CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07825/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 12 dicembre 2024, che, in parziale riforma della decisione resa il 21 luglio 2022 dal Tribunale di Palmi, previo proscioglimento dai reati di cui ai capi 7 e 11, ha rideterminato in anni due, mesi sei di reclusione ed euro 10.000,00 di multa la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, contestato al capo 16, per aver illecitamente ceduto a terzi un chilogrammo di sostanza stupefacente; fatto commesso in Taurianova il 01/09/2017. Rilevato che i due motivi di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato e la mancata qualificazione dei fatti ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, sono manifestamente infondati, in quanto espongono censure non consentite in sede di legittimità, poiché costituite da doglianze generiche, riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, avendo la sentenza impugnata adeguatamente e logicamente ricostruito la vicenda ed affermato la sussistenza di un compendio indiziario grave, preciso e concordante in ordine alla partecipazione dell'imputato alla vicenda contestata al capo 16: il ricorrente, infatti, non solo aveva ricevuto dall'acquirente parte del prezzo di vendita, ma aveva anche assicurato di far fronte personalmente al pagamento in caso di eventuali problemi da parte dell'acquirente medesimo, perché lui stesso lo aveva segnalato al coimputato [OSCURATO:PERSONA], precisando - contrariamente a quanto rappresentato in ricorso - che l'acquirente avesse contestato la qualità dello stupefacente, confidando sul fatto che gli sarebbe stata consegnata una partita di narcotico analoga a quella consegnatagli in precedenza; la Corte territoriale precisa, inoltre, che, in ragione dell'importo oggetto di transazione e del correlativo presumibile dato ponderale, il fatto non poteva essere qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990. Considerato che, a fronte di un apparato argomentativo non manifestamente illogico e conforme alle indicazioni ermeneutiche tracciate dalla Corte di legittimità (cfr., in particolare, Sez. 3, n. 18370 del 19/01/2024, Scuotto, Rv. 286272; Sez. 6, n. 53167 del 09/05/2018, Perdonò, Rv. 274581), non vi è dunque spazio per l'accoglimento delle censure difensive, che, senza invero smentire gli elementi fattuali valorizzati dalla sentenza impugnata, prospettano una differente valutazione di merito che non intacca la tenuta logica dello sviluppo argomentativo dei giudici di merito, che comunque, oltre ad aver precisato la impossibilità di riqualificare il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in ragione dell'importo di vendita e del presumibile quantitativo, ha anche descritto, nel tessuto motivazionale, le modalità e le circostanze dell'azione, che danno logico conto della esclusione della ipotesi lieve prospettata in ricorso (Sez. 4, n. 41456 del 16/12/2025, Barbara, non mass.). Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso