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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1330/2011

ECLI:EU:T:2011:411
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 1° settembre 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑101/09) «Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Tardività – Insussistenza di forza maggiore – Assenza di errore scusabile – Irricevibilità»

1. Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Data di pubblicazione – Regolamento che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani – Regolamento che continua a produrre effetti fino alla sua abrogazione – Irrilevanza (Art. 263, secondo comma, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 102, n. 1; regolamento della Commissione n. 1330/2008) (v. punti 20‑21, 37)

2. Procedura – Termini di ricorso – Norma di ordine pubblico [Art. 263, sesto comma, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 101, n. 1, lett. a) e b)] (v. punti 29, 38, 41)

3. Procedura – Termini di ricorso – Decadenza – Errore scusabile – Nozione – Errore commesso dal legale del ricorrente relativamente al calcolo dei termini – Esclusione (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 101, n. 1) (v. punti 31‑32)

4. Procedura – Termini di ricorso – Decadenza – Ordinanza anteriore che concede al ricorrente il gratuito patrocinio – Irrilevanza (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 96, n. 4) (v. punti 35‑36) [OSCURATO:PERSONA] d’annullamento del regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 2008, n. 1330, recante centotreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (GU L 345, pag. 60), nei limiti in cui tale atto riguarda il ricorrente.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle della Commissione europea. 3) Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 1° settembre 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑101/09) «Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Tardività – Insussistenza di forza maggiore – Assenza di errore scusabile – Irricevibilità» 1. Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Data di pubblicazione – Regolamento che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani – Regolamento che continua a produrre effetti fino alla sua abrogazione – Irrilevanza (Art. 263, secondo comma, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 102, n. 1; regolamento della Commissione n. 1330/2008) (v. punti 20‑21, 37) 2. Procedura – Termini di ricorso – Norma di ordine pubblico [Art. 263, sesto comma, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 101, n. 1, lett. a) e b)] (v. punti 29, 38, 41) 3. Procedura – Termini di ricorso – Decadenza – Errore scusabile – Nozione – Errore commesso dal legale del ricorrente relativamente al calcolo dei termini – Esclusione (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 101, n. 1) (v. punti 31‑32) 4. Procedura – Termini di ricorso – Decadenza – Ordinanza anteriore che concede al ricorrente il gratuito patrocinio – Irrilevanza (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 96, n. 4) (v. punti 35‑36) [OSCURATO:PERSONA] d’annullamento del regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 2008, n. 1330, recante centotreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (GU L 345, pag. 60), nei limiti in cui tale atto riguarda il ricorrente. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle della Commissione europea. 3) Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.