanza del difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è fondato.1.1.

Va preliminarmente rilevato che il ricorso è ammissibile.L'accoglimento del motivo (almeno nei termini in cui è stato formulato daldifensore del ricorrente) comporta nell'immediato un effetto non favorevole perl'imputato, in quanto (per le ragioni di cui si dirà in seguito) all'annullamentodella statuizione relativa alla concessione della pena sostitutiva della detenzionedomiciliare consegue il ripristino della pena sostituita, vale a dire quella dellareclusione.

Tuttavia, è altrettanto vero che tenuto conto della pena detentivainflitta (reclusione non superiore a tre anni) e della non ostatività del titolo direato per il quale vi è stata condanna, l'imputato potrebbe comunque avereinteresse a fruire, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., dellasospensione dell'ordine di esecuzione della pena e a formulare istanza diapplicazione della misura alternativa alla detenzione di cui all'art. 47 legge n.354 del 1975 (affidamento in prova al servizio sociale), onde scontare la pena informe diverse e meno gravose della detenzione (seppure domiciliare); possibilitàqueste che gli sarebbero invece precluse ove divenisse esecutiva la condannaalla pena delle detenzione domiciliare sostitutiva.

Per tali ragioni si può ritenereche l'imputato abbia interesse all'impugnazione.1.2.

Il motivo articolato è meritevole di accoglimento.Dagli atti trasmessi e dalle stesse conclusioni delle parti così come riportatenella sentenza impugnata (pag. 28) risulta che nel giudizio di rinvio, all'udienzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore del [OSCURATO:PERSONA], quanto al trattamento sanzionatorio,ha chiesto esclusivamente “il riconoscimento della misura sostitutiva del lavorodi pubblica utilità”.

La sola pena sostitutiva richiesta dalla difesa dell'imputatoera, dunque, quella del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di cui all'art. 20bis,primo comma n. 3), cod. pen.

La Corte territoriale, invece, dopo aver motivato inordine alle ragioni per le quali non sussistevano i presupposti per applicare illavoro di pubblica utilità (pag. 74), ha poi applicato una pena sostitutiva diversa(la detenzione domiciliare sostitutiva) ma non richiesta dall'interessato, o megliouna pena sostitutiva alla cui applicazione l'imputato non aveva prestato ilconsenso.

I Giudici di appello, quindi, non hanno fatto corretta applicazionedell'art. 58, terzo comma, della legge n. 689 del 1981 (introdotto dal D. Lgs n.31 del 2024, le cui disposizioni sono applicabili ratione temporis nel caso inesame), secondo il quale “le pene sostitutive della semilibertà, della detenzionedomiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con ilconsenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratorespeciale”.

Il consenso dell'imputato è dunque un presupposto per l'applicabilitàdella pena sostitutiva, in mancanza del quale la pena sostitutiva eventualmenteinflitta è da ritenersi illegittima.

Non è poi revocabile in dubbio che la suddettadisposizione, dato il suo tenore letterale, non può che essere interpretata nelsenso che, da un lato, l'imputato deve indicare la pena o le pene sostitutive allacui applicazione acconsente e, dall'altro, che il giudice è comunque vincolato atale indicazione, nel senso che la sua scelta può cadere esclusivamente sullapena o sulle pene specificamente indicate dall'interessato.

Si deve dunqueescludere che il giudice possa applicare una pena sostitutiva diversa da quellarispetto alla quale l'imputato ha prestato il consenso (anche se, in ipotesi, piùfavorevole o ritenuta tale dal giudicante).Nel caso in esame vi è dunque stata, all'evidenza, la concreta applicazione diuna pena sostitutiva in assenza del consenso e dunque dei necessari presuppostidi legge.

Da ciò consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnatalimitatamente alla statuizione con la quale la pena della reclusione è statasostituita con quella della detenzione domiciliare sostitutiva – pena sostitutivache va dunque eliminata –.

Occorre altresì rilevare che il difensore del ricorrentenon ha articolato alcuno specifico motivo di ricorso in relazione al rigetto daparte del [OSCURATO:PERSONA] di appello della pena sostitutiva che era stata invece richiesta(vale a dire il lavoro di pubblica utilità), sicché non vi è né la possibilità né lanecessità di disporre il rinvio ad altro giudice per la decisione sul punto.2.

Il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è fondato, per le ragioni e nei limiti diseguito indicati.I motivi di ricorso con i quali la difesa denuncia la violazione dell'art. 627cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione all’affermazione diresponsabilità dell’imputato sono meritevoli di accoglimento.2.1.

La sentenza rescindente (pag. 104) ha annullato la sentenza emessanei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in quanto i Giudici di merito “attestandosi del ruolodi [OSCURATO:PERSONA] quale organizzatore e promotore della manifestazione e del ruolodirettivo assunto durante la stessa” non avevano motivato: a) “in ordine allecondotte poste in essere dal medesimo in relazione ai singoli episodi di reaticontestati”; b) in ordine alla “efficacia eziologica della forma di partecipazionerispetto alla condotta che si assume abbia integrato il reato”.

In sostanza, ilGiudice di rinvio aveva il compito di chiarire, in relazione a ciascuno degli episodidi resistenza a pubblico ufficiale contestati: 1) quale era il tipo di concorso(morale o materiale) che si contestava al [OSCURATO:PERSONA]; 2) con quali condotte lostesso si era concretamente manifestato; 3) quale era stata l'efficacia causale ditali condotte rispetto all'azione degli autori materiali dei delitti.[OSCURATO:PERSONA] ritiene che la Corte di appello di Trento, con la sentenzaimpugnata, non abbia correttamente assolto al mandato conferitole.2.2.

Dalla lettura della sentenza emessa all'esito del giudizio rescissorio(pag. 64-68) emerge che i Giudici di merito, pur dando atto che l'imputato nonha posto in essere alcuna azione violenta o minacciosa né ha materialmenteincitato i manifestanti durante la loro azione violenta, hanno tuttavia ritenuto ilPassamani responsabile a titolo di concorso morale; concorso morale chesarebbe consistito nel fatto che l'odierno ricorrente, mantenendosi alla testa deimanifestanti anche quando alcuni di questi si sono scontrati con le forzedell'ordine e non ponendo in essere alcun tentativo di calmarli o dissuaderli con ilmegafono che aveva in mano, avrebbe inequivocabilmente manifestato la suaadesione alla azione violenta altrui e tacitamente comunicato ai suoi compagniche condivideva quanto stavano facendo; tale condivisione avrebbe quindi,quanto meno, rafforzato il proposito criminoso degli autori dei reati, in quantoproveniente dal loro leader carismatico.

In sostanza, secondo la sentenzaimpugnata, la condotta apparentemente inerte dell'imputato aveva assunto ilvalore significativo di una sua adesione all'azione violenta; adesione che, visto ilruolo ricoperto, avrebbe rafforzato il proposito criminoso dei manifestanti piùviolenti.

La Corte ha poi chiarito che la prova di tale adesione e di tale volontà dirafforzamento si poteva desumere da un episodio seppur successivo ai fatti, valea dire il cd discorso del campo Orgler, allorquando il [OSCURATO:PERSONA], al termine degliennesimi scontri occorsi presso tale campo, avrebbe rivendicato le azioni dellefrange più violente dei manifestanti e si sarebbe posto come interlocutore delleforze di polizia per consentire una fine incruenta della manifestazione.2.3.

Ciò detto, occorre in primo luogo evidenziare che manca nellamotivazione della sentenza impugnata quella disamina specifica dei singoliepisodi di resistenza contestati che la sentenza rescindente aveva invecerichiesto.

La Corte di appello si è infatti limitata ad affermare, in manieragenerica, che il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato in testa al corteo anche nelle fasi piùconcitate degli scontri, omettendo però di individuare gli specifici comportamentidallo stesso posti in essere in occasione di ciascuno dei fatti di cui ai capi 6.1,7.1., 8.1 e 9 (nonostante sia pacifico che si tratti di fatti che si sono verificati inluoghi e momenti del tutto diversi).

Difetta altresì nella sentenza l’indicazionedegli atti d’indagine dai quali è stata desunta la prova di tali comportamenti – sulpunto la sentenza richiama il contenuto di alcuni fotogrammi senza neppurespecificare a quale dei plurimi episodi incriminati gli stessi si riferiscono –.

Pertale aspetto si deve dunque affermare che la pronuncia impugnata viola l'art.627, comma 3, cod. proc. pen.2.4.

In secondo luogo, la sentenza è carente di motivazione nella parte incui Corte territoriale sembra attribuire, senza spiegarne le ragioni, ad uncomportamento (vale a dire il cd discorso del campo Orgler), pacificamenteposto in essere dal [OSCURATO:PERSONA] dopo la commissione dei reati, una efficaciacausale su azioni violente che erano state perpetrate in precedenza.

In altritermini, anche ammettendo che il [OSCURATO:PERSONA] nel corso di tale “discorso” abbiainteso rivendicare le violenze (e non anche, come assume la difesa, cercare dimediare per una conclusione pacifica della manifestazione), non si è chiarito inche modo, tale condotta abbia potuto ex post influire su quanto avvenuto inprecedenza.2.5.

In terzo luogo, anche per quanto riguarda il valore probatorio e ilsignificato attribuito al suddetto discorso del capo Orgler la sentenza presentaplurime carenze motivazionali.

Ed invero, come detto, la Corte di appello diTrento, proprio in forza delle parole pronunciate dall’imputato durante talediscorso, ha ritenuto che quello che poteva apparire un comportamentoapparentemente neutro (vale a dire l'essere il [OSCURATO:PERSONA] rimasto inerte allatesta del corteo mentre infuriavano gli scontri che lui né incitava né cercava difermare), integrava invece una concorso morale nei reati sub specie dirafforzamento del proposito criminoso altrui.Tale conclusione, tuttavia, non si confronta in alcun modo con l’ipotesialternativa prospettata dalla difesa, vale a dire che il [OSCURATO:PERSONA] abbia preso laparola al campo Orgler, non per rivendicare la paternità o la condivisione delleviolenze, ma perché, preso atto di quanto accaduto indipendentemente dalla suavolontà, voleva solo per cercare di mediare con le forze di polizia per evitareulteriori violenze.

La Corte territoriale non ha quindi motivato in ordine alleragioni per le quali tale interpretazione alternativa del discorso (oggettivamentenon manifestamente irragionevole o implausibile) poteva essere esclusa.Occorre inoltre evidenziare che la prima sentenza di appello della sezionedistaccata di Bolzano aveva assolto il [OSCURATO:PERSONA] dai reati di resistenza di cui aicapi 10.1 e 10.2 (vale a dire quelli posti in essere dai manifestanti proprio pressoil campo Orgler), ritenendo che il già citato discorso tenuto dall'odiernoricorrente al termine degli scontri ivi occorsi non fosse un elemento sufficienteper affermarne la responsabilità concorsuale in ordine alle violenze poste inessere in quella occasione.

La prima sentenza di appello aveva quindi ritenutoche con il cd discorso del campo Orgler il [OSCURATO:PERSONA] si fosse limitato ad unasorta di attività di mediazione tra manifestanti e forze di polizia e che talediscorso non poteva integrare una forma di concorso nei reati commessi presso ilsuddetto campo.

Peraltro, è poi appena il caso di evidenziare che su tale punto(assoluzione per i reati di cui al capo 10) la sentenza di appello del 17/03/2023era già definitiva non avendo il PM proposto ricorso per cassazione.Ciò detto, non si può non rilevare che le due sentenze di appellointerpretano il medesimo discorso (quello del campo Orgler) in maniera moltodiversa, attribuendogli un significato e una valenza quasi opposti.

Ed invero,quello che per la sentenza del 17/03/2023 è stato un elemento valorizzato ai finidell’assoluzione per i fatti di resistenza di cui al capo

10.1. e 10.2, per lasentenza del 22/10/2025 è divenuto il principale elemento in forza del quale si èritenuto il concorso del [OSCURATO:PERSONA] per delitti che, peraltro, erano di moltoantecedenti.

La sentenza impugnata non dà in alcun modo conto di talecontraddizione, né spiega per quali ragioni un discorso, che la prima pronuncia diappello (sul punto irrevocabile) non ha ritenuto sufficiente a fondare laresponsabilità concorsuale per reati commessi quasi contestualmente al discorsostesso, sia potuto poi diventare la (principale) prova del concorso in delitti cheerano stati commessi in luoghi diversi e diverso tempo prima.2.6.

In quarto luogo, i Giudici del rinvio non risultano essersi confrontatineppure con l'altro punto sul quale era stata ravvisata una lacuna motivazionaleda parte della Corte di cassazione: vale a dire quello della efficacia eziologica chela condotta concorsuale dell'imputato aveva avuto sui singoli reati di resistenzamaterialmente commessi da altri.

L'affermazione della Corte territoriale secondola quale il contegno di tacita approvazione del [OSCURATO:PERSONA] ha in concretoeffettivamente rafforzato i facinorosi a perseverare negli scontri risultaabbastanza apodittica e meramente assertiva; ciò tanto più ove si consideri chetutte le sentenze di merito (ivi inclusa quella di rinvio) hanno ritenuto che non viera prova che gli scontri fossero stati pianificati o premeditati dai manifestantie/o che sia stato il [OSCURATO:PERSONA] a dare l'avvio agli stessi nel corso del corteo.2.7.

La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinviorelativamente all'affermazione di responsabilità per i delitti di resistenza apubblico ufficiale aggravata. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio dovrà quindi procedere ad unanuova valutazione sul punto attenendosi ai principi di diritto posti dalla primasentenza di annullamento e colmando altresì le lacune motivazionali sopraindicate ai punti 2.3, 2.4, 2.5,

2.6.3. L'accoglimento delle doglianze in punto di responsabilità ha una valenzaassorbente rispetto all'esame degli ulteriori motivi concernenti il trattamentosanzionatorio, i quali saranno eventualmente oggetto di nuova valutazione daparte del [OSCURATO:PERSONA] del rinvio.4.

In conclusione, per le ragioni sopra esposte la sentenza impugnata:- deve essere annullata senza rinvio quanto al [OSCURATO:PERSONA] limitatamente allastatuizione relativa alla sostituzione della pena detentiva con la detenzionedomiciliare, che va dunque eliminata;- deve essere annullata per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per unnuovo giudizio in punto di responsabilità dell'imputato in relazione ai reati diresistenza a pubblico ufficiale di cui ai capi 6.1, 7.1, 8.1 e

9. ad altra sezionedella Corte di appello di Trento, la quale si atterrà nella decisione ai principi didiritto sopra indicati, con l’unico limite di non riproporre i vizi motivazionalievidenziati.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di BaharvandKeyvan limitatamente alla sostituzione della pena detentiva irrogata con lasanzione sostitutiva della detenzione domiciliare, che elimina.

Annulla lasentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati dicui ai capi 6.1, 7.1, 8.1 e

9. con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello diTrento, sez.

Bolzano.Così è deciso, 06/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/1972avverso la sentenza del 22/10/2025 della Corte di Appello di Trentovisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorsodell’imputato [OSCURATO:PERSONA] e l’annullamento della sentenza emessa nei confrontidell’imputato [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla pena sostitutiva;sentite le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA] l’imputato [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] perl'imputato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del provvedimentoimpugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 22/10/2025 la Corte di appello di Trento, decidendo insede di rinvio a seguito della sentenza del 07/03/2024 con la quale la Corte diCassazione aveva annullato la pronuncia della Corte di appello di Trento –sezione distaccata di Bolzano del 17/03/2023, in parziale riforma della sentenzaemessa, a seguito di giudizio abbreviato, dal [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminaredel Tribunale di Bolzano, per quanto qui di interesse:- ha rideterminato in anni 2, mesi 10 di reclusione la pena inflitta a MassimoPassamani per i reati di cui agli artt. 81, 110, 337, 339, secondo e terzo comma,cod. pen. (capi 6.1, 7.1, 8.1, 9);- ha rideterminato in anni 2, mesi 6, giorni 20 di reclusione la pena inflitta aKeyvan [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81, 110, 337, 339, secondo e terzocomma, cod. pen. (capi 6.1, 8.1, 9), sostituendo tale pena con quella delladetenzione domiciliare sostitutiva.Secondo le conformi sentenze di merito i due imputati, nel corso dellamanifestazione tenutasi il 07/05/2016 nel Comune di Brennero intitolata“Abbattere le frontiere”, si sarebbero resi responsabili, in concorso con numerosialtri manifestanti, di azioni violente in danno delle forze di polizia in servizio diordine pubblico durante la manifestazione, nonché di altre condotte integrantireati di varia natura per i quali gli stessi sono stati prosciolti per intervenutaprescrizione.2. Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione gliimputati, tramite i loro difensori, deducendo i motivi che di seguito si enuncianonei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att.cod. proc. pen.3. Il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è affidato ad un unico motivo con ilquale si deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., violazione di leggeprocessuale in quanto la Corte di appello ha applicato all'imputato la penasostitutiva della detenzione domiciliare nonostante la difesa avesse chiesto lasola pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.4. Il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] consta di due articolati motiviconcernenti l'affermazione di responsabilità per i delitti di cui all'art. 337 cod.pen. e il trattamento sanzionatorio.4.1. Quanto al primo punto la difesa denuncia violazione dell'art. 627,comma 3, cod. proc. pen. Secondo il difensore la sentenza rescindente,nell’annullare per vizio di motivazione la precedente pronuncia di appello, avevaaffidato al giudice del rinvio un duplice compito: 1) motivare in ordine alla provadell'esistenza di una reale partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla fase ideativa opreparatoria dei reati; 2) precisare sotto quale forma tale partecipazione si fossemanifestata e con quale efficacia causale rispetto alle condotte dei concorrenti. Ilgiudice del rinvio era poi ovviamente obbligato a non ripercorrere lo stesso itermotivazionale già censurato e quindi a non attribuire all'imputato alcuna“responsabilità di posizione” solo in quanto leader del movimento promotoredella manifestazione. Ciò premesso, la difesa deduce che la sentenza emessa nelgiudizio rescissorio non si è uniformata ai principi stabiliti dalla sentenzarescindente. In primo luogo, infatti, la sentenza impugnata non avevaindividuato alcuna prova della partecipazione dell'imputato alla fase ideativa epreparatoria dei reati, essendosi anzi confermata l'affermazione, già fatta daiprecedenti giudici di merito, secondo la quale la degenerazione in azioni violentedella manifestazione non era stata preordinata. In secondo luogo, si evidenziache la sentenza impugnata aveva nuovamente affermato la responsabilitàconcorsuale del [OSCURATO:PERSONA], attribuendo alla sua semplice presenza in testa alcorteo nelle fasi più violente degli scontri con le forze dell'ordine il valore di uncontributo morale alla perpetrazione dei delitti e ciò in forza del ruolo di guida ecapo dei manifestanti; ruolo che si era in concreto disvelato nel cd discorso delcampo di Orgler. La difesa ritiene che tale motivazione, non solo sia illogica, maviola il principio di diritto posto dalla sentenza di annullamento. Si evidenziainfatti: 1) che il cd discorso del campo di Orgler era stato completamentetravisato dalla Corte territoriale; 2) che in ogni caso, anche ipotizzando che ilPassamani col suddetto discorso avesse voluto rivendicare le violenze, non eradato comprendere in che modo un comportamento posto in essere dopo i fattiavesse potuto avere una efficacia causale sulle condotte degli autori dei reati; 3)che la prima sentenza di appello aveva assolto il [OSCURATO:PERSONA] per i delitticommessi proprio al campo Orgler, ritenendo che il Tribunale avesse travisato ildiscorso fatto dall'imputato in quella occasione, discorso che invece nel giudiziorescissorio era diventato la principale prova a carico.4.2. Con altri motivi il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod.proc. pen., vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.5. Il procedimento si è svolto nelle forme della pubblica udienza contrattazione orale su istanza del difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è fondato.1.1. Va preliminarmente rilevato che il ricorso è ammissibile.L'accoglimento del motivo (almeno nei termini in cui è stato formulato daldifensore del ricorrente) comporta nell'immediato un effetto non favorevole perl'imputato, in quanto (per le ragioni di cui si dirà in seguito) all'annullamentodella statuizione relativa alla concessione della pena sostitutiva della detenzionedomiciliare consegue il ripristino della pena sostituita, vale a dire quella dellareclusione. Tuttavia, è altrettanto vero che tenuto conto della pena detentivainflitta (reclusione non superiore a tre anni) e della non ostatività del titolo direato per il quale vi è stata condanna, l'imputato potrebbe comunque avereinteresse a fruire, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., dellasospensione dell'ordine di esecuzione della pena e a formulare istanza diapplicazione della misura alternativa alla detenzione di cui all'art. 47 legge n.354 del 1975 (affidamento in prova al servizio sociale), onde scontare la pena informe diverse e meno gravose della detenzione (seppure domiciliare); possibilitàqueste che gli sarebbero invece precluse ove divenisse esecutiva la condannaalla pena delle detenzione domiciliare sostitutiva. Per tali ragioni si può ritenereche l'imputato abbia interesse all'impugnazione.1.2. Il motivo articolato è meritevole di accoglimento.Dagli atti trasmessi e dalle stesse conclusioni delle parti così come riportatenella sentenza impugnata (pag. 28) risulta che nel giudizio di rinvio, all'udienzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore del [OSCURATO:PERSONA], quanto al trattamento sanzionatorio,ha chiesto esclusivamente “il riconoscimento della misura sostitutiva del lavorodi pubblica utilità”. La sola pena sostitutiva richiesta dalla difesa dell'imputatoera, dunque, quella del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di cui all'art. 20bis,primo comma n. 3), cod. pen. La Corte territoriale, invece, dopo aver motivato inordine alle ragioni per le quali non sussistevano i presupposti per applicare illavoro di pubblica utilità (pag. 74), ha poi applicato una pena sostitutiva diversa(la detenzione domiciliare sostitutiva) ma non richiesta dall'interessato, o megliouna pena sostitutiva alla cui applicazione l'imputato non aveva prestato ilconsenso. I Giudici di appello, quindi, non hanno fatto corretta applicazionedell'art. 58, terzo comma, della legge n. 689 del 1981 (introdotto dal D. Lgs n.31 del 2024, le cui disposizioni sono applicabili ratione temporis nel caso inesame), secondo il quale “le pene sostitutive della semilibertà, della detenzionedomiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con ilconsenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratorespeciale”. Il consenso dell'imputato è dunque un presupposto per l'applicabilitàdella pena sostitutiva, in mancanza del quale la pena sostitutiva eventualmenteinflitta è da ritenersi illegittima. Non è poi revocabile in dubbio che la suddettadisposizione, dato il suo tenore letterale, non può che essere interpretata nelsenso che, da un lato, l'imputato deve indicare la pena o le pene sostitutive allacui applicazione acconsente e, dall'altro, che il giudice è comunque vincolato atale indicazione, nel senso che la sua scelta può cadere esclusivamente sullapena o sulle pene specificamente indicate dall'interessato. Si deve dunqueescludere che il giudice possa applicare una pena sostitutiva diversa da quellarispetto alla quale l'imputato ha prestato il consenso (anche se, in ipotesi, piùfavorevole o ritenuta tale dal giudicante).Nel caso in esame vi è dunque stata, all'evidenza, la concreta applicazione diuna pena sostitutiva in assenza del consenso e dunque dei necessari presuppostidi legge. Da ciò consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnatalimitatamente alla statuizione con la quale la pena della reclusione è statasostituita con quella della detenzione domiciliare sostitutiva – pena sostitutivache va dunque eliminata –. Occorre altresì rilevare che il difensore del ricorrentenon ha articolato alcuno specifico motivo di ricorso in relazione al rigetto daparte del [OSCURATO:PERSONA] di appello della pena sostitutiva che era stata invece richiesta(vale a dire il lavoro di pubblica utilità), sicché non vi è né la possibilità né lanecessità di disporre il rinvio ad altro giudice per la decisione sul punto.2. Il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è fondato, per le ragioni e nei limiti diseguito indicati.I motivi di ricorso con i quali la difesa denuncia la violazione dell'art. 627cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione all’affermazione diresponsabilità dell’imputato sono meritevoli di accoglimento.2.1. La sentenza rescindente (pag. 104) ha annullato la sentenza emessanei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in quanto i Giudici di merito “attestandosi del ruolodi [OSCURATO:PERSONA] quale organizzatore e promotore della manifestazione e del ruolodirettivo assunto durante la stessa” non avevano motivato: a) “in ordine allecondotte poste in essere dal medesimo in relazione ai singoli episodi di reaticontestati”; b) in ordine alla “efficacia eziologica della forma di partecipazionerispetto alla condotta che si assume abbia integrato il reato”. In sostanza, ilGiudice di rinvio aveva il compito di chiarire, in relazione a ciascuno degli episodidi resistenza a pubblico ufficiale contestati: 1) quale era il tipo di concorso(morale o materiale) che si contestava al [OSCURATO:PERSONA]; 2) con quali condotte lostesso si era concretamente manifestato; 3) quale era stata l'efficacia causale ditali condotte rispetto all'azione degli autori materiali dei delitti.[OSCURATO:PERSONA] ritiene che la Corte di appello di Trento, con la sentenzaimpugnata, non abbia correttamente assolto al mandato conferitole.2.2. Dalla lettura della sentenza emessa all'esito del giudizio rescissorio(pag. 64-68) emerge che i Giudici di merito, pur dando atto che l'imputato nonha posto in essere alcuna azione violenta o minacciosa né ha materialmenteincitato i manifestanti durante la loro azione violenta, hanno tuttavia ritenuto ilPassamani responsabile a titolo di concorso morale; concorso morale chesarebbe consistito nel fatto che l'odierno ricorrente, mantenendosi alla testa deimanifestanti anche quando alcuni di questi si sono scontrati con le forzedell'ordine e non ponendo in essere alcun tentativo di calmarli o dissuaderli con ilmegafono che aveva in mano, avrebbe inequivocabilmente manifestato la suaadesione alla azione violenta altrui e tacitamente comunicato ai suoi compagniche condivideva quanto stavano facendo; tale condivisione avrebbe quindi,quanto meno, rafforzato il proposito criminoso degli autori dei reati, in quantoproveniente dal loro leader carismatico. In sostanza, secondo la sentenzaimpugnata, la condotta apparentemente inerte dell'imputato aveva assunto ilvalore significativo di una sua adesione all'azione violenta; adesione che, visto ilruolo ricoperto, avrebbe rafforzato il proposito criminoso dei manifestanti piùviolenti. La Corte ha poi chiarito che la prova di tale adesione e di tale volontà dirafforzamento si poteva desumere da un episodio seppur successivo ai fatti, valea dire il cd discorso del campo Orgler, allorquando il [OSCURATO:PERSONA], al termine degliennesimi scontri occorsi presso tale campo, avrebbe rivendicato le azioni dellefrange più violente dei manifestanti e si sarebbe posto come interlocutore delleforze di polizia per consentire una fine incruenta della manifestazione.2.3. Ciò detto, occorre in primo luogo evidenziare che manca nellamotivazione della sentenza impugnata quella disamina specifica dei singoliepisodi di resistenza contestati che la sentenza rescindente aveva invecerichiesto. La Corte di appello si è infatti limitata ad affermare, in manieragenerica, che il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato in testa al corteo anche nelle fasi piùconcitate degli scontri, omettendo però di individuare gli specifici comportamentidallo stesso posti in essere in occasione di ciascuno dei fatti di cui ai capi 6.1,7.1., 8.1 e 9 (nonostante sia pacifico che si tratti di fatti che si sono verificati inluoghi e momenti del tutto diversi). Difetta altresì nella sentenza l’indicazionedegli atti d’indagine dai quali è stata desunta la prova di tali comportamenti – sulpunto la sentenza richiama il contenuto di alcuni fotogrammi senza neppurespecificare a quale dei plurimi episodi incriminati gli stessi si riferiscono –. Pertale aspetto si deve dunque affermare che la pronuncia impugnata viola l'art.627, comma 3, cod. proc. pen.2.4. In secondo luogo, la sentenza è carente di motivazione nella parte incui Corte territoriale sembra attribuire, senza spiegarne le ragioni, ad uncomportamento (vale a dire il cd discorso del campo Orgler), pacificamenteposto in essere dal [OSCURATO:PERSONA] dopo la commissione dei reati, una efficaciacausale su azioni violente che erano state perpetrate in precedenza. In altritermini, anche ammettendo che il [OSCURATO:PERSONA] nel corso di tale “discorso” abbiainteso rivendicare le violenze (e non anche, come assume la difesa, cercare dimediare per una conclusione pacifica della manifestazione), non si è chiarito inche modo, tale condotta abbia potuto ex post influire su quanto avvenuto inprecedenza.2.5. In terzo luogo, anche per quanto riguarda il valore probatorio e ilsignificato attribuito al suddetto discorso del capo Orgler la sentenza presentaplurime carenze motivazionali. Ed invero, come detto, la Corte di appello diTrento, proprio in forza delle parole pronunciate dall’imputato durante talediscorso, ha ritenuto che quello che poteva apparire un comportamentoapparentemente neutro (vale a dire l'essere il [OSCURATO:PERSONA] rimasto inerte allatesta del corteo mentre infuriavano gli scontri che lui né incitava né cercava difermare), integrava invece una concorso morale nei reati sub specie dirafforzamento del proposito criminoso altrui.Tale conclusione, tuttavia, non si confronta in alcun modo con l’ipotesialternativa prospettata dalla difesa, vale a dire che il [OSCURATO:PERSONA] abbia preso laparola al campo Orgler, non per rivendicare la paternità o la condivisione delleviolenze, ma perché, preso atto di quanto accaduto indipendentemente dalla suavolontà, voleva solo per cercare di mediare con le forze di polizia per evitareulteriori violenze. La Corte territoriale non ha quindi motivato in ordine alleragioni per le quali tale interpretazione alternativa del discorso (oggettivamentenon manifestamente irragionevole o implausibile) poteva essere esclusa.Occorre inoltre evidenziare che la prima sentenza di appello della sezionedistaccata di Bolzano aveva assolto il [OSCURATO:PERSONA] dai reati di resistenza di cui aicapi 10.1 e 10.2 (vale a dire quelli posti in essere dai manifestanti proprio pressoil campo Orgler), ritenendo che il già citato discorso tenuto dall'odiernoricorrente al termine degli scontri ivi occorsi non fosse un elemento sufficienteper affermarne la responsabilità concorsuale in ordine alle violenze poste inessere in quella occasione. La prima sentenza di appello aveva quindi ritenutoche con il cd discorso del campo Orgler il [OSCURATO:PERSONA] si fosse limitato ad unasorta di attività di mediazione tra manifestanti e forze di polizia e che talediscorso non poteva integrare una forma di concorso nei reati commessi presso ilsuddetto campo. Peraltro, è poi appena il caso di evidenziare che su tale punto(assoluzione per i reati di cui al capo 10) la sentenza di appello del 17/03/2023era già definitiva non avendo il PM proposto ricorso per cassazione.Ciò detto, non si può non rilevare che le due sentenze di appellointerpretano il medesimo discorso (quello del campo Orgler) in maniera moltodiversa, attribuendogli un significato e una valenza quasi opposti. Ed invero,quello che per la sentenza del 17/03/2023 è stato un elemento valorizzato ai finidell’assoluzione per i fatti di resistenza di cui al capo 10.1. e 10.2, per lasentenza del 22/10/2025 è divenuto il principale elemento in forza del quale si èritenuto il concorso del [OSCURATO:PERSONA] per delitti che, peraltro, erano di moltoantecedenti. La sentenza impugnata non dà in alcun modo conto di talecontraddizione, né spiega per quali ragioni un discorso, che la prima pronuncia diappello (sul punto irrevocabile) non ha ritenuto sufficiente a fondare laresponsabilità concorsuale per reati commessi quasi contestualmente al discorsostesso, sia potuto poi diventare la (principale) prova del concorso in delitti cheerano stati commessi in luoghi diversi e diverso tempo prima.2.6. In quarto luogo, i Giudici del rinvio non risultano essersi confrontatineppure con l'altro punto sul quale era stata ravvisata una lacuna motivazionaleda parte della Corte di cassazione: vale a dire quello della efficacia eziologica chela condotta concorsuale dell'imputato aveva avuto sui singoli reati di resistenzamaterialmente commessi da altri. L'affermazione della Corte territoriale secondola quale il contegno di tacita approvazione del [OSCURATO:PERSONA] ha in concretoeffettivamente rafforzato i facinorosi a perseverare negli scontri risultaabbastanza apodittica e meramente assertiva; ciò tanto più ove si consideri chetutte le sentenze di merito (ivi inclusa quella di rinvio) hanno ritenuto che non viera prova che gli scontri fossero stati pianificati o premeditati dai manifestantie/o che sia stato il [OSCURATO:PERSONA] a dare l'avvio agli stessi nel corso del corteo.2.7. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinviorelativamente all'affermazione di responsabilità per i delitti di resistenza apubblico ufficiale aggravata. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio dovrà quindi procedere ad unanuova valutazione sul punto attenendosi ai principi di diritto posti dalla primasentenza di annullamento e colmando altresì le lacune motivazionali sopraindicate ai punti 2.3, 2.4, 2.5, 2.6.3. L'accoglimento delle doglianze in punto di responsabilità ha una valenzaassorbente rispetto all'esame degli ulteriori motivi concernenti il trattamentosanzionatorio, i quali saranno eventualmente oggetto di nuova valutazione daparte del [OSCURATO:PERSONA] del rinvio.4. In conclusione, per le ragioni sopra esposte la sentenza impugnata:- deve essere annullata senza rinvio quanto al [OSCURATO:PERSONA] limitatamente allastatuizione relativa alla sostituzione della pena detentiva con la detenzionedomiciliare, che va dunque eliminata;- deve essere annullata per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per unnuovo giudizio in punto di responsabilità dell'imputato in relazione ai reati diresistenza a pubblico ufficiale di cui ai capi 6.1, 7.1, 8.1 e 9. ad altra sezionedella Corte di appello di Trento, la quale si atterrà nella decisione ai principi didiritto sopra indicati, con l’unico limite di non riproporre i vizi motivazionalievidenziati. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di BaharvandKeyvan limitatamente alla sostituzione della pena detentiva irrogata con lasanzione sostitutiva della detenzione domiciliare, che elimina. Annulla lasentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati dicui ai capi 6.1, 7.1, 8.1 e 9. con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello diTrento, sez. Bolzano.Così è deciso, 06/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 29806/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris