CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 08905/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15689/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende; - controricorrente e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], intimata avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 2225/2016 depositata il13/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnatae dagli atti di causa, la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] snc e [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale GM Games,hanno proposto separati ricorsi contro il provvedimento impositivo per il recupero del PREU emesso nei loro confronti in solido, ai sensi dell’art. 39 quater comma 2 d.l. n. 269/2003, a seguito di pvc del 22.4.2014, dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a causa di irregolarità riscontrate in data 5.10.2009 su quattro apparecchi da intrattenimento, non corrispondenti alle caratteristiche indicate dall’art. 110 commi 6 e 7 TULPS. Costituitasi l’Agenzia, la [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Firenze ha respinto i ricorsi. Avverso questa sentenza (n. 1409/2015) ha proposto appello il Mazzanti convenendo in giudizio sia l’Agenzia sia la soc. [OSCURATO:PERSONA] snc. [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Toscana con la sentenza sopra indicata ha respinto l’appello. La CTR ha accertato che gli apparecchi dovevano essere ricondotti alla categoria di cui all’art. 110 comma 6/a TULPS ed erano privi di codice identificativo e del nulla osta di messa in servizio, concludendo che legittimamente si era proceduto al recupero del PREU, per il periodo dal 1.1.2009 al 5.10.2009, sulla base di euro 280 al giorno come da decreto AAMS n. 329 del 29.5.2006. Contro questa sentenza il Mazzanti propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi. L’Agenzia resiste con controricorso. Resta intimata la società [OSCURATO:PERSONA] snc. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 23 cost., 39 quater, comma 2, 39 quinques comma 2 d.l. n. 269/2003 e 14 d.P.R. n. 640/72, in quanto, per l’applicazione delPREU, non è sufficiente che gli apparecchi da intrattenimento risultino irregolari ma è altresì necessario che gli stessi eroghino vincite in denaro. 1.1. Il motivo è inammissibile , come eccepito dall’Agenzia, in quanto contrastante con l’accertamento svolto dalla CTR la quale ha osservato che gli apparecchi in questione rientravano nella categoria di cui all’art. 110 comma 6/a TULPS (relativo a giochi con vincite in denaro e preponderanza dell’alea sull’abilità) e non in quella di cui al comma 7/c (giochi basati sull’abilità), come sostenuto dal ricorrente, essendosi accertato, secondo quanto risultante dal verbale della Guardia di Finanza, che essi erano stati manomessi, consentendo l’effettuazione di giochi a rulli virtuali e «l’accumulo di punti convertibili in vincite» (v. indicazioni a pag. 4 del controricorso). Il motivo è, comunque, infondato in quanto l’art. 39 quater comma 2 prevede che il PREU «è dovuto anche sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d’azzardo » ; si osservi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte , configurano l'ipotesi delgioco d'azzardo e dell'alea le macchine dagioco che distribuiscano premi, ancorché sotto forma di punti spendibili on line, atteso che costituisce vincita in denaro anche quella che comporta un risparmio sull'acquisto di un prodotto, mentre il fine di lucro non deve necessariamente tradursi in una somma di denaro, essendo sufficiente che si tratti di un guadagno economicamente apprezzabile (Cass. n. 101 del 2016). 2.Col secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento per mancanza di motivazione o motivazione apparente, in particolare laddove si è affermato che «detti apparecchi erano da considerarsi appartenenti alla categoria di cui all’art. 110 comma 6/a TULPS.(c.d. new slot) e non al comma 7/c», perché si tratta di assunto apodittico e tautologico che non raggiunge il c.d. “minimo costituzionale”. Il motivo è infondato. 2.1. E’ noto che i n seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola ver ifica del rispetto del «minimocostituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090 del 2022; Cass. n. 23940 del 2018), precisandosi ulteriormente che di "motivazione apparente" o di "motivazione perplessa e incomprensibile" può parlarsi laddove essa non renda «percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice» (Cass. sez. un. n. 22232 del 2016; Cass. n. 9105 del 2017). 2.2. Nel caso di specie la motiva zione raggiunge il minimo costituzionale, rendendo pienamente intelligibile il percorso logico – giuridico seguito: l ’affermazione secondo cui gli apparecchi rientravano tra quelli di cui all’art. 110 comma 6/a (c.d. new slot)è preceduta dal riferimento ai «documenti in atti», alla «verifica effettuata» sugli apparecchi, con evidente rimando, quindi, agli accertamenti svolti dall’Agenzia (v. par. 1.1), dai quali era pure emerso che si trattava di apparecchi privi di codice identificativo e di nulla osta di messa in esercizio , in violazione dell’art. 38 comma 5 legge n. 388/2000, e per i quali non si era potuto effettuare la lettura dei contatori attestanti gli importi delle giocat e, con conseguente obbligo del versamento del PREU da parte dell’installatore in solido con il possessore dei locali in cui gli apparecchi sono stati installati, secondo quanto previsto dall’art. 39 quater comma 2 cit., e determinazione induttiva dell’ammontare delle somme giocate come stabilito d all’art. 39 quater comma 3 cit.. 3. Con il terzo motivo deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., osservando che gli apparecchi in contestazione non distribuiscono vincite in denaro. 3.1. Il motivo è inammissibile ricorrendo una ipotesi di c.d. “doppia conforme” (sulla quale, tra le ultime, Cass. n. 7724 del 2022; Cass. n. 29222 del 2019). Si applica la previsione di inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all'art. 348 ter, comma 5 , c.p.c, che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, n. 5, c.p.c. la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado, riguardante, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, i giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione successivamente all'11 settembre 2012, come in questo caso. 4.La med esima motivazione vale per il quarto motivo, con cui deduce, ancora, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., rilevando che le operazioni di lettura degli apparecchi compiute dall’Agenzia e dalla Guardia di Finanza erano iniziate l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il Mazzanti non aveva ricevuto gli avvertimenti previsti dall’art. 12 legge n. 212/2000. 5.Con il quinto motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. e mancanza di motivazione e/o motivazione apparente con riguardo al motivo di gravame relativo alle sanzioni, con cui si era denunciato non solo carenza di motivazione ma anche di non essere mai incorso in recidiva e che «non ci si trovava di fronte al cospetto di apparecchi irregolari provvisti di un grado di “insidiosità” maggiore rispetto a quelli ai quali si riferisce l’art. 39 quinques d.l. n. 269/2003» , mentre la CTR si era limitata a rilevare che l’avviso di accertamento aveva specificato l’iterseguito nella determinazione delle sanzioni. 5.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza in quantoriporta in forma meramente riassuntiva il motivo d‘appello e non riproduce la parte dell’avviso di accertamento relativa alle sanzioni a cui la CTR ha fatto rinvio, cosicché la Corte non è in grado di apprezzare la doglianza senza dover ricorrere ad altre fonti o atti (Cass., sez. un. n. 8950 del 2022; Cass. n. 15478 del 2014; Cass. n. 16103 del 2016). 5.2.Invero, nel giudizio di legittimità, la deduzione d i un vizio ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. n. 28072 del 2021). 6. Con il sesto motivo deduce ancora , in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la CTR aveva omesso di pronunziarsi in ordine al quarto motivo di ricorso, relativo al quantum debeatur del PREU, essendosi contestato che gli apparecchi avessero funzionato per 278 giorni dal 1.1.2009 al 5.10.2009, sulla scorta, in particolare, di dichiarazioni testimoniali che comprovavano l’impossibilità di far decorrere dal 1 gennaio 2009 la misura del PREU. 6.1. La doglianza è inammissibile , sempre per carenza di specificità e autosufficienza (v. par. 5 .2 ), non essendo stat o riportato lo specifico motivo su cui la CTR non si sarebbe pronunciata, e d è comunque infondata, perch é anche su ll a questione della determinazione del PREU la CTR ha reso una motivazione,sia pure sintetica, esponendo anche le ragioni per cui ha ritenuto di dover disattendere le dichiarazionidi terzi. La CTR, infatti, ha affermato la legittimità del recupero del PREU dal 1.1.2009 al 5.10.2009 (quando è avvenuto il sequestro degli apparecchi) sulla base del valore giornaliero di euro 280,00, come da decreto , ritenendo di non poter accogliere , in quanto generiche,le dichiarazioni testimoniali prodotte rese da oltre cinque anni. 6.2.Va rammentato che nel processo tributario la dichiarazione di terzo, sostitutiva di atto notorio, non è assimilabile alla prova testimoniale - preclusa dall'art. 7, comma 4, del d.lgs.n. 546 del 1992, come interpretato dalle sentenze della Corte Cost. nn. 18 del 2000 e 395 del 2007 - ma costituisce soltanto un indiz io , ammissibile ed utilizzabile tanto dall'Amministrazione quanto dal contribuente nel rispetto del principio della parità delle armi (Cass.n. 31588 del 2021; Cass. n. 9080 del 2017). 7.Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro.5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il vers