CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 gennaio 2026
Cassazione n. 02240/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell’interesse di 1. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2025 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; uditala relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleFulvio Baldi, che ha concluso chiedendo che iricorsi venga no dichiarat i inammissibil i ; viste le conclusioni, con allegata nota spese, del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 6 febbraio 2023 dal Tribunale di Castrovillarinei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui agli artt. 110 e 646cod. pen. 2. Ricorrono per cassazione i suddetti ricorrenti , con un unico atto a mezzo del proprio comune difensore, deducendo duemotivi di impugnazione. 2.1. Violazione degli artt. 646 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla ribadita affermazione di responsabilità, fondata sulle dichiarazioni della parte civile e della moglie, asseritamente implausibili, essendosi trascurato il dato istruttorio della obiettiva diversità del modello di Vespa posto in vendita rispetto a quello oggetto di imputazione. 2.2. Violazione degli artt. 110 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. e carenza della motivazione, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Le conclusioni scritte nell’interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], trasmesse il 7 gennaio 2026, non risultanotempestive, avuto riguardo al termine di dieci giorni prima dell’udienza odierna previsto dall’art. 611, comma 1, terzo periodo, cod. proc. pen. per il deposito di memorie delle parti. Tale tardività esime il Collegio dall’esame del loro contenuto. 4. I ricorsi sono inammissibili. 4.1. Il primo motivo deduce censure non consentite, siccome dirette esclusivamente a sollecitare una nuova ponderazione del materiale istruttorio, preclusa nel giudizio di legittimità. La Corte di appello, con motivazione congrua e pertanto insindacabile in sede di legittimità, ha compiutamente vagliato l’affidabilità del contributo narrativo della parte civile, anche alla luce della documentazione a riscontro della sua versione, sottolineando la totale assenza di allegazioni difensive in merito alla presunta disponibilità in capo agli imputati di un altro, distinto ciclomotore (p. 4). 4.2. Il secondo motivo è generico, in quanto non si confronta con l’effettivo percorso argomentativo e, comunque, manifestamente infondato. Il contributo concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] è stato esplicitamente desunto dall’interversione del possesso conseguita alla mancata ottemperanza alle richieste di restituzionedella res; quello di [OSCURATO:PERSONA] dalla conseguente offerta in vendita sulla rete internet, nella consapevolezza di non poterne disporre. 5. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese processuali e , a titolo di sanzione pecuniaria, dellasomma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibilii ricors i e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile. Così