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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 11065/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli revocava la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, che era stata concessa a [OSCURATO:PERSONA] in data 12 maggio 2022 e le cui prescrizioni e limitazioni, riguardo alla libertà di locomozione, il condannato si era rivelato incapace di rispettare.

La revoca era fatta decorrere dal 19 luglio 2022, ossia dal manifestarsi delle condotte trasgressive.

2. Il condannato ricorre per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, sulla base di due motivi.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e il vizio di motivazione in ordine alle condizioni per far luogo alla revoca della misura alternativa.

Le condotte violative, consistenti in meri ritardi nel rientro a domicilio, non sarebbero state di gravità tale da giustificare il provvedimento di rigore, normativamente avulso da ogni automatismo applicativo.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 47 Ord. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla decorrenza della revoca.

Il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto rigorosamente giustificare, come non avvenuto, la revoca ex tunc, ammessa solo in casi particolarmente gravi e c:onnotati dal totale fallimento della misura. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è infondato.

Come da questa Corte ripetutamente affermato (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239-01; Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013, Guerrieri, Rv. 256367-01; v. anche Sez. 1, n. 2566 del 07/05/1998, Lupoli, Rv. 210789), la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di merito, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova; il relativo giudizio è rimesso alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente.Ciò posto, l'ordinanza impugnata, pure alla luce dei rilievi formulati dalla difesa, è incensurabile, lì ove essa è pervenuta alla conclusione della sostanziale vanificazione, da parte del condannato e in base alla condotta da lui ripetutamente serbata, delle prescrizioni e limitazioni inerenti la libertà di locomozione, sul cui rispetto doveva anche misurarsi la sua ritrovata capacità di conformarsi alle regole imposte dall'ordinamento.

Non irragionevolmente, pertanto, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto interrotto il percorso di risocializzazione, nonché violato il rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato e gli organi del trattamento, e ha ritenuto l'ulteriore prosecuzione di quest'ultimo, in regime alternativo„ in contraddizione con le finalità di recupero sociale della pena.

2. Ineccepibile risulta la decisione anche con riguardo alla decorrenza solo parzialmente retroattiva della disposta revoca, ancorata a un dato di fatto obiettivo, ossia al rilievo del momento a partire dal quale, con il manifestarsi delle trasgressioni, la misura ha cessato di svolgere la sua funzione rieducativa; sicché non è irragionevole ritenere che, da tale momento, la pena non possa considerarsi utilmente espiata.

Il Tribunale non è pertanto venuto meno al compito, che la legge e la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 19398 del 14/12/2016, dep. 2017, Masella; Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Perra, Rv. 265859-01; Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474-01) gli affidano, di valutare non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico.

E' dunque infondato anche il secondo motivo.

3. Seguono la reiezione del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. z tu 2 tJ co 03 rts Cs•JI Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli revocava la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, che era stata concessa a [OSCURATO:PERSONA] in data 12 maggio 2022 e le cui prescrizioni e limitazioni, riguardo alla libertà di locomozione, il condannato si era rivelato incapace di rispettare. La revoca era fatta decorrere dal 19 luglio 2022, ossia dal manifestarsi delle condotte trasgressive. 2. Il condannato ricorre per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, sulla base di due motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e il vizio di motivazione in ordine alle condizioni per far luogo alla revoca della misura alternativa. Le condotte violative, consistenti in meri ritardi nel rientro a domicilio, non sarebbero state di gravità tale da giustificare il provvedimento di rigore, normativamente avulso da ogni automatismo applicativo. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 47 Ord. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla decorrenza della revoca. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto rigorosamente giustificare, come non avvenuto, la revoca ex tunc, ammessa solo in casi particolarmente gravi e c:onnotati dal totale fallimento della misura. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è infondato. Come da questa Corte ripetutamente affermato (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239-01; Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013, Guerrieri, Rv. 256367-01; v. anche Sez. 1, n. 2566 del 07/05/1998, Lupoli, Rv. 210789), la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di merito, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova; il relativo giudizio è rimesso alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente.Ciò posto, l'ordinanza impugnata, pure alla luce dei rilievi formulati dalla difesa, è incensurabile, lì ove essa è pervenuta alla conclusione della sostanziale vanificazione, da parte del condannato e in base alla condotta da lui ripetutamente serbata, delle prescrizioni e limitazioni inerenti la libertà di locomozione, sul cui rispetto doveva anche misurarsi la sua ritrovata capacità di conformarsi alle regole imposte dall'ordinamento. Non irragionevolmente, pertanto, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto interrotto il percorso di risocializzazione, nonché violato il rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato e gli organi del trattamento, e ha ritenuto l'ulteriore prosecuzione di quest'ultimo, in regime alternativo„ in contraddizione con le finalità di recupero sociale della pena. 2. Ineccepibile risulta la decisione anche con riguardo alla decorrenza solo parzialmente retroattiva della disposta revoca, ancorata a un dato di fatto obiettivo, ossia al rilievo del momento a partire dal quale, con il manifestarsi delle trasgressioni, la misura ha cessato di svolgere la sua funzione rieducativa; sicché non è irragionevole ritenere che, da tale momento, la pena non possa considerarsi utilmente espiata. Il Tribunale non è pertanto venuto meno al compito, che la legge e la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 19398 del 14/12/2016, dep. 2017, Masella; Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Perra, Rv. 265859-01; Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474-01) gli affidano, di valutare non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico. E' dunque infondato anche il secondo motivo. 3. Seguono la reiezione del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. z tu 2 tJ co 03 rts Cs•JI Così dec
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