CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 luglio 2019
Cassazione n. 00487/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
stituto Procuratore generale dott. AldoEsposito, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;udito il difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, chiedendol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 18 giugno 2021 il Tribunale di Forlì condannava XXXXXXXXXXXXalla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cuiagl i art t . 609-bis e 609-ter, comma 5-quater, cod. pen. per aver costrettoXXXXXXXXXXXXXXXXX, con la quale aveva avuto una relazione sentimentale e stavadiscutendo proprio della fine della storia amorosa tra i due, con violenza a subire attisessuali, commesso in Cesenatico, in data anteriore e prossima al 20/07/2019 (capo 1), delreato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen. per aver cagionato a XXXXXXXXXXXXXXXXX eall’amica di quest’ultima XXXXXXXXXXXX, minore degli anni diciotto, lesioni personali, fatticommessi in Cesenatico, in data 07/08/2019 (capi 2 e 3), del reato di cui all’art. 635 cod.pen., per aver danneggiato la bicicletta in uso a XXXXXXXXXXXXXXXXX, fatto commessoin Cesenatico in data 07/08/2019 (capo 4).Con sentenza dell’11 dicembre 2024 la Corte di appello di Bologna, in parziale riformadella sentenza di primo grado, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime diprevalenza sulla contestata aggravante, rideterminava la pena in due anni e sei mesi direclusione.2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediantel’[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a due motivi.2.1. Con il primo motivo ha denunciato, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod. proc. pen., un vizio della motivazione nella valutazione delle risultanze processuali,nonché inosservanza ed erronea applicazione della legge in violazione dell’art. 609-bis cod.pen.Ha lamentato la difesa la contraddittorietà della motivazione, sotto il profilo dellacredibilità intrinseca, nel ritenere il racconto della vittima attendibile perché dettagliato,nonostante il mancato ricordo della data della violenza sessuale subita, e nel giustificare ciòcon una sorta di amnesia dissociativa, ma selettiva, nel senso che la vittima ricordava tutti idettagli della violenza, tranne il giorno in cui la violenza stessa era avvenuta, quando invecele vittime di violenza, per proteggersi, rimuovono interamente l’accaduto. Sotto il profilo dellacredibilità estrinseca, poi, la difesa ha osservato che quanto raccontato dalla persona offesaalle amiche era privo di qualsiasi dettaglio, sia fattuale che temporale, oltre ad essere statoraccontato solo dopo il verificarsi degli episodi di lesioni personali del 07/08/2019.Ha osservato ancora la difesa che la dinamica descritta dalla persona offesa eraincompatibile con un atto di violenza sessuale e con la corporatura di imputato e vittima,quest’ultima più alta e più robusta del primo, tale da rendere detta dinamica fisicamenteimpossibile secondo la logica della natura; anche l’abbigliamento della donna non eracompatibile con un momento in cui vi era tensione all’interno della coppia.Ha dedotto, infine, la difesa che la violenza sessuale si era svolta come normalmenteavvenivano i rapporti sessuali tra i due, vale a dire senza protezioni e con eiaculazionedell’uomo in bagno.2.2. Con il secondo motivo ha dedotto, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod. proc. pen., un vizio della motivazione nella valutazione delle risultanze processuali,nonché inosservanza ed erronea applicazione della legge in violazione dell’art. 609-bis,comma 3, cod. pen.Ha lamentato la difesa la mancata applicazione dell’art. 609-bis, comma 3, cod. pen.,poiché la libertà sessuale della vittima non era stata compressa in modo grave ed il dannoarrecato, a livello psicologico, era stato limitato, non avendo la Corte di appello valutatol’assenza di minacce e di ingiurie, l’assenza di violenza con percosse, schiaffi o pugni,l’assenza di danni agli indumenti ed alle cose, le contenute modalità della violenza tali danon aver arrecato alcun dolore fisico alla vittima, l’assenza di eiaculazione nel rispetto dellanormalità dei rapporti usuali di quella coppia, l’assenza di postumi psicologici, con laconseguenza che il fatto che vi fosse stata penetrazione non poteva bastare ad escludere lasussistenza della circostanza attenuante.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché proposto fuori dai casiconsentiti dallo scrutinio di legittimità.1.1. Occorre premettere che, nel caso in esame, ci si trova al cospetto della confermanei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè ad unac.d. "doppia conforme". Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile ecensurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che, a presidio del devolutum, discendedalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi diappello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli ealtri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati inentrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018).Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo lanuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata elogica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Devealtresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di meritoconvergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivocorpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), che in tali termini deve essere assunto anchenella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza (Sez. 1, n. 33298 del22/04/2024, Fall).1.2. Deve anche osservarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia ormai da tempodelineato le coordinate di valutazione della testimonianza della persona offesa nella materiadei reati sessuali.Sul punto, è stato ripetutamente affermato che la deposizione della persona offesa siconfigura, nel vigente ordinamento processuale, come "prova piena", legittimamente postada sola a fondamento dell’affermazione di responsabilità, come tale dunque nonnecessitante di alcun elemento di riscontro. Tuttavia, proprio in ragione del particolareregime che caratterizza lo statuto dichiarativo della vittima di reati sessuali, la giurisprudenzadi questa Corte ha sempre ribadito la necessità di riservare una spiccata attenzione, daparte del giudice, ai racconti della persona offesa, vagliandone scrupolosamente lacredibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del narrato, in modo più penetrante e rigorosorispetto alle dichiarazioni rese da qualsiasi testimone, in specie quando vi sia stata lacostituzione di parte civile e, dunque, l'astratta possibilità di uno specifico interesse alriconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 5, n. 21135, del 26/03/2019, S., Rv.275312; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del8/07/2014, dep. 2015, Pirajno e altro, Rv. 261730; Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arteed altri, Rv. 253214).Per chiarire il perimetro del sindacato riservato a questa Corte, va ricordato, qualeprincipio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità, che la valutazione della credibilitàdella persona offesa dal reato è una questione di fatto, la quale ha la propria chiave di letturanel compendio motivazionale fornito dal giudice di merito, che non può essere rivalutata insede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni o abbia fattoricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit,ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale priva di unapur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609; Sez. 2, n. 7667 del29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).1.3. Tanto premesso, le censure mosse al ragionamento probatorio svolto dallasentenza impugnata sono manifestamente infondate, risultando la decisione esente damanifeste contraddizioni che ne inficino la tenuta logica.La Corte di appello, nel disattendere gli analoghi motivi di appello, ha illustrato, senzavizi logici, l’attendibilità del narrato della persona offesa, ritenendo di condividere il giudizio dipiena attendibilità formulato dal giudice di primo grado e sottolineando la compatibilità logicadella successione degli eventi narrati, vale a dire la interruzione della relazione sentimentalee la mancata accettazione da parte dell’imputato, con condotte di rivalsa violenta neltentativo di ripristinare il rapporto, offrendo così una plausibile ricostruzione delle varie fasi incui si è articolata la vicenda delittuosa, senza che dalle dichiarazioni rese emergesseroelementi di sospetto, spiegando infine non irragionevolmente che il mancato ricordo delgiorno preciso della violenza era dovuto al subentro di meccanismi inconsapevoli dirimozione di una esperienza sgradevole che avevano prodotto una rimozione del ricordo delgiorno preciso dell’accaduto, tuttavia collocato in querela nel 14 o 15 luglio (v. pag. 5 dellasentenza di primo grado), quindi in un periodo circoscritto, da parte di chi, non avendodenunciato l’episodio immediatamente, aveva intenzione di dimenticarlo, per poi cambiareidea dopo la violenta aggressione subita il successivo 7 agosto.L’argomentare dei giudici di merito è del tutto coerente ai principi affermati da questaCorte, dovendosi anche rimarcare, quanto alla condotta di vita della persona offesa, messain risalto nelle doglianze mosse con riferimento all’abbigliamento indossato e alle dinamichesessuali della coppia, l’errore metodologico che risiede nella «idealizzazione della vittima-modello del reato il cui comportamento deve adeguarsi, per essere credibile, a schemicomportamentali predefiniti e astratti, teorizzati da un approccio culturale-morale frutto, a suavolta, di pregiudizi non infrequentemente alimentati dalla personale esperienza di chi èchiamato a scrutinare il racconto della vittima» (Sez. 3, n. 5234 del 03/03/2022, dep. 2023,S., Rv. 284277). E’ stato affermato in proposito che i costumi e le abitudini sessuali dellavittima di reati sessuali non influiscono sulla sua credibilità e non possono costituireargomento di prova per l'esistenza, reale o putativa, del suo consenso (Sez. 3, n. 46464 del09/06/2017, F., Rv. 271124); allo stesso modo, è irrilevante l'antecedente condottaprovocatoria tenuta dalla stessa persona offesa (Sez. 3, n. 7873 del 19/01/2022, D.S., Rv.282834).I giudici di merito non hanno, dunque, omesso di esaminare le emergenze processali,correttamente valutando le dichiarazioni delle amiche come riscontri al narrato della personaoffesa del reato di cui all’art. 609-bis cod. pen.: con deposizioni concordanti sul punto,costoro hanno sottolineato il comportamento possessivo, sopraffattivo e vessatorio tenutodall’imputato nei confronti della persona offesa durante la breve relazione amorosa, tanto dacostringere le ragazze ad incontrarsi tra loro all’insaputa del ricorrente, ed avendoXXXXXXXXXXXXXXXXX loro riferito il timore di interrompere la relazione, essendo stataschiaffeggiata più volte dall’uomo, oltre ad aver subito una violenza sessuale, racconti che –sottolineano i giudici di merito –, quanto alla personalità violenta del ricorrente, trovanoconferma nel duplice episodio di lesioni personali commesso il 07/08/2019 ai danni diXXXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX, ep isod io r i fe r i to anche daXXXXXXXXXXXXXXXXXXX che v i aveva persona lmente ass is t i to .Quanto alla diversa corporatura di imputato e parte offesa, ostativa – secondo ilricorrente – alla plausibilità della dinamica della violenza descritta dalla persona offesa, lacensura è prospettata dalla difesa in modo del tutto generico e non autosufficiente, essendoriportata solo una frase riferita dalla donna ad altezza e corporatura dell’imputato. Inproposito, deve essere ricordato l’insegnamento di questa Corte secondo cui non bastaprospettare una valutazione della prova diversa rispetto a quella del giudice di merito ovveroasserire l’eventuale erronea lettura di un dato fattuale per denunciare il vizio di illogicitàmanifesta, essendo altresì necessario spiegare perché venga a configurarsi una illogicitàmanifesta, ovverosia di immediata e lampante evidenza, tale da scardinare e destrutturarel’intero impianto motivazionale di riferimento (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv.277091). Ai fini della validità del ricorso per cassazione non è, perciò, sufficiente che ilricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limitidell'impugnazione, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda sianoesposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione dellasentenza impugnata; con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivinon può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall'altro, esso esige pur sempre - apena di inammissibilità del ricorso - che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnatavengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridicodelle prime. È quindi onere del ricorrente, nel chiedere l'annullamento del provvedimentoimpugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli acritica, nei limiti - s'intende - delle censure di legittimità (così, in motivazione, Sez. 2, n.11951 del 29/01/2014).Di qui la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso.2. Il secondo motivo, relativo al diniego della circostanza attenuante speciale del fatto diminore gravità, è infondato.La giurisprudenza di questa Corte (cfr., Sez. 3, n. 35695 del 18/09/2020, L., Rv.280445; Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019, Rv. 277615 e Sez. 3, n. 23913 del 14/05/2014, Rv.259196) ha, ormai da tempo, affermato la regola interpretativa - pienamente condivisa daquesto Collegio - secondo la quale, in tema di violenza sessuale, ai fini della configurabilitàdella circostanza per i casi di minore gravità, onde verificare se la libertà sessuale dellavittima – che è l’interesse tutelato dalla fattispecie – sia stata compressa in maniera lieve,deve farsi riferimento a una valutazione globale del fatto, in cui assumono rilievo i mezzi, lemodalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche ementali di questa, le sue caratteristiche psicologiche in relazione all’età, l'occasionalità o lareiterazione delle condotte, nonché la consistenza del danno arrecato, anche in terminipsichici, sempre che tutti i menzionati parametri si assestino su soglie di gravità lievi, mentre,ai fini del diniego della stessa attenuante, è sufficiente la presenza anche di un soloelemento di conclamata gravità (Sez. 3, n. 8735 del 24/11/2022, dep. 2023, B., Rv. 284203;Sez. 3, n. 21623 del 15/04/2015, K., Rv. 263821).Ora, la tipologia dell’atto posto in essere va valutata come uno solo degli elementiindicativi dei predetti parametri, non certo come l’elemento dirimente ai fini della decisione inordine alla sussistenza o meno della invocata attenuante (Sez. 3, n. 39445 del 01/07/2014,S., Rv. 260501), dal momento che, così come l’assenza di un rapporto sessuale “completo”non può, per ciò solo, consentire di ritenere sussistente l’attenuante (Sez. 3, n. 10085 del05/02/2009, R., Rv. 243123), simmetricamente la presenza del rapporto sessuale completonon può, per ciò solo, escludere che l’attenuante sia concedibile, dovendo effettuarsi unavalutazione del fatto nella sua complessità.Tanto premesso, i giudici di merito hanno escluso la circostanza attenuante dellaminore gravità di cui all’art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen., in ragione della gravità dellecondotte, obiett ivata dalla invasività degli att i sessuali imposti al la giovaneXXXXXXXXXXXXXXXXX, che aveva vissuto la violenza in maniera passiva e succube,definendo l’atto subito come un vero e proprio stupro, ma ponendo anche in rilievo, nelcomplesso motivazionale (v. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata e pagina 10 dellasentenza di primo grado), l’elevata capacità a delinquere dell’imputato, desumibile anchedalla pervicace reiterazione delle plurime condotte violente poste in essere ai danni dellegiovani e ben più deboli persone offese, una delle quali anche minorenne, interrotte solo perl’intervento di terzi.Trattasi dunque di un apparato argomentativo nel suo complesso fondato su specificherisultanze processuali, idoneo a illustrare l'itinerario concettuale esperito dai giudici di meritoe dunque esente da vizi logico-giuridici, rispetto al quale le obiezioni difensive, concentratesulla tipologia dell’atto posto in essere, sulle consuete modalità di svolgimento dell’attosessuale e sulla mancanza di postumi traumatici, sono del tutto generiche.3. In conclusione, stante la infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso propostonell’interesse del ricorrente deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrentemedesimo, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 20/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.