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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 novembre 2021

Cassazione n. 00788/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Lette le conclusioni del PG Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza del 20 febbraio 2020 la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] il 27 luglio 2019 dal Tribunale di Genova alla pena di 4 mesi di reclusione ed C 800 di multa, per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, per la cessione a due persone di una dose di cocaina dal peso lordo di gr. 0,15 per un corrispettivo di 15 euro (in Genova il 31 maggio 2019).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.

Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art .. 131-bis cod. pen. per il rigetto della richiesta di assoluzione dell'imputato per la particolare tenuità del fatto.

Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge per il rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto si fonda sulle sole dichiarazioni dell'imputato e non sulla ricostruzione del fatto operata dalla sentenza di condanna; fa tesi del ricorrente, già ritenuta inattendibile, collide del tutto con quanto dichiarato dagli acquirenti la cocaina e direttamente visto dalla polizia giudiziaria che, poi, procedette all'arresto del ricorrente.

Oltre a correttamente escludersi la tenuità del fatto in base agli elementi ex art. 133 cod. pen., il Tribunale e la Corte territoriale hanno anche fatto riferimento alla condotta abituale, tenuto conto che le modalità di commissione del reato sono quelle delle cessioni da strada, ed in base ad una pendenza specifica.

2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

2.1. La richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche si fonda sulla non particolare gravità del reato, come esposta nel primo motivo, sulla scarsa capacità criminosa e sulla «debolissima intensità del dolo».

Sono state riproposte le Infondate argomentazioni del primo motivo che, come già indicato, si fondano sulla ricostruzione del fatto effettuata dall'imputato che, però, non è quella posta a fondamento della decisione.

2.2. Invece, i giudici di merito hanno indicato, nel complesso della motivazione, elementi di valutazione della capacità a delinquere, quali le modalità di cessione da strada ed il carico pendente specifico, rilevanti ex art. 133 cod. pen. 2 eys,„ per escludere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte territoriale ha valutato anche le modalità della condotta ma le ha ritenute sufficienti a qualificare il fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, ed all'applicazione del minimo della pena.

3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 25/11/2021.

I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Lette le conclusioni del PG Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 20 febbraio 2020 la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] il 27 luglio 2019 dal Tribunale di Genova alla pena di 4 mesi di reclusione ed C 800 di multa, per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, per la cessione a due persone di una dose di cocaina dal peso lordo di gr. 0,15 per un corrispettivo di 15 euro (in Genova il 31 maggio 2019). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art .. 131-bis cod. pen. per il rigetto della richiesta di assoluzione dell'imputato per la particolare tenuità del fatto. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge per il rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto si fonda sulle sole dichiarazioni dell'imputato e non sulla ricostruzione del fatto operata dalla sentenza di condanna; fa tesi del ricorrente, già ritenuta inattendibile, collide del tutto con quanto dichiarato dagli acquirenti la cocaina e direttamente visto dalla polizia giudiziaria che, poi, procedette all'arresto del ricorrente. Oltre a correttamente escludersi la tenuità del fatto in base agli elementi ex art. 133 cod. pen., il Tribunale e la Corte territoriale hanno anche fatto riferimento alla condotta abituale, tenuto conto che le modalità di commissione del reato sono quelle delle cessioni da strada, ed in base ad una pendenza specifica. 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. 2.1. La richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche si fonda sulla non particolare gravità del reato, come esposta nel primo motivo, sulla scarsa capacità criminosa e sulla «debolissima intensità del dolo». Sono state riproposte le Infondate argomentazioni del primo motivo che, come già indicato, si fondano sulla ricostruzione del fatto effettuata dall'imputato che, però, non è quella posta a fondamento della decisione. 2.2. Invece, i giudici di merito hanno indicato, nel complesso della motivazione, elementi di valutazione della capacità a delinquere, quali le modalità di cessione da strada ed il carico pendente specifico, rilevanti ex art. 133 cod. pen. 2 eys,„ per escludere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale ha valutato anche le modalità della condotta ma le ha ritenute sufficienti a qualificare il fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, ed all'applicazione del minimo della pena. 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 25/11/2021. I
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