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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42708/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Aniello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Noia in data 8 gennaio 2021, che aveva affermato la penale responsabilità della predetta per i reati di cui ai capi 6) e 7) dell'imputazione, e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente si duole della predetta dichiarazione di inammissibilità, è manifestamente infondato, in quanto effettivamente i motivi di appello risultano generici per le ragioni correttamente già indicate dalla Corte di merito; - che gli ulteriori motivi di ricorso, con i quali la ricorrente si duole dell'affermazione della sua penale responsabilità, sono inammissibili, atteso che la Corte di appello si è limitata a richiamare gli argomenti indicati nella sentenza di primo grado sulla base dei quali il Tribunale era pervenuto alla pronuncia di condanna solo per evidenziare che l'appellante aveva omesso di confrontarsi con tali argomenti ? e quindi l'appello risultava generico, e che la correttezza della pronuncia di inammissibilità osta ad una rivalutazione dei predetti argomenti da parte di questa Corte di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Aniello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Noia in data 8 gennaio 2021, che aveva affermato la penale responsabilità della predetta per i reati di cui ai capi 6) e 7) dell'imputazione, e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente si duole della predetta dichiarazione di inammissibilità, è manifestamente infondato, in quanto effettivamente i motivi di appello risultano generici per le ragioni correttamente già indicate dalla Corte di merito; - che gli ulteriori motivi di ricorso, con i quali la ricorrente si duole dell'affermazione della sua penale responsabilità, sono inammissibili, atteso che la Corte di appello si è limitata a richiamare gli argomenti indicati nella sentenza di primo grado sulla base dei quali il Tribunale era pervenuto alla pronuncia di condanna solo per evidenziare che l'appellante aveva omesso di confrontarsi con tali argomenti ? e quindi l'appello risultava generico, e che la correttezza della pronuncia di inammissibilità osta ad una rivalutazione dei predetti argomenti da parte di questa Corte di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 42708/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris