CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 01154/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7057/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. SPALLANZANI N. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di FOGGIA n. 4631/2021 depositatoil 27/1/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugna il decreto del Tribunale di Foggia del 27 gennaio 2024 con il quale – nel giudizio di rinvio n. 7057/2024 R.G. successivo all’ordinanza di questa Corte n. 10973/2021 – è stato parzialmente ammesso allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione il proprio credito di € 106.497,60 al privilegio ex art. 2751-bis cod. civ. , per compensi derivanti da attività professionale prestata in favore della società dichiarata fallita, oltre accessori. 2.Per quanto qui rileva, il ricorrente ha allegato di avere prestato –in virtù di lettera di incarico del 14 marzo 2011 - attività di «assistenza difesa e consulenza amministrativa, giuridica e gestionale nelle fasi di preparazione e presentazione della richiesta e dei connessi adempimenti giudiziali e ministeriali»in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]., predisponendo il ricorso della società ex artt. 3-6 d. lgs. n. 270/1999 per la dichiarazione dello stato di insolvenza, ricorsodepositato in data 27 luglio 2011. 3.[OSCURATO:SOCIETA]. è stata dichiarata insolvente in data 10 novembre 2011 (pag. 3 decr. imp.), dopo che la Corte di Appello di Bari, riformando l’originario decreto di rigetto del Tribunale di Foggia, aveva rimesso gli atti al giudice a quo ex art. 12 d. lgs. n. 270/1999; con decreto ex art. 30 d. lgs. cit. in data 17 gennaio 2012 la società è stata dichiarata fallita (pag. 10 decr. imp.). 4.Il credito del [OSCURATO:PERSONA] è stato escluso dallo stato passivo del fallimento, con decreto del G.D. confermato dal Tribunale di Foggia in sede di opposizione, che ha escluso il compenso essendo risultata infruttuosa l’attività prestata dal professionista ai fini dell’apertura dell’amministrazione straordinaria, attesa l’inidoneità del piano di risanamento allegatoal ricorso ex art. 5 d. lgs. cit. 5.Questa Corte (Cass., n. 10973/2021, cit.) ha cassato con rinvio il decreto del Tribunale di Foggia, ritenendo che le carenze informative del ricorso ex art. 5 d. lgs. n. 270/1999 non potessero tradursi in sanzione per il professionista , atteso che l’accertamento dei presupposti per l’apertura dell’amministrazione straordinaria è n. 7057/2024 R.G. rimesso al tribunale, previa interlocuzione con il commissario giudiziale e l’autorità amministrativa, né imponendo l’art. 5 cit. al debitore la presentazione di un piano di risanamento; sicché l’utilità della prestazione non può ritenersi «del tutto compromessa da una simile mancanza»ai fini della « definitiva perdita del compenso » del professionista (Cass., n. 10973/2021, cit.). 6. Il Tribunale di Foggia , nell’accogliere parzialmente l’opposizione, ha ammesso il creditore allo stato passivo, valutando - ai fini della quantificazione del compenso - la mancata ammissione della società ricorrente all’amministrazione straordinaria. Nella specie, è stata valorizzata «l’inidoneità causale -o quanto meno l’insufficienza- dell’apporto e dell’opera in concreto rese dal dott. [OSCURATO:PERSONA] alle finalità dell’imprenditore di ottenere l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria». Nel quantum, è stato riconosciuto il compenso minimo per l’opera prestata a termini dell’art. 44 d.m. n. 169/2010, relativo ai compensi dei dottori commercialisti. 7. Propone ricorso per cassazione il creditore , aff id ato a tre motivi e ulteriormente illustrato da memoria . L’ A mministrazione straordinaria intimata non si è costituita nel giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo (sul quale il ricorrente torna diffusamente in memoria) si deducono, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 384, secondo comma cod. proc. civ. e la n ullità della sentenza per violazione del principio di diritto. Osserva parte ricorrente che questa Corte ha accertato che la mancanza del piano di risanamento industriale non può avere incidenza nello svolgimento dell’incaricoai fini della determinazione del compenso del professionista incaricato. Considera, pertanto, contraria al principio di diritto la statuizione del giudice del rinvio, ove valorizza ai fini della diligenza del professionista e della n. 7057/2024 R.G. quantificazione del compenso la mancata ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria. Tale statuizione, secondo il ricorrente, si risolverebbe in una rinnovata valutazione del piano di risanamento e della sua « buona riuscita» , esclusa dal pronunciamento del giudice rescindente, essendo sufficiente per il giudice del rinvio il rilievo dell’espletamento dell’incarico. 2. Con il secondo motivo si deduc ono , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la v iolazione e la falsa applicazione degli artt. 5, 28 e 54 del d . l gs. n. 270/1999 , nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto inadeguata l’attività professionale delricorrente, per il fatto che l’attività svolta non ha comportato l’ammissione all’amministrazione straordinaria della società assistita.Osserva parte ricorrente che il ricorso del debitore ex art. 5 d. lgs. cit. deve indicare la sussistenza dei requisiti soggettivi per l’ammissione all’amministrazione straordinaria, essendo poi compito del [OSCURATO:PERSONA] illustrare la sussistenza dei presupposti per l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria con la relazione di cui all’art. 28 d. lgs. n. 270/1999, alla quale fa seguito il deposito del programma commissariale. Osserva, pertanto, come l’inidoneità del piano a comportare l’apertura dell’amministrazione straordinaria sarebbe priva di efficacia eziologica sul futuro svolgimento della procedura concorsuale; né tale circostanza potrebbe essere oggetto di valutazione in sede di conferimento dell’incarico al consulente, il quale assolve il mandato professionale all’atto in cui la società viene dichiarata insolvente ex art. 8d. lgs. n. 270/1999. 3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente . È infondata la censura di violazione del principio di diritto enunciato nel giudizio rescindente, che ha ritenuto non ostativo al diritto del professionista al compenso per la redazione del ricorso ex art. 5 d. lgs. n. 270/1999 l’omesso assolvimento dell’obbligo informativo nei n. 7057/2024 R.G. confronti del Tribunale e la mancata predisposizione di un piano, non potendo «l'utilità delle prestazioni espletate (…) ritenersi del tutto compromessa da una simile mancanza» (Cass., n. 10973/2021, cit.). Divers a è, invece, la questione qui in esame, relativa all’oggetto e al contenuto della prestazione del professionista ai fini della quantificazione del compenso in sede di predisposizione del ricorso ex art. 5 d.lgs. n. 270/1999. 4. Dispone l’art. 5, comma 1, d. lgs. cit.: « l'imprenditore che chiede la dichiarazione del proprio stato di insolvenza deve esporre, nel ricorso, le cause che lo hanno determinato, segnalando ogni elemento utile ai fini della valutazione dell'esistenza dei requisiti e delle condizioni indicati negli artt. 2 e 27». Il ricorso di cui all’art. 5 cit. contiene sia una parte ricognitiva delle cause dell’insolvenza (analogamente alle relazioni di cui agli artt. 33 e 172 l. fall.), sia indicazioni («segnalando ogni elemento utile») che hanno riguardo ai requisiti soggettivi per l’accesso alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all’art. 2 (dimensionali e di indebitamento). Contiene, inoltre, elementi utili a ritenere sussistente il presupposto oggettivo di cui all’art. 27, norma in base alla quale l’apertura dell’amministrazione straordinaria è subordinata all’esistenza di « concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico». Oggetto della prestazione del professionista è, pertanto, anche la segnalazione di elementi che si rivelinoutili ai fini dell’accertamento del presupposto oggettivo per l’apertura dell’amministrazione straordinaria. 5. Non è condivisibile quanto sostenuto dal ricorrente, secondo cui una volta dichiarata l’insolvenza il consulente del debitore ha terminato il suo incarico («avendo ottenuto [OSCURATO:SOCIETA]. la declaratoria dello stato di insolvenza, il Dott. [OSCURATO:PERSONA] ha eseguito esattamente la prestazione dovuta»), opinione che il ricorrente suffraga con la considerazione secondo cui è il n. 7057/2024 R.G. [OSCURATO:PERSONA] che, con la sua relazione (art. 28 d. lgs. cit.), indirizza il tribunale nell’accertamento di cui all’art. 27 cit . La normadi cui all’art. 5 va letta in un contesto in cui la dichiarazione di insolvenza può essere pronunciata anche di ufficio (art. 3 d. lgs. n. 270/1999) e in cui il debitore – pur senza il deposito di un «piano», come invece ha previsto il successivo d.l. n. 35/2005 in tema di concordato preventivo – si limita a segnalare al tribunale elementi dai quali desumere l’esistenza dei presupposti per l’apertura della procedura concorsuale . Tuttavia , il legislatore precisa che la segnalazione di questi elementi non è fine a s é stessa, ma deve essere «utile» allo sviluppo del la successiva fase di osservazione, che mette capo alla relazione del [OSCURATO:PERSONA] (art. 28), al parere dell’Autorità amministrativa (art. 29) e alla apertura dell’amministrazione straordinaria. Lo stesso ricorso del debitore può, inoltre, fungere anche da supporto per eventuali osservazioni alla relazione commissariale (art. 29 cit.). 6. Né può ritenersi che il ruolo del debitore che proponga ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza sia quello di ottenere la sola apertura della fase di osservazione con la pronuncia dell a sentenza di cui all’art. 8 d. lgs. cit., dovendosi riconoscere al debitore « un diritto soggettivo all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, a condizione che ne ricorrano i presupposti, attesa la situazione di vincolatività del Tribunale nella scelta della procedura concorsuale adottabile una volta verificata l'esistenza di questi ultimi» (Cass., n. 13120/2004). 7. L’utile segnalazione di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico entra, pertanto, a comporre il contenuto della prestazione del professionista che assiste il debitore che chiede la dichiarazione del proprio stato di insolvenza ex art. 5 d. lgs. cit. L ’assenza o l’incompletezza del relativo corredo informativo, per quanto non preclud a il diritto a l compenso del n. 7057/2024 R.G. professionista che abbia assistito l’imprenditore, costituisce elemento per la valutazione della prestazione resa ai fini della quantificazione e della liquidazione del compenso . Il decreto impugnato ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi. 8. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 44, comma 1 del d.m. n. 169/2010, nella parte in cui il decreto impugnato ha applicato al ricorrente il compenso minimo previsto dal d.m. cit. Il ricorrente, riproponendo argomenti già spesi in relazione ai superiori motivi, ritiene che l’assenza eziologica dell’obbligo di presentare un piano industriale di risanamento e di ottenere l’apertura dell’amministrazione straordinaria non potrebbero condurre alla quantificazione del compenso come operata dal giudice del rinvio. Inoltre, osserva il ricorrente come l’art. 44, comma 1, lett. b) d.m. cit. si applic hi in caso di mancata ammissione al concordato preventivo , mentre in caso di ammissione alla procedura di concordato preventivo deve farsi applicazione dell’art. 44, comma 1, lett. a) d.m. cit. Ne consegue, a giudizio del ricorrente, che nel primo caso non può procedersi alla ulteriore riduzione del compenso, come operato dal giudice del rinvio, tra il 50% e il 70%(nella specie, del 70%). Il terzo motivo è infondato. Il Tribunale ha fatto applicazione dell’art. 44, comma 1, lett. b) d.m. n. 169/2010, relativo alla liquidazione del compenso dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in tema di assistenza alle procedure concorsuali, secondo cui «nel caso in cui dette procedure non vengano concluse con esito concordatario o comunque favorevole, competono gli onorari stabiliti dall'articolo 43 applicando ad essi una riduzione compresa tra il 50% ed il 70%». Essendo contenuto della prestazione del professionista l’utile segnalazione dei requisiti oggettivi di cui all’art. 27 cit. ed essendo diritto dell’assistito ottenere non solo la n. 7057/2024 R.G. dichiarazione dello stato di insolvenza ma anche l’apertura della procedura, l’incarico deve ritenersi concluso in senso non favorevole nel caso in cui la società assistita venga dichiarata fallita, in quanto non ammessa all’amministrazione straordinaria, con conseguente applicazione della disposizione citata. Né è censurabile in sede di legittimità l’opzione del giudice del merito di applicare una specifica riduzione, ove questa (come nella specie) sia compresa nella forchetta indicatadalla norma. 10.Il ricorso va, pertanto, rigettato , con raddoppio del contributo unificato. Nulla per le spese in assenza di costituzione in giudizio dell’intimato. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore import