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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 07881/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza del 31/3/16 con cui il Tribunale di Avellino, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, aveva condannato l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 4 mesi di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali, per il reato di cui agli artt. 195, comma 3, DPR n.156/73 perché, in qualità di proprietario e responsabile dell'emittente radiofonica "M2Z", operante sulla fre- quenza abusiva 87.700 Mhz, installava od esercitava un impianto di radiodiffusione sonora in ambito locale, senza aver ottenuto la relativa autorizzazione o conces- sione.

2. Avverso la sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi.

2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge processuale, sub specie di violazione delle norme processuali stabilite a pena di nullità di cui agli artt. 178 e 179 c.p.p.

In sintesi, sostiene che la sentenza impugnata sarebbe nulla per violazione del diritto di difesa in quanto, dopo aver disposto il rinvio dell'udienza al [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte territoriale avrebbe inspiegabilmente privato l'imputato della possibilità di difendersi disponendo la trattazione della stessa udienza per iscritto.

Ad avviso del ricorrente il procedimento de quo non rientrerebbe nell'am- bito applicativo delle disposizioni di cui all'art. 23 D.L. 149/2020, convertito in L. 176/2020, e ciò in virtù della previsione del comma 5 del citato D.L. atteso che l'udienza era originariamente fissata per il 24/11/2020 e, dunque, entro il termine di quindici giorni dal 9.11.2020, data di entrata in vigore della normativa emer- genziale.

Assolutamente errata sarebbe dunque la decisione della Corte territoriale di procedere alla trattazione dell'udienza con le modalità di cui all'art. 23 bis L. 176/2020, né si potrebbe ritenere che incombesse sull'imputato e/o sul difensore l'onere di chiedere la discussione orale non ricadendo il processo de quo nell'am- bito applicativo della sopravvenuta normativa.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di erronea applicazione degli artt. 195, comma 3, DPR 156/73 e 192 c.p.p. nonché il vizio di omessa motiva- zione.

La difesa si duole perché le sentenze di condanna intervenute a carico del proprio assistito non permetterebbero di comprendere l'elemento che ha portato i giudici del merito a ritenere la proprietà e/o disponibilità dell'antenna radiofonica riconducibile al [OSCURATO:PERSONA] al di là di ogni ragionevole dubbio.

La Corte territoriale avrebbe liquidato detta specifica doglianza richiamando genericamente un accertamento compiuto dagli operanti, che aveva consentito di riscontrare la presenza di un sistema di radiodiffusione abusivo.

Tale motivazione, tuttavia, sarebbe carente in quanto la stessa Corte avrebbe riferito che tale accer- tamento non ha invero consentito di attribuire l'impianto rinvenuto ad un deter- minato soggetto, ma solo di riscontrarne la presenza in un luogo ove, oltre all'im- putato, vivevano anche altre persone.

Entrambe le sentenze di merito sarebbero dunque frutto del travisamento di dati probatori.

2.3. Deduce, con il terzo ed ultimo motivo di ricorso, il vizio di erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62, n. 4, c.p. nonché il vizio di omessa ed illogica motivazione.

In sintesi, la difesa si duole perché la Corte di Appello avrebbe negato l'at- tenuante di cui all'art. 62, n.4, c.p. deducendo la gravità del reato dal rilievo che l'impianto radiofonico era funzionante in totale assenza di un provvedimento con- cessorio.

Detta motivazione sarebbe carente e/o illogica e/o contraddittoria in quanto dalla sentenza di primo grado emergerebbe che, invero, l'antenna non era funzionante ed il cavo era scollegato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 c.p.p., l'inosservanza di disposi- zioni concernenti l'intervento dell'imputato integra una nullità di ordine generale rilevabile e deducibile, a pena di decadenza, entro la sentenza di primo grado, ovvero, se si è verificata nel giudizio, entro la deliberazione della sentenza del grado successivo.

Orbene, nel caso di specie la questione concernente l'intervento dell'impu- tato nel giudizio di appello non risulta essere stata eccepita tempestivamente nel corso del medesimo giudizio mediante conclusioni scritte, venendo per la prima volta sollevata in sede di legittimità con conseguente decadenza dalla possibilità di eccepire la nullità della sentenza impugnata.Del resto, anche a non voler considerare tale preclusione processuale, la doglianza non supererebbe comunque il vaglio di ammissibilità per manifesta in- fondatezza.

Dagli atti del procedimento, infatti, si ricava che l'udienza di appello era stata fissata originariamente in data 24/11/2020; ricadendo entro i 15 giorni suc- cessivi all'entrata in vigore della normativa emergenziale introdotta con l'art. 23 del D.L. 149/2020, convertito in L. 176/2020, tale udienza, per effetto del disposto di cui al comma 5 del citato articolo, non rientrava nell'ambito applicativo di detta disciplina, che, al di fuori dei casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ha disposto la trattazione scritta per le decisioni sugli appelli proposti avverso le sen- tenze di primo grado salvo che, entro i termini perentori di cui ai commi 4 e 6, una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o l'imputato manifesti la volontà di comparire.

La suddetta udienza, tuttavia, non veniva celebrata in quanto, nella data fissata, la Corte di Appello rilevava la legit- timità dell'impedimento dell'imputato a comparire, in quanto detenuto per altra causa.

Dunque, disponeva il rinvio dell'udienza alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Ebbene, dagli atti del procedimento emerge che, in data 3/5/2021, lo stesso l'imputato, con dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 123 c.p.p., manife- stava la volontà di rinunciare a comparire all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Per quanto sopra, si ritiene immune dai denunciati vizi la disposizione con cui la Corte di Appello, nella vigenza dell'art. 23 D.L. 149/2020, convertito il L. n.176/2020, avendo rilevato che nessuna delle parti processuali aveva fatto per- venire in tempo utile istanza di trattazione orale, né l'imputato aveva manifestato volontà di comparire ma anzi vi aveva rinunciato, statuiva il celebrarsi dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con le modalità della trattazione cartolare.

3. Con il secondo motivo di ricorso la difesa si duole perché le sentenze di condanna intervenute a carico del proprio assistito non consentirebbero di com- prendere gli elementi idonei a fondare la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] al di là di ogni ragionevole dubbio.

Anche questa doglianza non supera il vaglio di ammissibilità.

Giova premettere che, per costante orientamento giurisprudenziale, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd.

"doppia conforme" quando - come nel caso di specie - la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, 4 oi5 con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente co- stituendo un unico complessivo corpo decisionale. (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019 - dep. 06/09/2019, E., Rv. 277218 - 01).

Ebbene, dalla lettura congiunta delle due sentenze di condanna si ricava che il giudizio di colpevolezza dell'imputato per il reato oggetto di contestazione è stato fondato essenzialmente sul risultato dell'accertamento svolto dagli operanti di P.G. presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], ove è stata riscontrata la presenza di un sistema di radiodiffusione abusivo.

Non rileva, in particolare, in termini assoluti l'affermazione del giudice di primo grado secondo cui, all'atto dell'accertamento, l'imputato aveva dichiarato di essere il proprietario del sistema di radio diffusione - stante l'inutilizzabilità di tale dato probatorio ex art. 63, comma secondo, cod. proc. pen. -, quanto, piuttosto, la genericità ed astrattezza della tesi difensiva, di contenuto puramente contesta- tivo, secondo cui non vi sarebbe prova della disponibilità/riferibilità dell'apparato radiotrasmittente in via esclusiva in capo al ricorrente, attesa la presenza di altri soggetti dimoranti nell'appartamento.

Orbene, a parte la genericità dell'affermazione, non riscontrata probatoria- mente (e, quindi, frutto delle labiali asserzioni del reo) circa l'effettiva presenza di terze persone all'interno dell'appartamento, deve, comunque, evidenziarsi che la riferibilità dell'apparato all'imputato trova, in particolare, conforto in un dato po- sitivo (presenza del reo all'interno dell'appartamento al momento dell'accerta- mento), dato la cui rilevanza in chiave indiziaria assume particolare pregnanza in presenza di un'ipotesi alternativa - quale quella prospettata dal ricorrente (ossia che in astratto l'immobile sarebbe stato occupato da altre persone, oltre allo stesso) - che, pur astrattamente formulabile, è rimasta tuttavia priva di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali.

A ciò si aggiunge, peraltro, la cir- costanza che il giudice ha chiarito che il carattere abusivo del sistema è risultato accertato in quanto, nella propria richiesta di intervento degli operanti a carico della emittente "M2Z" per l'emissione abusiva sulla frequenza 87.700 Mhz, il Mi- nistero dello sviluppo economico - Ispettorato territoriale per la Campania, aveva dato conto della mancanza della concessione, circostanza, questa, rimasta incon- testata non avendo l'imputato allegato alcunché che dimostrasse il contrario.

Per quanto sopra, si presenta immune dai denunciati vizi la motivazione dei giudici del merito laddove hanno ritenuto l'imputato responsabile per il reato di cui all'art. 195, comma 3, D.P.R. 156/1973, che sanziona penalmente chi installa o esercita un impianto di radiodiffusione sonora o televisiva senza aver ottenuto la relativa autorizzazione o concessione.Con l'odierna censura il ricorrente non fa dunque che reiterare il sede di legittimità questioni specificatamente affrontate nell'ambito dei precedenti gradi di giudizio e tanto basta a ritenere inammissibili le odierne doglianze posto che, per pacifica giurisprudenza, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodit- tici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica pun- tuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti. (ex multis, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021 - dep. 10/06/2021, B., Rv. 281521 — 01).

4. Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso la difesa si duole perché la Corte di Appello avrebbe negato il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. rilevando che il sistema radiofonico rinvenuto nella disponibilità dell'imputato era pienamente funzionante nonostante la mancanza di concessione.

Tale motiva- zione, tuttavia, sarebbe carente e contraddittoria in quanto dagli atti del processo si ricaverebbe che, all'atto dell'accertamento, l'antenna non era funzionante ed il cavo era staccato.

Orbene, anche il terzo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto il ricorrente, nel dolersi per l'omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p., non tiene conto della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la circostanza attenuante in esame, che fa espresso riferimento ai soli delitti, non è ritenuta configurabile in relazione alle contravvenzioni, qual è quella per la quale è intervenuto il giudizio di condanna (C., Sez.

III, 8.4.2009, n. 23872; C., Sez.

III, 15.4.2002; C., Sez.

III, 28.2.2002, n. 14290; C., Sez.

III, 2.12.1997, n. 3010; C., Sez.

III, 14.3.1997, n. 3859; C., Sez.

III, 31.3.1994, n. 6187).

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle am- mende.

Così deciso, il 21 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA] fre--"I n [OSCURATO:PERSONA].R.P. [OSCURATO:PERSONA]\k. uu- tLS e — Q-J3LA OzND,UVoi-tAtL - t ( -e L9 ek. •-0,U J cpi.t.Q.4.01, a.` Qvx,ww_. tiv4A-(k,A 4-mNO3-,0 •)aeek_ VIA,2,v*y. _ ci,Qeusv‘k z(r, 1/011 ug 3.1 ie-mm\-k.3 94),It %,,ke 33 q2410/.4g cc--AkQ cht Rt81 - k hee r)kvQ,,, e enhi4o 4 (. „ k Neu LA,, QAQ ;`và,em ok‘ f•r-As\i•(_ CA: qu:k \-0 \- Ojeàhxt \[OSCURATO:PERSONA] r)1 01,e2C) '^ ' .‘7) nvn OtA,Ut-f.4.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza del 31/3/16 con cui il Tribunale di Avellino, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, aveva condannato l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 4 mesi di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali, per il reato di cui agli artt. 195, comma 3, DPR n.156/73 perché, in qualità di proprietario e responsabile dell'emittente radiofonica "M2Z", operante sulla fre- quenza abusiva 87.700 Mhz, installava od esercitava un impianto di radiodiffusione sonora in ambito locale, senza aver ottenuto la relativa autorizzazione o conces- sione. 2. Avverso la sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge processuale, sub specie di violazione delle norme processuali stabilite a pena di nullità di cui agli artt. 178 e 179 c.p.p. In sintesi, sostiene che la sentenza impugnata sarebbe nulla per violazione del diritto di difesa in quanto, dopo aver disposto il rinvio dell'udienza al [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte territoriale avrebbe inspiegabilmente privato l'imputato della possibilità di difendersi disponendo la trattazione della stessa udienza per iscritto. Ad avviso del ricorrente il procedimento de quo non rientrerebbe nell'am- bito applicativo delle disposizioni di cui all'art. 23 D.L. 149/2020, convertito in L. 176/2020, e ciò in virtù della previsione del comma 5 del citato D.L. atteso che l'udienza era originariamente fissata per il 24/11/2020 e, dunque, entro il termine di quindici giorni dal 9.11.2020, data di entrata in vigore della normativa emer- genziale. Assolutamente errata sarebbe dunque la decisione della Corte territoriale di procedere alla trattazione dell'udienza con le modalità di cui all'art. 23 bis L. 176/2020, né si potrebbe ritenere che incombesse sull'imputato e/o sul difensore l'onere di chiedere la discussione orale non ricadendo il processo de quo nell'am- bito applicativo della sopravvenuta normativa. 2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di erronea applicazione degli artt. 195, comma 3, DPR 156/73 e 192 c.p.p. nonché il vizio di omessa motiva- zione. La difesa si duole perché le sentenze di condanna intervenute a carico del proprio assistito non permetterebbero di comprendere l'elemento che ha portato i giudici del merito a ritenere la proprietà e/o disponibilità dell'antenna radiofonica riconducibile al [OSCURATO:PERSONA] al di là di ogni ragionevole dubbio. La Corte territoriale avrebbe liquidato detta specifica doglianza richiamando genericamente un accertamento compiuto dagli operanti, che aveva consentito di riscontrare la presenza di un sistema di radiodiffusione abusivo. Tale motivazione, tuttavia, sarebbe carente in quanto la stessa Corte avrebbe riferito che tale accer- tamento non ha invero consentito di attribuire l'impianto rinvenuto ad un deter- minato soggetto, ma solo di riscontrarne la presenza in un luogo ove, oltre all'im- putato, vivevano anche altre persone. Entrambe le sentenze di merito sarebbero dunque frutto del travisamento di dati probatori. 2.3. Deduce, con il terzo ed ultimo motivo di ricorso, il vizio di erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62, n. 4, c.p. nonché il vizio di omessa ed illogica motivazione. In sintesi, la difesa si duole perché la Corte di Appello avrebbe negato l'at- tenuante di cui all'art. 62, n.4, c.p. deducendo la gravità del reato dal rilievo che l'impianto radiofonico era funzionante in totale assenza di un provvedimento con- cessorio. Detta motivazione sarebbe carente e/o illogica e/o contraddittoria in quanto dalla sentenza di primo grado emergerebbe che, invero, l'antenna non era funzionante ed il cavo era scollegato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 c.p.p., l'inosservanza di disposi- zioni concernenti l'intervento dell'imputato integra una nullità di ordine generale rilevabile e deducibile, a pena di decadenza, entro la sentenza di primo grado, ovvero, se si è verificata nel giudizio, entro la deliberazione della sentenza del grado successivo. Orbene, nel caso di specie la questione concernente l'intervento dell'impu- tato nel giudizio di appello non risulta essere stata eccepita tempestivamente nel corso del medesimo giudizio mediante conclusioni scritte, venendo per la prima volta sollevata in sede di legittimità con conseguente decadenza dalla possibilità di eccepire la nullità della sentenza impugnata.Del resto, anche a non voler considerare tale preclusione processuale, la doglianza non supererebbe comunque il vaglio di ammissibilità per manifesta in- fondatezza. Dagli atti del procedimento, infatti, si ricava che l'udienza di appello era stata fissata originariamente in data 24/11/2020; ricadendo entro i 15 giorni suc- cessivi all'entrata in vigore della normativa emergenziale introdotta con l'art. 23 del D.L. 149/2020, convertito in L. 176/2020, tale udienza, per effetto del disposto di cui al comma 5 del citato articolo, non rientrava nell'ambito applicativo di detta disciplina, che, al di fuori dei casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ha disposto la trattazione scritta per le decisioni sugli appelli proposti avverso le sen- tenze di primo grado salvo che, entro i termini perentori di cui ai commi 4 e 6, una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o l'imputato manifesti la volontà di comparire. La suddetta udienza, tuttavia, non veniva celebrata in quanto, nella data fissata, la Corte di Appello rilevava la legit- timità dell'impedimento dell'imputato a comparire, in quanto detenuto per altra causa. Dunque, disponeva il rinvio dell'udienza alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ebbene, dagli atti del procedimento emerge che, in data 3/5/2021, lo stesso l'imputato, con dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 123 c.p.p., manife- stava la volontà di rinunciare a comparire all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Per quanto sopra, si ritiene immune dai denunciati vizi la disposizione con cui la Corte di Appello, nella vigenza dell'art. 23 D.L. 149/2020, convertito il L. n.176/2020, avendo rilevato che nessuna delle parti processuali aveva fatto per- venire in tempo utile istanza di trattazione orale, né l'imputato aveva manifestato volontà di comparire ma anzi vi aveva rinunciato, statuiva il celebrarsi dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con le modalità della trattazione cartolare. 3. Con il secondo motivo di ricorso la difesa si duole perché le sentenze di condanna intervenute a carico del proprio assistito non consentirebbero di com- prendere gli elementi idonei a fondare la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] al di là di ogni ragionevole dubbio. Anche questa doglianza non supera il vaglio di ammissibilità. Giova premettere che, per costante orientamento giurisprudenziale, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando - come nel caso di specie - la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, 4 oi5 con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente co- stituendo un unico complessivo corpo decisionale. (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019 - dep. 06/09/2019, E., Rv. 277218 - 01). Ebbene, dalla lettura congiunta delle due sentenze di condanna si ricava che il giudizio di colpevolezza dell'imputato per il reato oggetto di contestazione è stato fondato essenzialmente sul risultato dell'accertamento svolto dagli operanti di P.G. presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], ove è stata riscontrata la presenza di un sistema di radiodiffusione abusivo. Non rileva, in particolare, in termini assoluti l'affermazione del giudice di primo grado secondo cui, all'atto dell'accertamento, l'imputato aveva dichiarato di essere il proprietario del sistema di radio diffusione - stante l'inutilizzabilità di tale dato probatorio ex art. 63, comma secondo, cod. proc. pen. -, quanto, piuttosto, la genericità ed astrattezza della tesi difensiva, di contenuto puramente contesta- tivo, secondo cui non vi sarebbe prova della disponibilità/riferibilità dell'apparato radiotrasmittente in via esclusiva in capo al ricorrente, attesa la presenza di altri soggetti dimoranti nell'appartamento. Orbene, a parte la genericità dell'affermazione, non riscontrata probatoria- mente (e, quindi, frutto delle labiali asserzioni del reo) circa l'effettiva presenza di terze persone all'interno dell'appartamento, deve, comunque, evidenziarsi che la riferibilità dell'apparato all'imputato trova, in particolare, conforto in un dato po- sitivo (presenza del reo all'interno dell'appartamento al momento dell'accerta- mento), dato la cui rilevanza in chiave indiziaria assume particolare pregnanza in presenza di un'ipotesi alternativa - quale quella prospettata dal ricorrente (ossia che in astratto l'immobile sarebbe stato occupato da altre persone, oltre allo stesso) - che, pur astrattamente formulabile, è rimasta tuttavia priva di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali. A ciò si aggiunge, peraltro, la cir- costanza che il giudice ha chiarito che il carattere abusivo del sistema è risultato accertato in quanto, nella propria richiesta di intervento degli operanti a carico della emittente "M2Z" per l'emissione abusiva sulla frequenza 87.700 Mhz, il Mi- nistero dello sviluppo economico - Ispettorato territoriale per la Campania, aveva dato conto della mancanza della concessione, circostanza, questa, rimasta incon- testata non avendo l'imputato allegato alcunché che dimostrasse il contrario. Per quanto sopra, si presenta immune dai denunciati vizi la motivazione dei giudici del merito laddove hanno ritenuto l'imputato responsabile per il reato di cui all'art. 195, comma 3, D.P.R. 156/1973, che sanziona penalmente chi installa o esercita un impianto di radiodiffusione sonora o televisiva senza aver ottenuto la relativa autorizzazione o concessione.Con l'odierna censura il ricorrente non fa dunque che reiterare il sede di legittimità questioni specificatamente affrontate nell'ambito dei precedenti gradi di giudizio e tanto basta a ritenere inammissibili le odierne doglianze posto che, per pacifica giurisprudenza, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodit- tici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica pun- tuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti. (ex multis, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021 - dep. 10/06/2021, B., Rv. 281521 — 01). 4. Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso la difesa si duole perché la Corte di Appello avrebbe negato il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. rilevando che il sistema radiofonico rinvenuto nella disponibilità dell'imputato era pienamente funzionante nonostante la mancanza di concessione. Tale motiva- zione, tuttavia, sarebbe carente e contraddittoria in quanto dagli atti del processo si ricaverebbe che, all'atto dell'accertamento, l'antenna non era funzionante ed il cavo era staccato. Orbene, anche il terzo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto il ricorrente, nel dolersi per l'omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p., non tiene conto della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la circostanza attenuante in esame, che fa espresso riferimento ai soli delitti, non è ritenuta configurabile in relazione alle contravvenzioni, qual è quella per la quale è intervenuto il giudizio di condanna (C., Sez. III, 8.4.2009, n. 23872; C., Sez. III, 15.4.2002; C., Sez. III, 28.2.2002, n. 14290; C., Sez. III, 2.12.1997, n. 3010; C., Sez. III, 14.3.1997, n. 3859; C., Sez. III, 31.3.1994, n. 6187). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso, il 21 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA] fre--"I n [OSCURATO:PERSONA].R.P. [OSCURATO:PERSONA]\k. uu- tLS e — Q-J3LA OzND,UVoi-tAtL - t ( -e L9 ek. •-0,U J cpi.t.Q.4.01, a.` Qvx,ww_. tiv4A-(k,A 4-mNO3-,0 •)aeek_ VIA,2,v*y. _ ci,Qeusv‘k z(r, 1/011 ug 3.1 ie-mm\-k.3 94),It %,,ke 33 q2410/.4g cc--AkQ cht Rt81 - k hee r)kvQ,,, e enhi4o 4 (. „ k Neu LA,, QAQ ;`và,em ok‘ f•r-As\i•(_ CA: qu:k \-0 \- Ojeàhxt \[OSCURATO:PERSONA] r)1 01,e2C) '^ ' .‘7) nvn OtA,Ut-f.4. Vn\"3 n CAA-leAl-T \'‘d 91)-eA. ika( e5,MIZ-Vi, L_Ori2 Y\ DIN Va" eic v\\I`o 9'ke-ek e.)Z>VCA, ek^ ASLI*2_\110,-‘5L. OAN--- ).Z4AV)_.n1n tb-- (11),,;.S2 V4,3\t,_k VQ-9 Co