CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2023
Cassazione n. 48652/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo riformava parzialmente la decisione del locale Tribunale e, dichiarata l'estinzione per maturata prescrizione del reato ascritto al capo 3, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di ricettazione e detenzione per la vendita di prodotti di profumeria con segni mendaci. Rilevato che il primo motivo che lamenta la mancata effettuazione di perizia tecnica sulla merce in sequestro reitera rilievi già adeguatamente scrutinati dai giudici di merito e disattesi con corretta motivazione; che, infatti, la contraffazione del marchio e l'attitudine a trarre in inganno i potenziali acquirenti risulta adeguatamente provata dall'attività di P.g., condotta da operatori qualificati, al cui esame, peraltro, le parti hanno concordemente rinunziato (sent. Trib. pag. 3); che erroneamente la difesa sostiene ( motivi secondo e terzo) l'innocuità della condotta imputata al ricorrente sub 2, avendo questa Corte chiarito in relazione alla vendita di prodotti industriali con segni mendaci che deve escludersi la natura di reato di pericolo del delitto di cui all'art. 517 cod. pen., in quanto il bene tutelato non è l'interesse dei consumatori o quello degli altri produttori, ma è l'interesse generale concernente l'ordine economico, sicché il mettere in vendita o porre altrimenti in circolazione siffatti prodotti costituisce già una lesione effettiva e non meramente potenziale della lealtà degli scambi commerciali (Sez. 3, n. 2003 del 13/11/2007, dep. 2008, Rv. 238557 - 01; sulla configurabilità del reato anche in presenza della mera imitazione del marchio, non necessariamente registrato o riconosciuto, Sez. 5, n. 9389 del 04/02/2013, Rv. 255227 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il C