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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2021

Cassazione n. 44491/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]() SOCCI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con la decisione in epigrafe indicata ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 40.000,00 di ammenda relativamente al reato di cui all'art. 6, d.

Igs. 193/2007.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, con distinti motivi di ricorso: violazione di legge (art. 192 e 546 cod. proc. pen.), sull'affermazione della responsabilità; il ricorrente non macellava (ovvero non effettuava l'uccisione di animali) nella propria azienda; omessa applicazione dell'art. 131 bis del cod. pen., vizio di motivazione sul punto.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per la sua genericità; inoltre l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. non è stata avanzata al giudice di merito.

L'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. non è stata richiesta al giudice di merito, pur nella vigenza della norma alla data della sentenza di appello: "In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello" (Sez. 7, n. 43838 del 27/05/2016 - dep. 17/10/2016, Savini, Rv. 26828101).

Inoltre la corte motiva adeguatamente anche sulla non lievità del fatto, relativamente all'applicazione della pena non nel minimo edittale.

4. relativamente al motivo sulla responsabilità si deve rilevare che le due decisioni di merito adeguatamente motivano sulla responsabilità rilevando una intensa attività di macellazione e di produzione e di lavorazioni di carne in locali non autorizzati, in violazione dell'ad 6 d.

Igs. 193/2007, emergente peraltro da appostamenti della P.G.

La norma, infatti, non punisce solo l'uccisione di animali ma anche la lavorazione delle carni, attività che nello stesso ricorso in cassazione non viene esclusa.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SOCCI [OSCURATO:PERSONA] \rC DEP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]() SOCCI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con la decisione in epigrafe indicata ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 40.000,00 di ammenda relativamente al reato di cui all'art. 6, d. Igs. 193/2007. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, con distinti motivi di ricorso: violazione di legge (art. 192 e 546 cod. proc. pen.), sull'affermazione della responsabilità; il ricorrente non macellava (ovvero non effettuava l'uccisione di animali) nella propria azienda; omessa applicazione dell'art. 131 bis del cod. pen., vizio di motivazione sul punto. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per la sua genericità; inoltre l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. non è stata avanzata al giudice di merito. L'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. non è stata richiesta al giudice di merito, pur nella vigenza della norma alla data della sentenza di appello: "In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello" (Sez. 7, n. 43838 del 27/05/2016 - dep. 17/10/2016, Savini, Rv. 26828101). Inoltre la corte motiva adeguatamente anche sulla non lievità del fatto, relativamente all'applicazione della pena non nel minimo edittale. 4. relativamente al motivo sulla responsabilità si deve rilevare che le due decisioni di merito adeguatamente motivano sulla responsabilità rilevando una intensa attività di macellazione e di produzione e di lavorazioni di carne in locali non autorizzati, in violazione dell'ad 6 d. Igs. 193/2007, emergente peraltro da appostamenti della P.G. La norma, infatti, non punisce solo l'uccisione di animali ma anche la lavorazione delle carni, attività che nello stesso ricorso in cassazione non viene esclusa. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SOCCI [OSCURATO:PERSONA] \rC DEP
Sentenza Cassazione n. 44491/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris