CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 29378/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te di appello di Salerno;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilitàdel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa il 07/04/2026, la Corte di appello di Salernoconfermava la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania del 10/01/2025,appellata da [OSCURATO:PERSONA], che condannava al pagamento delle speseprocessuali.2. Avverso la sentenza della Corte di appello, propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]D’Aiuto, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce la inutilizzabilità delledichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perviolazione dell’art. 63, comma 2, cod. proc. pen., al riguardo rilevando come,sulla base dello svolgimento dei fatti, sarebbero emersi elementi di prova perritenerli concorrenti nel reato, di talché i medesimi avrebbero dovuto esseresentiti sin dall’inizio come indagati.2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce la inutilizzabilità delriconoscimento operato da [OSCURATO:PERSONA] in udienza, a tal fine rilevando come al testefosse stata posta una domanda suggestiva sul punto e che, pertanto,l’indicazione dell’imputato presente in aula non poteva ritenersi libera espontanea.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo proposto permotivi aspecifici o manifestamente infondati.1.1. Il primo motivo risulta aspecifico e meramente reiterativo del relativomotivo di appello, non confrontandosi con la motivazione puntuale, compiuta epriva di aporie logiche, nonché aderente alle risultanze processuali (non essendostata dedotto alcun vizio di travisamento della prova), resa sul punto dalla Corteterritoriale, con cui si è dato evidenza della assoluta assenza di indizi a carico deidue dichiaranti (pagg. 2-3 della sentenza citata).1.2. Il secondo motivo risulta manifestamente infondato.Invero, costituisce principio di diritto costantemente affermato da questaCorte, quello secondo cui, in tema di esame testimoniale, la violazione del divietodi porre domande suggestive non comporta né l'inutilizzabilità, né la nullità dellaprova raccolta, non essendo una tale sanzione prevista dall'art. 499 cod. proc.pen., né potendo essere desunta dal disposto dell'art. 178 cod. proc. pen. (Sez.3, n. 39482 del 02/07/2024, T., Rv. 287016 – 01; Sez. 3, n. 42568 del25/06/2019, B., Rv. 277988 – 01; Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014,Rossi, Rv. 259728 – 01).Pur ritenendo assorbente il superiore rilievo, il motivo risulta vieppiùaspecifico, laddove non allega la decisività del riconoscimento del [OSCURATO:PERSONA] inforza della cd. prova di resistenza, a fronte di motivazione che dà, invece,espresso e specifico rilievo autonomo al riconoscimento dell’imputato operatodalla teste [OSCURATO:PERSONA] (pag. 3 della sentenza impugnata).Invero, secondo giurisprudenza costante di questa Corte deve ritenersiaffetto da aspecificità il motivo con cui si eccepisce l'inutilizzabilità di unelemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. prova diresistenza ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 39603del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 – 02; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, DeMatteis, Rv. 270303 – 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, LaGumina e altro, Rv. 269218 – 01; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015,Calabrese, Rv. 262011 – 01), in quanto gli elementi di prova in ipotesi acquisitiillegittimamente sarebbero comunque destinati a diventare irrilevanti edininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultasserosufficienti a giustificare l'identico convincimento.2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, in ragione deiprofili di colpa ravvisabili nella determinazione della causa d’inammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente